Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 62729 A I E 6 3 R N 9 O I 8 Z R.G. 1863/1999 Udienza del 20.6.2002 Oggetto: imposta* 9 7 A 6 R 2 T . REPUBBLICA ITALIANA A S 7 I I R G E E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO P T EI N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E T M N SEZIONE TRIBUTARIA 02 5 39 403 E I SN I S IV S E composta dai sigg. Mag ati: Presiden Dott. Bruno Saccu Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari 4o4 5896 Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Antonio Merone CORTE SUPRIMA DI C SAL ha pronunciato la seguente CAMIONE CIVI SENTENZA N. 62729 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente- M
contro
SS OL -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione 30, n. 16530/1997, del 20.10/1.12.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito l'avvocato dello Stato Criscuoli per l'Amministrazione finanziaria;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2836 Osservato in fatto che con avviso di liquidazione notificato il 15.11.1991 a OL SS l'Ufficio del registro di Pistoia riteneva la contribuente decaduta dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge 408/1949 con riferimento all'acquisto di un'area fabbricabile;
che l'Ufficio, contestata alla contribuente l'omessa presentazione entro un anno dall'ultimazione dei lavori e comunque entro il 31.12.1986 della relativa denuncia corredata della occorrente documentazione, applicava le imposte ordinarie di registro, trascrizione oltre accessori;
che il ricorso proposto dalla contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria di 1° grado di Pistoia;
che, su appello dell'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronunzia n. 583/2/1995 della Commissione tributaria di 1° grado di Pistoia deducendo: a) che per godere delle agevolazioni fiscali di cui al d.l. 1150/1967, conv. nella legge n. 24/1968 (cd. legge Tupini), non era necessario avere presentato la denuncia di ultimazione dei lavori nel termine di un anno previsto dall'art. 6 della medesima legge, essendo sufficiente l'elemento sostanziale del rispetto del termine per la costruzione del fabbricato;
b) che con l'invito alla contribuente a presentare una denuncia dalla quale risultasse che erano stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni fiscali richieste, vi era stata una rinuncia implicita da parte dell'Ufficio a fare valere la decadenza in questione;
che l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.l. 11.12.1967 n. 1150, conv. in legge 7.2.1968 n. 26, e dell'art. 2968 c.c., nonché difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia;
ritenuto in diritto che é giurisprudenza costante che ai sensi dell'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 24, la fruizione delle 2 agevolazioni tributarie concesse nel settore edilizio dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e' subordinata, sotto pena di decadenza, alla presentazione, entro il termine fissato dalla norma stessa, di apposita denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la detta fruizione, di guisa che tale presentazione costituisce non una facoltà del contribuente ma un vero e proprio obbligo a suo carico, finalizzato all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie all'attribuzione del beneficio (Cass. n. 10253/1999); 7516/2000; 7533/2000); che, a norma dell'art. 2968 c.c., le parti non possono rinunziare alla decadenza se questa é stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti;
che in tema di contenzioso tributario la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell'Amministrazione finanziaria attiene a situazione non disponibile dall'Amministrazione stessa (cfr. Cass. 12481/1007); che consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto, con decisione nel merito ex art. 384 1° comma c.p.c., del ricorso introduttivo della contribuente;
che sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;
compensa le spese. Roma, 20.6.2002 Il Presidente Il Consigliere est. ино ксчис a DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERECT 20 FELL 2003 Аиль стиль Spain Casart CANCELLIERE 01 Oggi VISVAASTAL VINALVM G H TV VI ISI 'N 9961/6/92 W INES IV ENGIZ NISIDEN YO RINASH 3