Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZI047-35703 LA CORTE SUPREMA DICA Oggell Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13528/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dot Francesco FELICETTI Consigliere Cron. 10695 Dott. Renato RORDCRF Consigliere Rep. 1238 CECCHERINI - Rel. Consigliere Ud.17/01/03 Dct Aldo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.
1.M.A. SOCIETA' ITALIANA MENSE AZIENDALI S.R.L.,in persona dell'amministratore unico pro Tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 39/F, presso l'avvocato GIUSEPPE BIANCO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio Di Bernardino n. rep. 21658 del 8/01/03; ricorrente
contro
AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTS, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso l'avvocato MASSIMO 2003 91 OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura а 1 margine del controricorso;
controricorrente a verso la sentenza n. 1453/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/05/99; udica la relazione della ca să svolta nella pubblica udienza del 17/01/2003 dal Consigliore Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Bianco che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
ito per il resistente l'Avvocato Ozzola che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 21 febbraio 1991, la S.I.M.A. - Società Italiana Mense Aziendali s.r.l. chiamò in giudizio, davant a_ tribunale di Roma, l'Azienda municipalizzata nettezza urbana (A.M.N.U.; rel seguito anche: Azienda). La società espose di avere assunto l'appalto delle mense aziendali all'interno de- gli stabilimenti Laurentino, Casilino, Ponte Malnome C Rocca Cencia dell'azienda appaltan.e. Il rapporto aveva quale scadenza il 31 dicembre 1988, che fu prorogata una prima volta al dicembre 1989, e quinai al 31 dicem- 2 bre 1990. Nel corso di taze rapporto, l'A.M.N.U. si era resa inadempiente all'obbligazione contrattualmente as- sunta di mettere a disposizione locali, adeguati per di- mensioni, e celle frigorifere per la conservazione degli alimenti, ed aveva fornito attrezzature carenti. Da ciò era derivata la necessità per l'appaltatrice di assicu- rare prestazioni ulteriori rispetto a quelle concorda- te, tra le quali la distribuzione dei pasti in tre in- Vece che in due turni, con notevole aggravio di costi. Wattrice chiese quindi la condanna della convenuta al pagamento della somma di £ 576.000.000 a titolo di ri- sarcimento del danno da inadempimento, 0 in subordine a titolo di integrazione contrattuale C infine come in- dennizzo a norma dell'ail. 2041 c.c. La convenuta, costituitasi, resistette alle domande deducendo che la società aveva gestito dal 1981 le quattro Пense, ed era ben consapevole dello stato dei luoghi delie attrezzature esistenti, sicché, sotto- scrivendo l'accordo relativo al 1988 e successivamente le proroghe al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, aveva chiaramente manifestato la volontà di accettare pienamente la situazione. In via riconvenzionale, la convenuta chiese la condanna dell'attrice alla restitu- zione deila somma di £ 114.367.000 versata a titolo di Iva sull'errato presupposto che 1'imposta ammontasse al 18% invece che al 4% del fatturato. Il Tribunale di Roma, con sentenza 22 aprile 1996, respinse entrambe le domande proposte dalle parti. Nel giudizio di appello, promosso dalla società ap- paltatrice in via principale e dalla AMA Azienda muri- cipale ambiente, succeduta nelle more del giudizio alla A.M.N.U., la Corte d'appello di Roma, con sentenza de- positata in data 11 maggio 1999, rigetto entrambi oli appelli. Ritenne la corte territoriale, quanto all'appello principale ed in particolare, che dall'art. 7 del capitolato speciale, nella parte in cui prevedeva L'impegno dell'Azienda di rettere gratuitamente a di sposizione i locali destinati alla mensa e ai bar e re- lativi servizi, corredati di attrezzature, macchinari, impianti, arredamento, stoviglie, pentolame