Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2003, n. 7674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7674 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
CC 63860 VI IEI 'N THO ISNES IV OEN YO SINKS REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA ./0 / Tributaria Dott. Giovanni07 6 4 Composta dagli Ill.mi Sigga Magistra -- Presidente PAOLLI R.G.N. 7660/99 Consigliere - Cron.16865 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO RUGGIERO Consigliere Rep. Dott. Francesco Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 27/11/02 Rel. Consigliere Dott. Michele D'ALONZO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVHE SENTENZA N. 63860 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AR ET E PER ESSO DECEDUTO COEREDI in persona di AR AV;
intimati 2002 avversO la sentenza n. 383/97 della Commissione 4327 tributaria regionale di ROMA, depositata il 24/02/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Fatto e Diritto Atteso che;
la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ritenuto con sentenza 24/ 2/ 1998 la competenza dell'Ufficio II.DD. di Roma a ricevere, in luogo dell'Intendenza di Finanza, l'istanza di rimborso per ILOR pagata nel 1978 presentata da RE EL, deceduto nelle more del giudizio;
che il Ministero delle Finanze ha proposto tempestivo ricorso avverso tale sentenza, notificato all'erede del contribuente ID EL,il quale non si è costituito;
che il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata con un unico motivo, adducendo violazione degli artt.38 e 39 del DPR 602 del 1973 per essere la competenza a ricevere le istanze di rimborso di cui è causa esclusivamente attribuita alla Intendenza di Finanza legittimata a stare in giudizio nelle relative cause, nonché per tardiva proposizione della predetta istanza da parte del contribuente;
che il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione al primo profilo, con assorbimento del secondo;
infatti l'art.38 comma 1 del DPR 602/73 nel facoltizzare il contribuente che intenda presentare istanza di rimborso per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, menziona esclusivamente, quale destinataria della predetta istanza la Intendenza di Finanza, unico ufficio ' legittimato a stare in giudizio nelle relative controversie, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass.3259/94;7049/95;8416/96;11663/98;2078/200); che pertanto la impugnata sentenza deve essere annullata;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito, a' sensi dell'art. 384 c.p.c., dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente;
che appare opportuna la compensazione delle spese del giudizio dell'intero giudizio. POM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Illamai joskion Roma, 27 novembre 2002 IL PRESIDENTE Il RELATORE вья Depositata in Cancelleria ggi, li 16 MAG B u . 2003 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli