Sentenza 19 luglio 2016
Massime • 1
In tema di emersione del lavoro irregolare, la presentazione di false dichiarazioni attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, ovvero con l'utilizzo di siffatti documenti, prevista dall'art. 1-ter, comma 15, secondo periodo, l. 3 agosto 2009, n. 102, configura una circostanza aggravante del reato base previsto dalla prima parte della medesima disposizione, stante la formulazione legislativa "per relationem" della norma, il rapporto di specialità tra le due fattispecie, la loro collocazione all'interno di un medesimo articolo ed il medesimo bene giuridico tutelato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2016, n. 45475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45475 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2016 |
Testo completo
45475716 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1807 Elisabetta Rosi Presidente - Angelo Matteo Socci CC 19/07/2016 - Antonella Di Stasi R.G.N. 16664/2015 Alessio Scarcella Giuseppe Riccardi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di PR UD, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/02/2015 del Gip del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre avverso l'ordinanza del 3 febbraio 2015 con la quale il Gip del Tribunale di Roma, nel corso dell'udienza preliminare, rilevato che la fattispecie di cui all'art. 1 ter, comma 15, d.l. n. 102 del 2009 rientra tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, essendo punito con pena non superiore a 4 anni di GR reclusione, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provvedesse alla citazione diretta a norma dell'art. 550 cod. proc. pen. . Lamenta l'abnormità del provvedimento, sul rilievo che la fattispecie contestata sarebbe un'autonoma fattispecie di reato, non già una circostanza attenuante del reato previsto nella prima parte dello stesso comma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La fattispecie di cui all'art. 1 ter, comma 15, d.l. n. 102 del 2009 recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale". La fattispecie contestata concerne l'ipotesi della presentazione di false dichiarazioni presentate nell'ambito delle procedure di emersione del lavoro irregolare, mediante utilizzazione di documenti contraffatti (certificati medici falsi), prevista dalla seconda parte della disposizione richiamata. Ebbene, la formulazione legislativa della norma appare indice della natura circostanziale della fattispecie, la cui descrizione rinvia per relationem al reato di cui alla prima parte del medesimo comma 15, prevedendo un trattamento sanzionatorio aumentato in ragione della maggiore gravità del fatto. Invero, in assenza di espresse indicazioni legislative, il canone principale di individuazione della natura circostanziale è rappresentato dal criterio di specialità (art. 15 c.p.): gli elementi circostanziali si pongono in un rapporto di species a genus rispetto ai corrispondenti elementi della fattispecie semplice del reato, in modo da costituirne una specificazione. In tal senso, pur in un variegato dibattito dottrinale, si sono ripetutamente espresse le Sezioni Unite, che hanno valorizzato il criterio strutturale come unico (o principale) canone interpretativo per la distinzione tra elementi essenziali e circostanziali della fattispecie (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, che ha affermato la natura circostanziale della fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p., valorizzando la descrizione della condotta mediante mero rinvio al fatto-reato tipizzato nell'art. 640 c.p., e la specificazione per aggiunta di un elemento SR specifico- -le erogazioni pubbliche estraneo alla struttura del reato base;
di recente, Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, a proposito della natura circostanziale della fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, rispetto al delitto previsto dall'art. 615 ter, comma 1, cod. pen.; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, a proposito della natura circostanziale del fatto di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, prima della modifica normativa introdotta dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10).
2.1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 1 ter, comma 15, d.l. 102 del 2009 i criteri strutturali appaiono univoci nell'indiziare la natura circostanziale della fattispecie rispetto al reato base di cui alla prima parte del medesimo comma 1: la descrizione della condotta è operata per relationem alla fattispecie di cui alla prima parte ("se il fatto è commesso"), non vi è alcuna immutazione degli elementi essenziali della condotta illecita ivi descritta, in quanto il riferimento è pur sempre a quel fatto-reato, che viene soltanto integrato dall'utilizzo di documenti falsi;
una fattispecie identica a quella descritta nella prima parte del comma 15, dunque, rispetto alla quale si pone in un rapporto di specialità per aggiunta soltanto con riferimento alle modalità, maggiormente insidiose, in quanto caratterizzate dall'uso di atti falsi, della dichiarazione fraudolenta, con conseguente previsione di un maggior trattamento sanzionatorio.
2.2. Oltre al criterio strutturale, del resto, soccorrono altresì gli altri criteri interpretativi, c.d. ausiliari, la cui valenza non univoca non ne esclude, tuttavia, un vaglio ermeneutico residuale (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi;
Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico). Il riferimento è al criterio c.d. topografico, che, valorizzando la collocazione della norma, impone di apprezzare che la fattispecie di cui all'art. 1 ter, comma 15, d.l. 102 del 2009 è formulata nel medesimo articolo, e nel medesimo comma che prevede il reato base, e non in una diversa disposizione, in tal senso indiziando la natura meramente circostanziale;
nonché al criterio teleologico, alla stregua del quale rileva che la fattispecie in oggetto è posta a tutela del medesimo bene giuridico rispetto al reato semplice.
3. Qualificata in termini circostanziali la natura della fattispecie, consegue che, poiché il massimo edittale previsto per il reato base di cui all'art. 1 ter, comma 15, d.l. n. 102 del 2009, è inferiore a quattro anni, l'azione penale deve essere esercitata mediante citazione diretta dell'imputato, senza celebrazione dell'udienza preliminare. Va, pertanto, rigettato il ricorso del P.M. .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma il 19/07/2016 Il Consigliere estensore Giuseppe Riccardi Giuseppe Riccard DEPC 28 OTT 2016 1 CAN LIERE 4 Conso le Heben Il Presidente Rosi SIA