e quant'altro necessario allo svolgimento del servizio, con la precisazione che qualora deiti locali si fossero resi inagibili per esigenze di manutenzione, sicurezza, ed altre ragioni contingenti il servizio sarebbe stato assicurato nei soli siti agibili, non poteva desumersi alcun impegno апсле soltanto implicito dell'Azienda commitlente a modificare da situazione dei luoghi ri- spetto a quella esistente e nella qua e l'appaltatrice aveva svolto la medesima attività in precedenza per ot- to anni. Doveva, poi, confermarsi il giudizio del tri- bunale, che l'appaltatrice, avendo manitestato in modo inequivoco il proprio interesse alla prosecuzione del - evidentemente alle stesse condizioni origi- rapporto aveva posto in essere un comportamento incompa- naria Libile con il contenuto della domanda giudiziale avan- zata solo dopo la definitiva scadenza del contratto. Le missive spedite all'Azienda dalla società appaltatrice, e da questa espressamente richiamate nell'atto di ap- pello, non avevano denunciato la mancanza di celle fri- gorifere, né di locali adibizi a magazzino derrate e al lavaggio delle stoviglie, né l'approntamento di un tur- no mensa ulteriore rispetto ai duo originariamente pre- visti, ma solo concreti inconvenienti di limitato ri liewo. Ne poteva darsi ingresso alla domanda di arric chimento senza causa in presenza di una rapporto con- trattuale, regolato interamente da un contratto di ap- palto validamente concluso, e sul presupposto dell'ina- dempimento de_ quale era stata proposta l'azione di adempimento dell'appaltatrice. Per la cassazione della sentenza di. appello la - Società Italiana Mense Aziendali s.r.l. ri- 5.1.M.A. con atto notificato il 23 giugno 2000, proponendo corre quattro motivi, illustrati anche con memoria. L'Azienda resiste ר. contrericorso notificato i 15 settembre 2000, e con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia omessa e insuffi- ciente motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi della controversia, € la violazione dell'art. 1362 c.c.; si deduce che la Corte del merito aveva cол- siderato il contratto d'appalto del 21 dicembre 1987 non come un contratto nuovo e autonomo rispetto ai con- tratti in precedenza stipulati dalla società appalta- trice, ма Come החני loro prosecuzione che nulla aveva innovato circa le strutture e gli impianti della cui Fornitura la committente si era fat a carico. La corte, però, non ачета addotto alcuna ragione a sostegno del SUO assunto, determinante ai fini della decisione, se- condo cui con l'art. 7 del capitolato speciale le parti avevano inteso far riferimento alle strutture e attrez- zature usate dalla società nei precedenti appalti, in- con soggetti diversi. L'affermazione del giu-Cercorsi dice 2 quo sarebbe stata logica se il nuovo contratto fosse stato il frutto di una trattativa privata tro l' AMA e La società, Ild essa era stata il frutto di una apposita gara per licitazione privata alla quale aveva- no partecipato anche altre imprese. Il motivo, carente nella enunciazione del criterio ermeneutico che sarebbe stato violato, e fondato sulla questione della corretta interpretazione di una clauso- la contrattuale cel quale non si riporta il testo nella sua interezza, non può trovare ingresso. La corte ter- ritoria e ha giudicato che dall'art. 7 cel. contratto non fosse desumibile un impegno, anche soltanto impli- cito, dell'azienda committente a modificare la situa- zione dei luoghi rispetto a quella esistente 白 nella quale la SIMA aveva svolto la medesima attività per ot- to anni. La parte aveva l'onere di indicare, riportan- dole in modo testuale e con l'indicazione del luogo in cui esse figurerebbero negli atti del processo, e clausole contratuali o i diversi elementi di giudizio che avrebbero imposto- secondo un criterio da precisa- re di pervenire a diversa conclusione. In difetto di ciò il motivo è generico ed inammissibile. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché l'insufficiente motivazio- ne della sentenza impugnata su in purto decisivo della controversia e l'omesso esame di fatti decisivi. Secon- do la corte terrizoriale, La domanda proposta dalla so- cietà dopo la definitiva scadenza del contratto ora in- compatibile con il fatto che la medesima società aveva pattuito con l'Azienda due proroghe del contrallo, cosl manifestando il suo interesse alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni;
