Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9164
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Sentenza 24 giugno 2002

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La convenzione sulla forma scritta "ad substantiam" da adottare per un futuro contratto deve rivestire, ai sensi dell'art. 1352 cod. civ., la forma scritta; poiché il patto sulla forma convenzionale ad substantiam non può essere provato per indizi o presunzioni, ai sensi dell'art. 2729, ult. co. cod. civ., in relazione all'art. 2725 cod. civ., è irrilevante la circostanza che le trattative per la conclusione del contratto siano state trasfuse in bozze scritte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9164
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9164
    Data del deposito : 24 giugno 2002

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