Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10473 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
oggetto prova i1 04 73 /0 1 r.g. n. 14/99 ud. pubbl. 01.06.2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE CRON 23081 riunita in camera di consiglio nelle persone dei GIULIANO Presidente;
Пер 3545 signori magistrati : dott. Angelo dott. Ugo ' Consigliere;
FAVARA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott. Francesco SABATINI relatore UFFICIO COPIE ' PH dott. Luigi Francesco DI NANNI "1 Richieste copia studio ' 1 " dal Sig. dott. Antonio SEGRETO per diritt 3000 ' 01 AGO. 2001 ha pronunciato la seguente il IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da CANCELLERIA – INTERNATIONAL CONCORDE s.p.a. in liquidazione in ' 'persona del liquidatore sig. Guido Castelletti elett. dom. in Roma via G. Ferrari n. 2 nello ' ' studio dell'avv. Giorgio Antonini , presso l'avv. Mauro Calvaresi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso Б ricorrente 1 1223 contro s.a. in LADAC ELISABETH DE SENNEVILLE liquidazione in persona della liquidatrice M. ' elett. dom. in Roma via Florence Daudè-Brouard ' ' presso l'avv. Carlo 3 scala A int. 8Silla n. Ferzi che la rappresenta e difende anche ' disgiuntamente all'avv. Fabrizio Fabbri ' in virtù di procura in data 18 gennaio 1999 notaio Jean- Louis Magnin controricorrente nonché DENIS DE SENNEVILLE-GRAVE LI M.B. intimata avverso la sentenza n. 250 in data 22.4. - 20.6.1998 della Corte di Appello di Ancona ( r.g. n. 281/95 ) . Udita nella pubblica udienza del 1° giugno 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . E' comparso per la controricorrente l'avv. Carlo Ferzi che ha chiest dichiararsi inammissibile ° rigettarsi il ricorso • in persona del sost.Sentito il P.M. procuratore generale dott. Giovanni Giacalone che ' ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso • 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 aprile 1994 il Tribunale di Ascoli Piceno in accoglimento della domanda in ' tal senso avanzata ' con atto di citazione del 21 da LI M.B. IS de settembre 1985 IL Grave in proprio e quale legale LI de della s.a. AD rapresentante IL condannò la società International Concorde al pagamento di lire 35.000.000 oltre 1 accessori quale residuo compenso da essa dovuto in adempimento del contratto di ideazione e disegno di una collezione di capi di abbigliamento ' intervenuto tra le parti Tale decisione ' impugnata dalla parte rimasta soccombente è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia ora gravata • Per quanto ancora rileva la Corte ha ritenuto provato dalla corrispondenza epistolare in atti l'adempimento prestazioni contrattuali adelle carico delle attrici e da ciò ha tratto che era ' onere della convenuta a norma degli artt. 1218 e ' provarne vizi o difformità 1460 c.c. : prova ' ' questa , che era mancata essendo i capitoli al ' riguardo formulati in parte inammissibili ed in parte ininfluenți . 3 Per la cassazione di tale decisione la società Concorde ha proposto ricorso International affidato ad unico motivo cui la società AD ' resiste con controricorso Nessuna attività difensiva è stata invece svolta dall'altra intimata LI de IL . MOTIVI DELLA DECISIONE del ricorso la ricorrente Con l'unico moti insufficiente e contraddittoria deduce omessa ' motivazione su punti decisivi della controversia : stata decisaafferma al riguardo che la causa è sulla base di elementi inidonei a costituire elementi di prova , ed aggiunge che , anche a voler ritenere probante la documentazione prodotta dall'attrice altrettanto rilievo avrebbe meritato quella offerta da essa convenuta a dimostrazione delle contestazioni circa il mancato rispetto ' dei tempi di indicazioni stilistiche delle dell'avversae della parzialità consegna prestazione . Il motivo generico ed apodittico è come tale ' ' inammissibile : il pieno adempimento delle prestazioni ' è stato ' a carico dell'attrice dalla sentenza impugnataritenuto provato sulla base della corrispondenza epistolare tra le parti , mentre la prova testimoniale dedotta a ' dimostrazione della asserita difettosità di dette prestazioni è stata ritenuta inammissibile e irrilevante . Mentre quest'ultima affermazione non forma la ricorrente in ' 'oggetto di censure di sorta osservanza dell'onere di autosufficienza del ricorso avrebbe dovuto richiamare specificamente ' chela corrispondenza epistolare a dimostrazione essa non giustificava la conclusione cui la Corte I territoriale è invece pervenuta . Tale onere non è stato però assolto e la censura come già accennato del tuttosul punto è ' generica così come lo è quella che richiama la F diversa documentazione asseritamente dimostrativa della fondatezza delle tesi difensive prospettate in sede di merito dalla stessa ricorrente . con leIl ricorso va dunque respinto ' conseguenze di legge ( art. 91 c.p.c. ) quanto alle spese del presente giudizio .
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in lire 126.000 oltre lire 5 2.000.000 ( duemilioni ) di onorari in favore della controricorrente Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 1° giugno 2001 . Il Consigliere est. Il Presidente Агри た sub.t.a. hoop IL CANCELLIERE C1 10:290.000 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li - 1 A 60. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 23-08.11 Ufficio di Roma Art. n. 6