ma questa eccezione non era stata scllevata dall'Azienda, che non aveva mai 7 argomentato dal comportamento della società una rinun- cia tacita alla fornitura degli impianti e delle at- trezzature, né la Corte aveva spiegato perché dall'ade- sione alla proroga del contratto dovesse decurre la rinuncia tacita della società ai 1' acquiescenza suoi diritti, per il passato e per il futuro. Né il si- lenzio sugli inadempimenti della committente né l'adesione alla richiesta di proroga del contratto ave- vano il significato univoco ad essi attribuito dal giu- dico di merito, ma andavano ricondotti alla nozione di tolleranza del creditore, ossia ad un atteggiamento che secondo та giurisprudenza non giustifica 1'inadempimento del debitore e nor comporta la modifi- cazione della disciplina contrattuale, Il motivo è infondato. Essc si basa sull'implicito assunto che, nel valorizzare il comportamento della 80- cietà appaltatrice anteriore al contratto Der cui causa, la corte territoriale avrebbe esaminato ed ac- col o un'eccezione di rinuncia tacita alla fornitura di impianti ed allcezzature adeguate. Ma 1' assunto non trova appoggio nella motivazione della sentenza impu- gnata, dove non si assume che La domanda proposta in CAUSA sarebbe paralizzata da una precedente rinuncia, ma si argomenta sul contenuto stesso degli invocati cb- blighi contrattuali del 'appaltante, movendo dalla con- 8 siderazione che l'appaltatrice non ne aveva mai chiesto 1'adempimento, prima della definitiva scadenza del con- tratto, così mostrando di aver perseguito l'interesse alla prosecuzione del rapporto, pur nelle condizioni da essa conosciute ed implicitamente accettate. La corte del merito, infatti, prosegue osservando che nelle let tere prodotte in atti e spedite in costanza di rapporto non si contestavano le deficienze strutturali delle at- trezzature o dei locali o la necessità di approntare ur. ulteriore turno mensa, ma concreti inconvenienti di li- mitato rilievo. La precedente affermazione in ordine al 7 del contrattomodo corretto di interpretare l'art. priva poi di consistenza il motivo, nella parte in cui invoca _a tolleranza del creditore: quest'ultima, in- fatti, postula l'inadempimento di obblighi, che il giu- di ce de l merito ha viceversa escluso in base all'interpretazione del contratto. Con il terzo motivo, articolato internamente in tre censurc, si denuncia l'omessa pronuncia gu una domanda de la società, l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, e l'omesso e same di תנו tatto decisivo. Si premelte che in primo grado la 80- cietà aveva chiesto, o'tre al risarcimento del danno per l'inadempimento dell'art. 7 del capitolato d'appal- into subordine, 1'integrazione del prezzo 9 dell'appalto, per avere la committente chiesto in de- roga alla clausola 9 dei capitolato medesimo che la somministrazione dei pasti fosse effettuaza in tre an- ziché due turni, con ció rendendo necessaria l'assunzione di due nuove dipendenti;
