Sentenza 16 febbraio 2011
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la mancata richiesta di convalida da parte del P.M. del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità' di P.S., nel termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato, determina l'inefficacia della misura. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del Gip limitatamente all'obbligo in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2011, n. 15503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15503 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2011 |
Testo completo
15503 /1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Registro Generale n.
22173/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza in Camera di Consiglio del Dott. Guido De Maio Presidente 16 Febbraio 2011 Dott. Renato Grillo Consigliere Sentenza n.368 Dott. Luigi Marini Consigliere est.
Dott. Giulio Sarno Consigliere Dott. Luca Ramacci Consigliere
ha pronunciato la seguente
GO MU nato a [...] il [...]
Avverso la ordinanza in data 5 Maggio 2010 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Genova, che ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Genova in data
27 Aprile 2010 in relazione all'art. 6 della legge n.401 del 1989.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere LUIGI MARINI
Lette le richieste del Pubblico Ministero nella persona del CONS. VITO D'AMBROSIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RILE VA
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Maggio successivo, con il quale al ricorrente è stato vietato per la durata di cinque anni di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché ordinato di presentarsi presso le autorità di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni con la partecipazione della squadra
Sampdoria.
Ricorre il Sig.GO proponendo plurimi motivi sintetizzabili come segue:
1. violazione di legge per non essere stati rispettati i termini previsti dall'art.6 della legge n.401 del
1989 e in particolare il termine di 48 ore a disposizione del Pubblico Ministero per la presentazione della richiesta di convalida;
inoltre, alla difesa non sarebbe stato lasciato a disposizione un lasso di tempo sufficiente per presentare memorie;
2. vizio di motivazione in ordine alla necessità di imporre l'obbligo di presentarsi alle autorità due volte per ciascuna manifestazione sportiva e alla necessità di includere tra le manifestazioni rilevanti anche le partite amichevoli.
OSSERVA
Rileva preliminarmente la Corte che dai provvedimenti in atti risulta che la notificazione al
Sig.GO del decreto del Questore è stata effettata alle ore 10,15 del 3 Maggio 2010 e che la richiesta di convalida del Pubblico Ministero è stata depositata presso l'ufficio del Giudice delle indagini preliminari alle ore 13,05 del 5 Maggio successivo;
l'ordinanza di convalida del Giudice è stata depositata alle ore 17,00 del 6 maggio 2010.
E' pacifico, dunque, che la richiesta del Pubblico Ministero è stata depositata circa tre ore oltre il termine previsto dalla legge, termine che mutua le previsioni costituzionali in tema di provvedimenti che, come l'imposizione dell'obbligo di presentazione alle autorità, limitino la libertà personale.
Sulle conseguenze del mancato rispetto del termine di legge da parte del Pubblico Ministero la giurisprudenza ha adottato nel tempo diverse valutazioni, ivi compresa quella che ritiene non sussistere gli estremi per la diretta perdita di efficacia della misura (si veda la decisione n.35515 del
2007, Liani, rv 237396). La Corte ritiene, invece, di condividere le conclusioni assunte da questa
Sezione con la sentenza n. 6224 del 2009 (udienza 6 novembre 2008), ricorrente Tonni, la cui ampia motivazione viene qui richiamata nella parte in cui afferma che il momento di deposito della richiesta di convalida del Pubblico Ministero costituisca elemento che incide sulla effettività e completezza dell'esercizio del diritto di difesa, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, oggetto esclusivo di impugnazione in sede giudiziale.
Una volta affermato il principio della rilevanza autonoma del rispetto del termine previsto per il
Pubblico Ministero, la Corte ritiene che, a differenza di quanto previsto dalla sentenza da ultimo citata, non meriti di essere ripensata la giurisprudenza che fa discendere dal vizio in parola la necessità di procedere ad annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma il 16 Febbraio 2011 oreThe K'EN Il Presidente
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA UP S
1 8 APR. 2011
IL CANCELLIERE
Luana Mariani NOIZY
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