Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9067
CASS
Sentenza 21 giugno 2002

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Nelle ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente acquista una legittimazione iure proprio all'azione per ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento (che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento), concorrente con la legittimazione, anch'essa iure proprio, del genitore convivente ; peraltro se il figlio non interviene nel giudizio pendente, e la sentenza di condanna viene emessa solo in favore del genitore convivente, nei suoi confronti non opera il giudicato formale della sentenza, e pertanto egli non ha titolo per richiedere direttamente il pagamento del contributo al mantenimento al genitore obbligato non convivente, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, diversamente da quella passiva, non si presume).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9067
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9067
Data del deposito : 21 giugno 2002

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