e, da ultimo, aveva chiesto WIL indennizzo ai sensi de l'art. 2041 C. C. Secondo una prima censura formulata con il motivo in esame, la corte territoriale avrebbe preso in esame la seconda domanda solo per metterla sullo stesso piano della prima e respingerla, sia perché l'appaltatore aveva manifestato il proprio interesse inequivoco alla prosecuzione del rapporto, e sia perché aveva omesso di denunciare nel corso del rapporto l'inadempimento della committente, ed in tal modo era incorsa, a proposito di ques a domanda, nel medesimo vizio denunciato Con il secondo motivo. La censura, che ripropone sotto diverso profilo gli argomenti già svolti con il secondo motivo, è assorbita dal rigetto di quello. Con una seconda consura, si deduce che la medesima corte avrebbe configurato la domanda proposta in rela- zione all'incremento dei turni di mensa csclusivamente come domanda di risarcimento darri da inadempimento contrattuale, laddove la domanda era stata proposta, seppur in a subordinata, come richiesta di integra- 10 zione del prezzo dell'appaito ex art. 1661, ossia sotto un profilo (variazioni ordinate da committente) che nuila aveva a che fare con la violazione dell'art. del contralto d'appalto: ciò risulterebbe dall'atto in- troduttivo de lla lite, punto F delle premesse e dell'atto di appello, nelle cui conclusioni sono stati esplicitamente richiamati tutti i titoli in quella sede indicati. Sul punto ia corte territoriale non si exa pronunciata. La censura è infondata. Nel giudizio di appello, il thema decidendum è delimitato dai motivi di gravame, e Le conclusioni devono essere ad essi coordinate per es- sere ammissibili. L'appellante principale aveva l'onere di denunciare 1' omessa pronuncia, nella sentenza primo grado, della domanda subordinata di integrazione del pezzo del contratto ex art. 1661 c.c., e il generi- co richiamo, nelle conclusioni, a i fatti e i titoli di cui alle premesse dell'atto introduttivo" [secondo quanto risulta dalla sentenza di appello) non valeva ad introdurre un capo di domanda sul quale il giudice di appeilo si dovesse pronunciare. Con la terza censura si rileva che la corte terri- toriale non aveva esaminato un fatto decisivo, 日 cioè che Ja società aveva sollevato più volte il problema dei tre turni di mensa, come risultava dai verbali di visita "allegati sub 23 e 25 e dalle dichiarazioni di diversi testi. Il moti.vo inammissibile. La corte d'appello ha esaminato i documenti richiamati nell'appello, é si basato sui risultati di quell'Indagine. In questa sede ci si richiama ad elementi diversi, senza indicare il luogo in cui detti elementi sarebbero stati prospetta- ti, ed anzi senza neppure allegare che au quegli ele- menti sarebbe stato sollecitato l'esame del giudice del gravame. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 204 c.c. Il giudice d'appello non aveva con- siderato che l'esistenza di un vincolo contrattuale ra le parti è preclusivo dell'azione di indebito arricchi- mento solo nei limizi di operatività del contratto, sicché l'azione è caperibile ogni qual volta una delle parti si arricchisca in danno dell'altra in relazione a situazioni estranee alle previsioni contrattuali. Una voita ammesso, con il giudice d'appello, che l'art. 7 dol capitolato non faceva obbligo alla committente di apprestare a favore della SIMA il locale magazzino e le celle frigorifere, restava fermo che 1'appaltatrice aveva approntato con i propri mezzi il magazzino e le celle frigorifere occorrenti per l'espletamento dei 12 servizio appaltato e а committente ne aveva tratto consapevolmente vantaggio. Il motivo è infondato. Il rapporto contrattuale ha rel contratto la sua disciplina, e l'esistenza di que- incompatibile con la figura dell'arricchimento s'a senza causa. La parte vorrebbe invece utilizzare, sotto i profilo dell'indebito arricchimento, i medesimi fa.- ti dedotti a fondamento di pretesi inadempimenti con- trattuali. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositi- vo. P. ◉+ M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ri- corrente al pagamento delle spese processuali del giu- dizio di legittimità, liquidate in € 7.000,00, di cui € 6.800.00 per onorari, oltre alle spese generali ed ac- cessorie come per legge. Così deciso a Ronià, in camera di consiglio, il giorno 17 gennaio 2003. на С nsore Il Presidente Il Consigliere estensore loevio (Giovanni Losavio) (Aldo Ceccherini) CORNE IL CANCELLIERE DON 28 MAR 2003 Andrea Bianchi 11 13