Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 1
Le ipotesi nelle quali il contratto deve ritenersi concluso nel tempo e nel luogo in cui ne ha avuto inizio l'esecuzione sono solo quelle tassativamente indicate dal primo comma dell'art. 1327 cod. civ. (richiesta del proponente, natura dell'affare e usi commerciali), che impongano l'esecuzione della prestazione senza una preventiva risposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2002, n. 5874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5874 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IZ BA & C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ZI BA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato GALLAVOTTI MARIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HN TE DI RO SE & C SAS, (già SHAN TE SAS di RO SE & C.) in persona del suo legale rapp.te Dott. Francesco SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PAISIELLO 49, presso lo studio dell'avvocato MANUNZIA GIANFRANCESCO, difeso unitamente dall'avvocato LOMBARDI SERGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 277/98 del Tribunale di ASTI, depositata il 11/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato LOMBARDI Sergio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.9.95 la ZI BA & C. S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Pretore di Asti del 21.6.95, emesso su ricorso della HN PE S.a.s. di PI CC & C. per l'importo di Lire 5.610.256 oltre ad interessi e spese legali.
La HN PE asseriva che il credito dalla stessa vantato si fondava su fornitura di merce ed in particolare di alcuni capi di abbigliamento.
L'opponente, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Pretore di Asti, sosteneva che a fronte del maggiore importo di Lire 7.863.234, maturato a titolo di provvigioni per gli ordini raccolti nella sua qualità di agente, risultava essere creditrice della somma di Lire 2.252.978.
La ZI BA spiegava pertanto domanda riconvenzionale sia per il recupero dell'importo di cui sopra, sia per sentir condannare la HN PE al pagamento in suo favore di vari importi dovuti in considerazione della risoluzione del rapporto attuata dalla società opposta senza la comunicazione del termine di preavviso contrattualmente previsto.
Si costituiva ritualmente la HN PE S.a.s., eccependo la tardività della proposta opposizione, contestando la domanda attrice, ribadendo la posizione debitoria della ZI BA & C. S.r.l. e spiegando a sua volta domanda riconvenzionale. In particolare l'opposta rilevava l'inesistenza di un valido contratto di agenzia tra le parti, in considerazione del fatto che mai era pervenuta presso la sua sede l'accettazione scritta da parte della ZI BA.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 28.11.96 il Pretore di Asti rigettava sia l'eccezione di tardività dell'opposizione, sia quella di incompetenza territoriale. Nel corso del giudizio veniva espletata prova testimoniale, con l'audizione di tre dipendenti della HN PE e di un collaboratore della ZI BA.
Con sentenza depositata in data 29.7.97 il Pretore di Asti rigettava la predetta opposizione nonché tutte le domande riconvenzionali spiegate, accogliendo peraltro la domanda riconvenzionale della HN PE e condannando la ZI BA alla rifusione delle spese legali.
Con atto di citazione notificato nel gennaio 1998 la ZI BA proponeva appello avverso la su indicata sentenza deducendo in primo luogo l'erronea qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, ritenendo essersi concluso un vero e proprio contratto di agenzia. A sostegno di tale osservazione l'appellante invocava il disposto dell'art. 1327 c.c. ed in particolare deduceva in ordine ai caratteri di stabilità e di continuità con i quali la stessa aveva dato esecuzione al mandato di agenzia conferitole.
Col secondo motivo di gravame la ZI BA deduceva l'erronea quantificazione del volume degli ordini, per essere stati conteggiati tra gli insoluti anche gli ordini non evasi e sottolineando che il volume di affari procurato ammontava a Lire 82.597.000.
L'appellante insisteva inoltre per la corresponsione delle indennità di mancato preavviso, di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, a fronte del fatto che il rapporto in essere si era risolto per colpa del preponente.
In via subordinata la ZI BA sosteneva inoltre che, in applicazione dell'accordo economico collettivo applicabile, e relativamente al conteggio di eventuali insoluti, potevano essere esclusi dal volume degli affari andati a buon fine solo i quattro clienti Business S.r.l., Effetto di SS DE ON, Gruppo Mieli Sermoneta S.r.l. e Follie S.d.f. di Minnucci, in quanto gli ordini non evasi generano comunque la maturazione delle provvigioni in favore dell'agente.
