Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 1
Nelle ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente acquista una legittimazione iure proprio all'azione per ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento (che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento), concorrente con la legittimazione, anch'essa iure proprio, del genitore convivente ; peraltro se il figlio non interviene nel giudizio pendente, e la sentenza di condanna viene emessa solo in favore del genitore convivente, nei suoi confronti non opera il giudicato formale della sentenza, e pertanto egli non ha titolo per richiedere direttamente il pagamento del contributo al mantenimento al genitore obbligato non convivente, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, diversamente da quella passiva, non si presume).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9067 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^. 2693 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto
DA
TA TT IN, elettivamente domiciliata in Roma, V. Germanico n. 184, presso l'avv. Gina Tralicci, con l'avv. Mario Cappelleri, che la rappresenta difende, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
LA IN, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B. Morgagni n. 2/a, presso l'avv. Umberto Segarelli che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione della persona e della famiglia, n. 3333 del 29 settembre - 15 novembre 1999.
Udita, all'udienza del 21 febbraio 2002, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma pronunciava, con sentenza del 1^ aprile 1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio di NI NI e GE ET e poneva a carico del primo una somma di L.
1.000.000 mensili in favore della donna, delle quali L. 600.000 a titolo di assegno divorzile e L. 400.000 come contributo al mantenimento dei figli maggiorenni IA MO e DE, conviventi con la madre.
Con atto di precetto del 6 agosto 1994, IA MO NI intimava a NI NI il pagamento di L. 8.800.000, oltre a interessi e spese, delle quali ella asseriva di essere creditrice sulla base della sentenza di cui sopra;
nell'opposizione a precetto davanti al Tribunale di Roma, il NI rilevava il difetto di legittimazione della controparte, che non aveva partecipato al giudizio di divorzio, dal quale era risultato accertato il diritto di GE ET a ricevere il contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e con lei conviventi. Dopo il matrimonio di IA MO, l'opponente non aveva più pagato alla ET alcunché per la figlia, presumendo la fine della coabitazione e l'acquisizione dell'autosufficienza con il coniuge.
Il Tribunale nel 1997 ha accolto l'opposizione per difetto di legittimazione della NI, potendo azionare il titolo costituito dalla sentenza di divorzio solo la ET che di quel giudizio era stata parte;
l'appello della NI che ha insistito per la sua legittimazione, concorrente con quella della madre, a chiedere il contributo al mantenimento, è stato rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 15 novembre notificata il 10 dicembre 1999. Per la Corte territoriale, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con la maggiore età, quando senza sua colpa lo stesso non sia economicamente autosufficiente;
il coniuge separato o divorziato convivente e già affidatario, è legittimato a domandare il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne che ha anche una legittimazione concorrente a chiedere il mantenimento la quale, se vi sia stata la sua azione, può dar luogo a credito solidale che non si presume.
Nel caso, la ET ha da sola esercitato l'azione e ottenuto la condanna di NI al contributo al mantenimento della figlia nel giudizio concluso con la sentenza posta a base del precetto e della richiesta di pagamento, la quale non è titolo in favore di terzi come la figlia, il cui precetto è inefficace, non essendo fondato su titolo esecutivo costitutivo di diritti della pretesa creditrice. Per i particolari rapporti delle parti le spese del grado erano compensate. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso con due motivi IA MO NI e NI NI si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 155, 147 e 148 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., pure per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la sentenza impugnata escluso che la ricorrente potesse servirsi, come titolo esecutivo, d'una sentenza pronunciata all'esito di un giudizio tra il NI e la ET, al quale ella era rimasta estranea.
La sentenza, titolo esecutivo tra il padre e la madre della ricorrente, prevedeva un contributo al mantenimento di questa ed è stato quindi erroneo ritenere che nel caso non vi sarebbe stata solidarietà attiva tra la ET e la NI;
come affermato dalla Suprema Corte, la legittimazione della madre basata sulla continuità dei doveri gravanti su lei nella persistenza della convivenza con i figli concorre con quella di questi maggiorenni e titolari del diritto al mantenimento e quindi ai crediti conseguenti s'applicano analogicamente i principi della solidarietà attiva (Cass. 28 giugno 1994 n. 6215 e 16 ottobre 1998 n. 6950). Trattandosi di credito solidale, non era necessaria l'integrazione del contraddittorio rispetto alla figlia, la quale però non è terzo rispetto alla pronuncia intervenuta nel giudizio tra i genitori, potendo sempre chiedere il pagamento diretto di quanto è pagato alla madre come contributo in favore suo.
