Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
L'annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, determina la sospensione dell'efficacia del provvedimento emesso dall'Autorità di P.S..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 21349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21349 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/04/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 627
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 42751/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE IG nato il [...];
Avverso Ordinanza Gip Tribunale di S. Maria C.V., emessa il 15/09/09;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
Letta la richiesta scrittain data 30/12/09 del PG della Cassazione nella persona del Dott. Alfredo Montagna che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gip del Tribunale di S. Maria C.V., con ordinanza emessa il 15/09/09, convalidava il provvedimento del Questore di Caserta, emesso il 13/07/09, L. n. 401 del 1989, ex art. 6 nei confronti di NE IG, cui veniva notificato il 12/09/09.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva.
1. che l'ordinanza di convalida era stata emessa dal Gip del Tribunale di S. Matria C.V. che era incompetente, sussistendo la competenza del Gip del Tribunale di Caserta;
2. che il Gip aveva convalidato il provvedimento del Questore limitatamente al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgevano le manifestazioni sportive, senza nulla statuire in ordine all'obbligo di presentazione all'Autorità di Polizia;
obbligo che costituiva l'unica prescrizione sottoposta al controllo ed alla convalida dell'Autorità Giudiziaria;
3. che il provvedimento del Questore di Caserta era stato convalidato dal Gip, senza il rispetto del termine di 48 ore, prescritto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, per il deposito di memorie e deduzioni difensive.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 30/12/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. In primo luogo va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Gip del Tribunale di S. Maria C.V.. Detto Ufficio Giudiziario (il Tribunale di S. Maria C.V.) costituisce la sede principale, competente territorialmente anche per Caserta, ove ha sede soltanto una sezione distaccata, presso la quale non si svolgono le funzioni demandate all'Ufficio del Gip.
Parimenti va disattesa anche la ulteriore censura relativa al mancato rispetto del termine di 48 ore di cui alla L. n. 401 del 1989, art.6, comma 3. Al riguardo si rileva, a) che il provvedimento del
Questore di Caserta, disposto il 13/07/09 è stato notificato a NE IG il 12/09/09, ore 11,40; b) che l'ordinanza del Gip del Tribunale di S. Maria C.V. è stata sottoscritta il 14/07/09 in orario non precisato, ma comunque successivo alle ore 11,40, come si ricava dal fatto che detta ordinanza è stata depositata nella cancelleria il 15/09/09. Risulta osservato, pertanto, il termine di 48 ore per il deposito di memorie e deduzioni difensive. Va accolta, invece, la residua censura inerente alla omessa motivazione quanto all'obbligo di presentazione del NE all'Autorità di Polizia.
Invero, il Gip si è limitato a valutare e convalidare il citato provvedimento del Questore di Caserta limitatamente alle prescrizioni inerenti al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni sportive;
prescrizioni, peraltro, non sottoposte al vaglio ed alla convalida dell'Autorità Giudiziaria. Il Gip, invece, ha completamente omesso di valutare le prescrizioni relative all'obbligo di presentazione all'Autorità di Polizia, imposto a NE IG.
Prescrizioni che - costituendo misure di prevenzione idonee ad incidere restrittivamente sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire presso l'Ufficio di Polizia - sono sottoposte al controllo non solo formale, ma sostanziale ed esaustivo dell'Autorità Giudiziaria.
Va annullata, pertanto, l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di S. Maria C.V. in data 15/09/09, nei limiti sopra indicati, con rinvio a detto Tribunale per un nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Caserta in data 13/07/2009, limitatamente all'obbligo di presentazione.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Caserta.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010