Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
O 0 T I 1 A R . T IE 1 S 1 N . A O R T L L T R E S A D E 8 N O 9 O - I IC 3 S - R PUBBLICA ITALIANA L 6 U A P C L S E A E IN : D E IA S 0 R E CORTE SP AZIONE 4 E P . A S T A L Oggetto M decrets di SEZIONE PRIMA CIVILE expulsione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino - Presidente SENOFONTE CIOD. 7229 R.G.N. 16210/98 Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO - Cron. Dott. Ugo Riccardo Consigliere PANEBIANCO Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Ud. 09/01/01 CELENTANO ConsigliereDott. Walter ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI DA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso l'avvocato IMBARDELLI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRIMOSIG CARLO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO E PREFETTURA DI GORIZIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2001 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li 14 rappresenta e difende ope legis;
-1- controricorrenti avverso il provvedimento del Pretore di GORIZIA, *11/06/98 (N. 273/98 R.G.C.). – emesso 1'11/06/9 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Imbardelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5 -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Gorizia con provvedimento 11 giugno 1998 rigettava il ricorso proposto da RD LI di nazionalità iugoslava - contro il decreto del precedente 14 maggio con il quale il Prefetto di Gorizia aveva disposto la espulsione del LI, che nella notte del 7 dello stesso mese era entrato (per sua stessa ammissione) nel territorio dello Stato attraverso il confine di Tarvisio, sottraendosi ai controlli di frontiera. Contro tale provvedimento RD KO ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 2, Costituzione, prospettando tre motivi di impugnazione. На resistito con controricorso il Prefetto di Gorizia, eccependo preliminarmente le inammissibilità del ricorso e argomentando nel merito la sua infondatezza. Motivi della decisione. Il ricorso è inammissibile. Esso infatti fu proposto (con notificazione del 19 settembre 1998) nel vigore dell'art. 13, comma 9, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, corrispondente al testo dell'art. 11, comma 9, della legge 6 marzo 1998 n. 40, che regolava il procedimento di tutela giurisdizionale голено 3 davanti al pretore (contro il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero) sul modello camerale di cu agli artt. 737 e ss. del codice di procedura civile, espressamente richiamati. Sicchè il provvedimento qui impugnato era soggetto al rimedio previsto nell'art. 739 c.p.c. e cioè al reclamo con ricorso al tribunale e il provvedimento dato dal tribunale in sede di reclamo sarebbe stato - -esso ricorribile ex art. 111, comma 2, Cost. (Cass. n. 1082 del 1999). che E' appena il caso di aggiungere il d. lgs. 13 ✓ aprile 1999, n. 113 con l'art. 4 ha introdotto nel d. lgs. n. 286 del 1998 l'art. 13 bis che, disciplinando il procedimento in camera di consiglio davanti al Pretore, nel comma 4 detta una espressa deroga alla regola dell'art. 739 c.p.c., disponendo che la decisione del pretore sul ricorso dello straniero espulso "non reclamabile, ma è impugnabile per cassazione". E tale disposto, entrato in vigore il 12 maggio 1999, ovviamente inapplicabile alla fattispecie (di provvedimento del pretore dato 1'11 giugno 1998). Dichiarata dunque la inammissibilità del ricorso, ravvisa il collegio giusti motivi di compensazione tra • le parti delle spese di questa fase del giudizio. Warw
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese di fasequesta del giudizio. Roma, 9 gennaio 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Pellegrino Senofonte Giovani Losavio IL CANCELLIERE Domenico Mazzalupi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria -- 9 MAR. 2001 IL CANCE O 0 I T 1 R A . E T I 1 S 1 N A . O R T L T L R S E A E D N 8 O 9 O I - C S I 3 - L R U 6 A P C L S E E A : D E A I S 0 R E E 4 P T . S A L M S