Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di reato di omessa dichiarazione dei redditi, spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, in essi compreso anche il periodo nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento.
Commentario • 1
- 1. Omessa dichiarazione dei redditi: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2010, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
е OEM 1549 / 1 1 л SENTENZA N. 194 Udienza pubblica del 1° dicembre 2010
REG. GENERALE n. 14719/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott.ssa Claudia Squassoni Presidente
2. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
3. Dott. Luigi Marini Consigliere Consigliere
4. Dott. CA Ramacci
5. Avv. Santi Gazzara Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da HI CA IA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 25 giugno 2009 dalla corte d'appello di Mi- lano;
udita nella pubblica udienza del 1° dicembre 2010 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della senten- za impugnata per prescrizione;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Milano confermò la sen- tenza 6.6.2008 del giudice del tribunale di Milano, che aveva dichiarato GH DI CA IA colpevole del reato di cui all'art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n.
74 perché, al fine di evadere le imposte su redditi e sul valore aggiunto, non a- veva presentato le dichiarazioni annuali dei redditi e dell'IVA relative all'anno
2001 con conseguente evasione di imposta pari ad oltre un milione di euro per l'IRPEG ed a poco meno di un milione di euro per l'IVA, condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre pene accessorie. L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione e fal- sa applicazione dell'art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5 d.p.R. 322/98 nel testo all'epoca vigente;
2) violazione e falsa applica- zione degli artt. 42, 45, 46 cod. pen. ed insufficiente ed illogica motivazione sul punto.
In particolare osserva che il termine per presentare la dichiarazione scade- va il 31 ottobre 2002; che la società era stata dichiarata fallita il 5 ottobre 2002; che quindi a partire da questa data l'obbligo di presentare la dichiarazione spet- tava al curatore fallimentare.
Lamenta poi che la corte d'appello non ha considerato la circostanza che egli, secondo quanto dichiarato dal curatore, in quel periodo si trovava detenuto
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato perché - ai sensi dell'art. 5 del d.p.R. 22 luglio 1998, n. 322, richiamato dallo stesso ricorrente - spetta al curatore presentare la di- chiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'im- posta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento, mentre spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento. Nel caso di specie si tratta appunto della dichiarazione dei redditi re- lativi al 2001, ossia relativi ad un periodo di imposta anteriore al fallimento, di- chiarato il 3 ottobre 2002, e quindi l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi spettava al HI, mentre spettava al curatore presentare la dichiara- zione dei redditi per l'anno 2002. Questa Sezione, del resto, ha già affermato che «Spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di im- posta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare quelle succes- sive alla dichiarazione di fallimento, comprese quelle relative al periodo di im- posta compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di falli- mento» (Sez. III, 27.10.1995, n. 299, Bruno, m. 203692), specificando, in moti- vazione, che «in materia di fallimento, la soggettività passiva nel rapporto tri- butario permane nei confronti del fallito, il quale dopo la dichiarazione di fal- limento perde solo la disponibilità dei suoi beni nonché la capacità processuale e quella di amministrare il suo patrimonio. Coerentemente, resta in capo al fal- lito l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente ai periodi di imposta anteriori alla sentenza di fallimento, mentre relativamente ai periodi di imposta successivi è il curatore fallimentare che ...è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per l'intervallo di tempo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento>>.
Ritiene tuttavia il Collegio - conformemente alla richiesta del Procuratore generale che il ricorso, pur se infondato, non possa ritenersi manifestamente
-
infondato. Di fronte a questa Corte si è quindi correttamente instaurato il rap- porto processuale di impugnazione, sicché possono essere rilevate e dichiarate le cause di estinzione del reato verificatesi dopo l'emissione della sentenza im- pugnata.
Nella specie, la data di scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi era quella del 31 ottobre 2002. La data di consumazione del reato è quindi quella del 29 gennaio 2003, cioè 90 giorni dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione, e da questa data è iniziato il decorso della pre- scrizione. Tenuto conto di un periodo di sospensione di 22 giorni, dal 13.1.2008 al 14.2.2008, la prescrizione si è dunque maturata il 27 agosto 2010.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, dicembre 2010.
L'estensore
-3-
nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 1°
Il Presidente
Ladi Holнои
DEPOSITATA IN CANCE E
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C il 1 GEN. 2311 IL CANCELLIERE
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