Sentenza 9 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, la disposizione di cui all'art. 14 comma quinto bis D.Lgs. n. 286 del 1988 contempla, in caso di reiterata violazione dell'ordine di allontanamento, solo che la pena venga aumentata nel massimo, ma conferma per il reato gli adempimenti amministrativi finalizzati al rispetto del divieto di immigrazione clandestina. Ne consegue che, in tal caso, lo straniero non possa beneficiare di una situazione più favorevole per l'esecuzione dell'espulsione, consistente nella procedura di accompagnamento alla frontiera, invece che dell'emissione di un nuovo ordine di allontanamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2005, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 09/12/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1278
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 029512/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BRESCIA;
nei confronti di:
1) STROE EMILIE, N. IL 02/09/1986;
avverso SENTENZA del 25/03/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. URBAN GIANCARLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Cetrangolo Oscar che ha concluso per l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25 marzo 2005 il Tribunale di Brescia assolveva perché il fatto non sussiste STROE Emilie, cittadino moldavo, in relazione alla imputazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi trattenuto nel territorio dello stato in violazione dell'ordine di espulsione del Questore di Brescia emesso in data 12 marzo 2005. Il Tribunale accertava che l'imputato era stato già giudicato con applicazione della pena su richiesta, in data 12 marzo 2005 (sentenza del Tribunale di Brescia) per violazione di precedente ordine di espulsione emesso dal Questore di Bari in data 12 gennaio 2005; tuttavia il Questore di Brescia nell'emettere nuovo ordine di espulsione anziché ordinare l'allontanamento con le modalità previste dal citato decreto, art. 14, comma 5 ter, e cioè mediante accompagnamento alla frontiera, senza possibilità di modalità equipollenti, aveva invece disposto che il prevenuto lasciasse il territorio dello stato nel termine di cinque giorni. Tale modalità di espulsione sarebbe illegittima e quindi andava disapplicata ai sensi della L. n. 2248 del 1985, art. 5, all. E. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Brescia per violazione della legge penale perché in caso di impossibilità di eseguire immediatamente l'espulsione in via coattiva, la stessa legge prevede la possibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero di rinnovare la procedura di allontanamento di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter. In caso contrario, si configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento con lo straniero di cui sarebbe stato disposto l'allontanamento per la prima volta. Insiste quindi per l'annullamento della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In tema di reiterazione del provvedimento di allontanamento emesso dal Questore, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, non vi è motivo di ritenere che si tratti di una procedura diversa da quella prevista, in generale, per l'espulsione dello straniero dal citato decreto, art. 14, comma 5 bis, con la conseguenza che in caso di reiterazione, l'unica modalità prevista dalla legge sarebbe quella dell'espulsione "con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica". La norma in questione contempla, in caso di reiterata violazione dell'ordine di allontanamento, che la pena sia superiore nel massimo (cinque anni di reclusione invece di quattro), ma per il resto si confermano gli, adempimenti amministrativi finalizzati a rispetto del divieto di immigrazione clandestina. Del resto sarebbe contrario a logica che lo straniero che abbia reiterato la propria condotta illegale, per la quale si prevede una pena più grave ne, massimo, possa quindi beneficiare di una situazione più favorevole per quanto riguarda la esecuzione dell'allontanamento, attraverso una procedura (l'accompagnamento alla frontiera mediante la forza pubblica, senza possibilità di altre soluzioni) di più difficile e complessa realizzazione rispetto a quella attuata in precedenza, in applicazione della ipotesi di cui al comma 5 bis (in tal senso, Cass. Sez. 1^, 27 aprile 2004 ric. P.M. in proc. Cherednicenko, RV. 229047).
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia per il giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006