L'appellante a tale riguardo riportava nell'atto introduttivo del secondo grado i conteggi dei diversi importi che sarebbero risultati dall'esclusione dei quattro ordini sopra indicati, rilevando che anche in tal caso sarebbe emerso un credito in suo favore pari a Lire 333.936, al quale sarebbe stato da aggiungere l'importo di Lire 1.236.830 a titolo di istituti accessori. In via sempre subordinata la ZI BA, nell'ipotesi che il tribunale avesse ravvisato nel rapporto intercorso tra le parti un mero procacciamento di affari rilevava la non applicabilità dello star del credere, proprio in assenza di una specifica pattuizione contrattuale.
L'appellante infine lamentava un'eccessiva liquidazione delle spese legali ritenendo, alla luce del valore della controversia, incongrua la somma di Lire 4.000.000.
Si costituiva in giudizio la HN PE S.a.s. contestando in primo luogo l'avvenuta conclusione del contratto di agenzia per non avere controparte mai restituito la copia firmata del contratto ed invocando a tale proposito l'art. 1742 come novellato dal D.L. 10.9.91 n. 303. Rilevava inoltre la correttezza della sentenza di primo grado laddove la stessa aveva condannato l'appellante al risarcimento dei danni per gli ordini non andati a buon fine prendendo quale elemento di riferimento la percentuale del 15% percentuale che era indicata nella proposta di contratto come star del credere e che, a dire dell'appellata, era stata assunta dal Pretore come metro di riferimento per la quantificazione dei danni.
Con sentenza depositata in data 11.11.98 il Tribunale di Asti respingeva l'appello proposto dalla ZI BA & C. S.r.l., confermando la sentenza del Pretore di Asti, condannando altresì l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione ZI BA & C., S.r.l., con due motivi di gravame;
resiste con controricorso HN PE, S.a.s.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1326, 1327, 1328 e 1742 cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che nel caso in esame non era stato concluso un contratto di agenzia, perché il mandato di agenzia inviato dalla HN PE alla società ricorrente non era mai stato restituito debitamente firmato, per cui non si era mai perfezionata la conclusione del contratto ai sensi degli artt. 1326 e 1742 cod. civ. Deduce la ricorrente che la ZI BA nel corso del 1994, dopo avere sottoscritto ed inoltrato a mezzo del servizio postale la copia sottoscritta del contratto di agenzia, aveva dato regolarmente corso al mandato conferitole, ponendo in essere consistenti e rilevanti attività per promuovere la conclusione di contratti a favore della mandante;
che la ricorrente aveva provato pienamente la sussistenza di requisiti sostanziali tipici del rapporto di agenzia, esibendo sin dal primo grado del giudizio numerose proposte di ordine e diverse bolle di accompagnamento relative a ben due stagioni;
che dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali assunte si evincevano in modo chiaro i caratteri di continuità e di stabilità che avevano caratterizzato il rapporto negli ultimi mesi del 1994 e nei primi del 1995; che il tribunale avrebbe dovuto affermare l'esistenza del dedotto rapporto di agenzia e non escluderlo sul presupposto erroneo della presunta inesistenza dell'accettazione scritta da parte dell'odierna ricorrente, tanto più perché esso aveva correttamente interpretato il disposto dell'art. 1742 cod. civ., come modificato dal d.l. n. 303/1991, - con il quale è riconosciuto il diritto di ciascuna parte di ottenere dall'altra una copia del contratto sottoscritto, - ritenendo che tale norma non abbia introdotto un requisito di forma ad substantiam;
che in ogni caso, seppure si dovesse ritenere che non era stata fornita esauriente prova dell'accettazione, si doveva affermare la sussistenza del contratto ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., il quale dispone che, qualora su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione, e che l'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno;
che non si può ritenere che il proponente non aveva avuto tempestiva conoscenza dell'avvenuta accettazione della ZI BA dal momento che allo stesso pervenivano regolarmente le proposte d'ordine, in conseguenza del contratto sottoscritto dalla HN PE.
