Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
Non è impugnabile, nemmeno sotto il profilo dell'abnormità, il provvedimento con il quale il Gup rigetta la richiesta di visione e rilascio copia degli atti dell'udienza preliminare presentata da soggetto a cui non riconosce la qualifica di persona offesa dal reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2013, n. 27737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27737 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO IO - Presidente - del 11/06/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI IO - rel. Consigliere - N. 951
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 10712/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LA PA, nato a [...] il [...];
2. LI IO, nato a [...] il [...];
avverso il provvedimento del 18/12/2012 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Siena;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere IO Conti;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di PA LA e IO LI, avv. Victor Uckmar, munito di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 18 dicembre 2012 con il quale il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Siena - nell'ambito del procedimento a carico di vari imputati dei reati di falso ideologico in atto pubblico e di turbativa d'asta - ha negato l'autorizzazione alla visione degli atti della udienza preliminare e di rilascio di copie a favore dei predetti soggetti, sul presupposto della mancanza in capo agli stessi della qualità di persone offese dal reato.
Nel ricorso si sostiene l'abnormità del provvedimento, dal momento che la qualità di persone offese dal reato di turbativa d'asta rivestita dai ricorrenti non solo discendeva pianamente dal fatto che si procedeva per un reato commesso nell'ambito di una gara di appalto per la gestione dell'aeroporto di Siena, cui la Real Dreams s.r.l., di cui i ricorrenti erano soci, aveva partecipato, ma tale qualità era stata precedentemente riconosciuta nella prima udienza dallo stesso G.u.p., su eccezione del difensore dell'LA e del LI.
Il medesimo avv. Uckmar ha poi depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale in sede, ribadendosi illustrandosi ulteriormente le ragioni a sostegno dei ricorsi.
2. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile, in quanto il provvedimento di cui si discute non è annoverato dalla legge tra quelli impugnabili, e, contrariamente a quanto argomentato, esso non può dirsi sotto alcun profilo abnorme, nella nozione che a tale concetto è riconducibile sulla base della costante giurisprudenza (a partire quanto meno da Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094).
Non lo è sotto il profilo strutturale, in quanto la qualità di persona offesa, derivandone l'attribuzione di facoltà processuali, è certamente oggetto di verifica e di sindacato da parte del giudice, e nella specie il G.u.p. ha espresso per l'appunto una simile valutazione, risolvendola in senso negativo, sulla base del tenore del capo 2 di imputazione relativo al reato di turbativa d'asta (che, per il vero, non contempla affatto la società Real Dreams s.r.l. tra i soggetti interessati alla gara). Non lo è sotto il profilo funzionale, perché il provvedimento impugnato non determina ne' la stasi del procedimento ne' l'impossibilità di proseguirlo, ma solo il disconoscimento della qualità di persona offesa in capo ai ricorrenti, con inibizione ad essi di esercitare le relative facoltà.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro cinquecento per ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013