1. Il motivo di ricorso è infondato.
Nel caso v'è opposizione a precetto fondato su titolo costituito da sentenza, nella quale non vi è condanna in favore del soggetto che ha intimato il pagamento, per cui deve escludersi che dell'obbligazione de qua possa essere creditrice chi non è stato parte del giudizio sfociato nella decisione sulla quale si fonda l'intimazione a pagare.
Se è esatto che vi è legittimazione concorrente di figlio maggiorenne e genitore convivente nell'azione per il mantenimento, il cui esercizio da ambedue i titolari del diritto può dar luogo a condanna dell'obbligato al pagamento in solido del contributo al mantenimento in assenza di richieste diverse degli istanti che non sono litisconsorti necessari (cfr. Cass. 6950/98 citata in ricorso), è ovvio che, qualora sia mancata l'azione del figlio maggiorenne con quella del separato e/o divorziato nei confronti dell'altro genitore e quindi la sentenza di condanna a pagare in favore dei due attori in solido, deve applicarsi la regola generale, secondo la quale la solidarietà attiva non si presume - a differenza di quella passiva, che sorge per legge (1299 c.c.) come afferma anche la Corte di merito - e trova fonte e regola in un titolo volontario o giudiziale che nel caso manca relativamente alla ricorrente nei cui confronti non opera il giudicato formale della decisione che ha disposto il contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne a favore della ET. Se effettivamente concorrono due legittimazioni a domandare il mantenimento all'altro genitore, sia del figlio maggiorenne non autosufficiente che del genitore già affidatario con lui convivente, le stesse restano però autonome e ciascuno agisce iure proprio. Il diritto al mantenimento del figlio che, per gli artt. 147 e 148 c.c., deve coprire tutte le esigenze dei figli maggiorenni compatibili con il tenore di vita della famiglia e non i soli bisogni primari va adempiuto con l'intero patrimonio dei genitori (non solo con i loro redditi) e comporta una legittimazione, che non esclude quella diversa del genitore convivente, il quale ha una legittimazione propria perché, per la coabitazione, adempie integralmente un onere che dovrebbe essere comune con colui al quale domanda il rimborso delle somme anticipate (in tal senso Cass. 16 febbraio 2001 n. 2289, 16 giugno 2000 n. 8235, 5 dicembre 1996 n. 10849 e la 6215/94, citata in ricorso). S'è quindi correttamente affermato che, "non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo o di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta all'indisponibilità del relativo diritto ... non potrebbe spiegare effetto sulla posizione giuridico-soggettiva del genitore affidatario, quale autonomo destinatario dell'assegno" (così Cass. 18 febbraio 1999 n. 1353).
Non essendovi nel caso obbligo solidale, in assenza di ogni domanda della NI in sede di giudizio divorzile, è inapplicabile l'art. 1306 c.c. e non sussistono le violazioni di cui al motivo di ricorso che non può che essere rigettato perché manca il titolo esecutivo per la ricorrente, il cui credito non si fonda su un contratto ne' sulla sentenza che vincola il padre solo nei confronti della madre e non di lei, che non poteva agire esecutivamente in base al titolo giudiziale.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 710 c.p.c. e 9 della L. 898/70 sul divorzio, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., non avendo il NI chiesto regolarmente la revoca del contributo al mantenimento della figlia e dovendosi escludere che la sentenza che ha disposto il contributo possa perdere la sua efficacia senza un provvedimento di modifica di cui alle norme indicate.
4. Anche il secondo motivo è infondato, non essendosi avuto un provvedimento di modifica della sentenza di divorzio ne' avendo la ricorrente iniziato nessuna azione contro il padre per ottenere il mantenimento o almeno gli alimenti, alla stregua della deduzione del controricorrente, che collega al matrimonio della figlia la presunzione della fine del suo stato di non autosufficienza e quindi, per il venir meno della coabitazione con la madre, la cessazione del diritto di quest'ultima a ricevere il rimborso che le spettava solo perché aveva ancora a suo carico la figlia maggiore di età e priva di mezzi propri.
È palese che le statuizioni accessorie alle pronunce di separazione o divorzio possono sempre essere modificate ad istanza dei coniugi separati o dei divorziati;
ciò non esclude che i loro effetti possono anche venire meno automaticamente per le modifiche delle situazioni che fanno estinguere i diritti sorti con le indicate decisioni (il diritto all'assegno divorzile per il divorziato passato a nuove nozze o il contributo per i figli maggiorenni una volta divenuti autosufficienti); è allora evidente che il secondo motivo di ricorso non può essere accolto.
Soccorrono giusti motivi per compensare interamente le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002