Conclude la ricorrente che nella lettera in data 22.2.1995 la HN PE faceva espresso riferimento alla "interruzione del rapporto" e non alla revoca della proposta, come riferisce il tribunale;
che tale circostanza conferma la conoscenza in capo alla preponente non solo dell'accettazione dell'agente, ma anche dell'esecuzione del rapporto stesso che si era protratto per due stagioni, autunno-inverno 1994 e primavera-estate 1995. Col secondo motivo la ricorrente denuncia mancata pronuncia sulla domanda ai sensi dell'art. 112 cod. civ.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sulla esatta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti (contratto di agenzia o mero procacciamento d'affari), limitandosi solo a dichiarare non applicabile al caso de quo l'art. 1327 cod. civ. (esecuzione prima della risposta dell'accettante).
Deduce la ricorrente la palese contraddittorietà tra il preteso mancato perfezionamento del contratto di cui all'art. 1326 cod. civ. e la riconosciuta inesistenza di una forma scritta ad substantiam, nonché "l'assenza di qualsiasi premessa e sviluppo logico della considerazione secondo la quale il documento del 22.2.1995 dovrebbe essere interpretato come revoca ab origine della proposta di contratto".
I due motivi per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati.
Va, innanzitutto, smentita l'affermazione della ricorrente che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'esatta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti.
La sentenza impugnata, a pagg. 4 e 5, affronta preliminarmente la questione della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti e con motivazione congrua, puntuale, esente da vizi logici e da errori di diritto, ravvisa che tra le parti non si è concluso un contratto di agenzia, ma un rapporto di procacciamento di affari. A tale conclusione il tribunale perviene dopo avere esaminato la documentazione offerta da entrambe le parti, in particolare:
1) la copia del contratto in data 1.9.1994, con cui HN PE S.a.s. aveva conferito mandato di agenzia alla società ricorrente;
2) la lettera raccomandata a.r. in data 18.3.1995, inviata da ZI BA a HN PE, nella quale la prima, dato atto di avere ricevuto in tale data copia del mandato, aveva rispedito la copia stessa mediante lettera semplice in data 9.12.1994; 3) copia della lettera in data 22.2.1995, inviata da HN PE a ZI BA per comunicare che intendeva interrompere ogni rapporto. Osserva ancora il tribunale che la circostanza della mancata ricezione da parte della HN PE dell'accettazione è emersa anche dalla prova testimoniale resa in primo grado dai testi OS e IA, i quali hanno riferito che non fu mai ricevuta la copia del contratto con l'accettazione; e che "a fronte di una proposta datata 1.9.94 e ricevuta in data 10.10.94, ZI BA S.r.l., secondo quando dallo stesso affermato, ma non provato, aspettò solo il dicembre 1994 per rispedire la copia, provvedendo a fare ciò con lettera semplice e non raccomandata".
Quindi correttamente il tribunale ha ravvisato tra le parti soltanto un rapporto di procacciamento di affari.
Non sussiste violazione dell'art. 1326 cod. civ., perché, come è detto nella sentenza impugnata, legittimamente il preponente, non avendo avuto ancora notizie dell'accettazione del contratto, nel febbraio 1995, - quattro mesi dopo la ricezione da parte dell'appellante della copia del mandato, - aveva revocato la proposta precedente, "tenuto anche conto del fatto che, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., l'accettazione deve pervenire nel termine ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o gli usi". Neppure sussiste violazione dell'art. 1327 cod. civ., che prevede l'esecuzione prima della risposta dell'accettante, perché nel caso in esame non si è verificata alcuna delle ipotesi tassativamente previste da tale norma, perché non vi è stata espressa richiesta in tal senso da parte del ricorrente, ne' può dedursi che ciò era richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. È infatti giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. n. 5947/1983, n. 2858/1985, 1774/1990, 6189/1990 e n. 6508/1990) che le ipotesi, nelle quali il contratto deve ritenersi concluso nel tempo e nel luogo in cui ne ha avuto inizio l'esecuzione, sono solo quelle tassativamente indicate dal 1^ comma dell'art. 1327 cod. civ.:
richiesta del preponente, natura dell'affare e usi commerciali. In definitiva la ricorrente con i due motivi di gravame ha chiesto a questa Corte una nuova valutazione dei mezzi di prova per ravvisare la sussistenza di un contratto di agenzia nei rapporti intercorsi tra le parti, con un riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 1.631.600 (euro 842,65), di cui L. 1.500.000 (euro 774,69) per onorario.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002