Sentenza 3 marzo 2006
Massime • 1
In tema di proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento penitenziario, ex art. 41 bis della L. n. 354 del 1975, la sussistenza dei collegamenti tra il detenuto e l'associazione criminale deve consistere nella concreta possibilità per il condannato di riprendere i vincoli associativi e di continuare ad essere utile alla organizzazione anche all'interno del circuito carcerario ordinario, qualora il regime detentivo differenziato dovesse venire meno. Per valutare tali requisiti occorre tenere conto di vari parametri, quali, ad esempio, il profilo criminale del soggetto, i risultati del trattamento penitenziario, la pregressa posizione dello stesso all'interno della "cosca" di appartenenza, l'operatività del sodalizio criminale alla luce delle informazioni fornite dalle autorità, il tenore di vita dei familiari; non è peraltro necessaria l'analisi e l'utilizzazione di tutti i parametri, essendo sufficiente anche la presenza di alcuni di essi purché le risultanze non siano in contraddizione con elementi di elevato spessore, quali ad esempio la dissociazione o la prova dell'avvenuta estromissione del detenuto dal circuito criminale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2006, n. 14551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14551 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 03/03/2006
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 860
Dott. BARDOVAGNI OL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 035861/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
nei confronti di:
1) DI GI LO, N. IL 22/05/1959;
avverso ORDINANZA del 17/06/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza depositata il 29 giugno 2005 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha accolto il reclamo proposto da Di OM OL contro il decreto del Ministro della Giustizia 17.12.2004 con cui veniva disposta la proroga della applicazione del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento Penitenziario ed ha in conseguenza dichiarato inefficace e disapplicato il decreto di proroga.
Il Di OM era detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo sulla base di provvedimento di cumulo delle pene emesso il 16.2.2004 dalla Procura Generale di Catania per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidi, strage ed altri commessi fino al 1990 ed era inoltre colpito dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di cinque anni applicata con provvedimento emesso il 16.12.1998 dal Tribunale di Catania. Il Decreto Ministeriale di proroga del regime differenziato lo indicava come esponente storico ed elemento di vertice della Stidda di Gela, tuttora operante nel territorio, quale protagonista della stagione di sangue a cavallo fra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 ed in particolare personaggio di spicco della organizzazione criminale stiddara denominata CA - LE, costituente, secondo recenti risultanze investigative, preciso punto di riferimento per tutti gli affiliati in liberta' che lo consideravano determinante nel delineare strategie criminali della cosca di appartenenza.
Il Tribunale di Sorveglianza, dopo avere specificamente riportato il contenuto delle recenti note della D.D.A. di Caltinessetta, della DNA, del Ministero dell'Interno, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e della DIA, che riferivano come il Di OM fosse attualmente inserito nel tessuto della organizzazione stiddara di appartenenza, in quanto tale determinante, all'attualita', nel delineare la linea criminale della cosca, ha ritenuto che la interpretazione Costituzionalizzante dell'art. 41 bis, comma 2 bis, come operata dalla Corte Costituzionale con la ordinanza n. 417 del 13.12.2004, depositata il 32.12.2004, imponesse una specifica prova dell'effettivo pericolo della permanenza dei collegamenti interni ed esterni del condannato per reati di mafia con le organizzazioni criminali e con le loro attività, che non poteva desumersi dai rapporti informativi citati nel decreti ministeriale in cui l'unico elemento attuale ed autonomo era costituito dall'aggiornamento delle date di trasmissione dei rapporti in merito alla posizione del Di OM.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli lamentando vizio di motivazione del provvedimento impugnato poiché l'articolata motivazione del provvedimento ministeriale, fondata su precisi elementi concreti, era stata ritenuta dal Tribunale di Sorveglianza apoditticamente generica ed indeterminata e relegata alla categorie delle motivazioni apparenti, mentre in realtà era precisa nella esposizione cronologica dei fatti e ricca di richiami in merito dalla applicazione dei principi costituzionali che poi aveva applicato, almeno in linea teorica, anche il Tribunale di Sorveglianza. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è fondato.
