Sentenza 12 febbraio 2003
Massime • 1
Perché si configuri il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. non è sufficiente che il pubblico ufficiale abbia emesso un atto violando il proprio dovere di astensione, è necessario che tale atto abbia arrecato un indebito vantaggio patrimoniale; invece se l'atto è conforme al trattamento riservato a tutte le altre istanze di identico contenuto presentate dagli altri cittadini non è idoneo a configurare l'illecito ( Fattispecie relativa al Sindaco che in violazione al dovere di astensione riconosceva all'istanza di sospensione di pagamento presentata dalla moglie l'esenzione dall'imposta di bollo conformemente a tutte le altre istanze presentate da altri cittadini ).
Commentari • 3
- 1. Art. 323 c.p. Abuso di ufficiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Abuso d'ufficio: l'ingiustizia del danno può consistere anche nella lesione di diritti politiciAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, l'ingiustizia del danno può consistere anche nella lesione di diritti politici conseguente alla violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del sindaco che, assunta la presidenza della seduta del consiglio comunale che doveva esaminare una mozione di minoranza mirata a sollecitare la costituzione di parte civile del Comune in un processo a suo carico, aveva omesso di astenersi ed, in seguito, sospeso e sciolto la seduta. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. fer. , 25/08/2020 , n. …
Leggi di più… - 3. Abuso d'ufficio: necessaria l'ingiustizia del danno anche quando è violato l'obbligo di astensioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, è necessaria l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato anche nel caso di violazione dell'obbligo di astensione. (Fattispecie relativa all'omessa astensione di un sindaco che aveva preso parte alla delibera di giunta di riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore di un'impresa, dalla quale era stato convenuto in giudizio, ai sensi dell' art. 191 t.u.e.l. , per il soddisfacimento di un credito derivante dall'effettiva esecuzione di lavori pubblici, risultati utili per il comune. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 06/02/2020 , n. 12075 RITENUTO IN …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2003, n. 17628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17628 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Pasquale TROJANO Presidente
dott. Raffaele LEONASI Consigliere
dott. Nicola MILO "
dott. Arturo CORTESE "
dott. Francesco IPPOLITO (rel.) "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT AN, n. a Venezia il 23.2.1942;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, emessa il 28.1.2002;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale, G. Calati, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- Udito il difensore dell'imputato, avv. A Crassa, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Venezia, con la decisione sopra indicata,. confermò la sentenza datata 19.2.1998, con cui il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Treviso. aveva condannato AN TO alla pena (sospesa) di otto mesi di reclusione e interdizione dai pubblici uffici per un anno per i delitti di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) di istigazione alla corruzione (art. 322 ult. parte cod. pen.), unificati nel vincolo della continuazione. Il primo delitto era stato ritenuto perché, agendo nella sua qualità di reggente fiduciario presso il Dipartimento Regionale delle Entrate (sez. distaccata di Treviso), aveva intenzionalmente provocato alla moglie MA IA De NA un ingiusto vantaggio patrimoniale, omettendo di inviare entro 30 giorni all'Ufficio del Registro competente, per la regolarizzazione tributaria ex art. 31 dpr n. 642/1972, l'istanza di sospensione della riscossione della tassa automobilistica per l'anno 1990, presentata il 31.10.1996 priva della prescritta marca da bollo, in violazione dell'art. 119 dPR 642/1971 e il generale divieto di astensione, trattandosi di procedura in cui era interessata la moglie convivente. Il delitto di cui all'art. 322 c.p. era stato ritenuto perché il TO, in qualità di responsabile di reparto della sezione trevigiana del Dipartimento delle Entrate, e NT ER, suo subordinato, avevano richiesto ad NE NE la somma di L.
2.000.000 al fine di differire la sanzione amministrativa della chiusura temporanea dell'esercizio commerciale di IO AM, marito della donna.
Ricorre per cassazione l'imputato che, in relazione al ritenuto abuso d'ufficio, deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza per avere la corte veneziana ritenuto generico l'appello e per non aver tratto le dovute conseguenze, in relazione alla pretesa strumentalizzazione dell'atto di ufficio compiuto, dall'accertata prassi d'ufficio, cui si era uniformato il TO, e dal riconoscimento che l'istanza (di sospensione del pagamento) presentata dalla Di NA era esente dall'imposta di bollo ex art. 5, ult. co., dPR n. 6742/1972. Con riferimento al reato di cui all'art. 323 c.p., il ricorso va accolto, ma per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente. Nelle sentenza impugnata, e più dettagliatamente in quella di primo grado, si dà atto che l'imputato trattò l'istanza della moglie esattamente come tutte le istanze similari pervenute nel suo ufficio, per cui i giudici di merito hanno escluso l'illiceità penale della condotta relativamente all'omesso invio dell'istanza all'Ufficio del Registro per le regolarizzazione tributaria ex art. 31 dPR n. 642. Hanno ritenuto, invece, che integra il delitto dall'art. 323 c.p. l'accoglimento dell'istanza. di sospensione di pagamento presentata dalla moglie, in violazione del dovere di astensione.
A prescindere dalla contraddittorietà. di metro di valutazione, emergendo dalla sentenza che, anche per questo secondo aspetto, l'imputato aveva seguito gli identici criteri utilizzati per tutte le altre istanze di sospensione, va rilevato che tale condotta è del tutto estranea alla contestazione, limitata esclusivamente al mancato invio dell'istanza all'Ufficio del Registro per la regolarizzazione fiscale.
La pronuncia è pertanto affetta da nullità assoluta ex artt. 173.1 lett. b) e 179.1 c.p.p. e va perciò annullata senza rinvio con la formula più ampia.
Infondato, ai limiti dell'inammissibilità, è invece il motivo (violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione) relativo al delitto di istigazione alla corruzione, con cui si lamenta che la colpevolezza è stata affermata esclusivamente in base alla chiamata di in correità dei ER, senza alcun riscontro alle dichiarazioni accusatorie.
La Corte non ha affatto tratto il proprio convincimento dalle sole dichiarazioni accusatorie del ER, avendo individuato corposi riscontri alla precise, coerenti, circostanziate, credibili e attendibili dichiarazioni accusatorie del ER, nella testimonianza della Pavanello e nel contenuto della registrazione su nastro magnetico del colloquio avvenuto tra lei e gli imputati. L'annullamento parziale della sentenza impugnata comporta eliminazione dell'aumento di pena ex art. 81 cpv. e. p. (pari a gg. 26 di reclusione), che risulta inflitta per il delitto di abuso di ufficio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di abuso d'ufficio perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di giorni 26 di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 12 febbraio 2003.
Depositato in cancelleria il 14 aprile 2003 .