L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato, nella materia di cui si tratta, dal comma 2 sexies del novellato art. 41 bis, a norma del quale il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto per violazione di legge e cioè soltanto per inosservanza della legge sostanziale e processuale, estesa quest'ultima, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, alla mancanza totale o mera apparenza della motivazione, per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, nel senso che la impugnabilità per Cassazione è
ammissibile soltanto qualora la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità da essere assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice per ritenere giustificata o ingiustificata la proroga, ovvero le linee argomentative del provvedimento impugnato siano talmente scoordinate e carenti nei passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione, trattandosi in sostanza di un ragionamento soltanto fittizio e perciò inesistente.
Tale è il caso della ordinanza impugnata. I dati fattuali specificamente riportati nella ordinanza impugnata depongono infatti per un quadro di allarmante pericolosità del Di OM, il quale è stato condannato all'ergastolo per omicidi, strage, associazione per delinquere di stampo mafioso, venendo altresì sottoposto nel dicembre del 1998 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di cinque anni e, come risulta dal detto provvedimento, è personaggio storico di vertice della Stidda di Gela, tuttora viva ed operativa non meno che in passato, potendo contare sull'attivismo di affiliati in libertà ed anzi il Di OM, quale elemento di vertice della cosca IA - CA operante in Gela, continua a costituire un punto di riferimento per tali affiliati che, secondo quanto emerso sulla base di recenti risultanze investigative, lo considerano determinate nel delineare le strategie criminali della cosca di appartenenza. Per contro viene indicato nella ordinanza impugnata, come elemento ostativo alla prova del pericolo della attualità dei collegamenti con le associazioni criminali, il fatto che i rapporti informativi citati nel provvedimento ministeriale farebbero riferimento soltanto a fatti generici e lontani nel tempo e non indicativi di una effettiva permanenza ad oggi dei collegamenti interni ed esterni con le organizzazioni criminali, come sarebbe imposto dalla interpretazione della norma citata offerta dalla Corte Costituzionale. Orbene la suddetta motivazione, per la parte in cui ritiene che non vi sia la prova della attualità del pericolo della permanenza di collegamenti fra il Di OM e la cosca di appartenenza, si pone in insanabile contrasto con la premessa del ragionamento, poiché, dopo avere sottolineato tutta la serie di elementi che depongono per la persistenza della intraneità del condannato alla cosca di appartenenza che è ancora attiva nel territorio, confermati, fra l'altro, dalla applicazione nel 1998 della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di ben cinque anni e quindi sostanzialmente fino alla data del provvedimento di proroga, che costituisce un elemento di controllo di grosso spessore della persistenza della pericolosità sociale del Di OM, pone poi dei dubbi che nascono da elementi privi di qualsiasi spessore e come tali insignificanti, quali la necessità di altri elementi concreti sulla persistenza di collegamenti, che però non indica neppure in via esemplificativa e che non si comprende quindi quali potrebbero essere.
In sostanza il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto illegittimo il provvedimento di proroga perché non avrebbe indicato gli elementi che avrebbero potuto giustificare la proroga del regime differenziato, ma cade nello stesso vizio che imputa al provvedimento impugnato, poiché a sua volta sostiene che vi sarebbe stata necessità di altri elementi senza esplicitare di quale tipo e consistenza avrebbero dovuto essere e che cosa avrebbero dovuto dimostrare, oltre a quanto risultante dalle investigazioni ai massimi livelli di tutti i corpi di polizia e della DDA e DNA, il che consiste in un ragionamento fittizio e come tale inesistente. Se poi il provvedimento impugnato avesse inteso fare riferimento, come si può desumere da alcuni aspetti della motivazione, alla necessità di prova circa la attualità dei collegamenti, nel senso di "aggiramento" da parte del Di OM dei controlli insiti nel regime di sorveglianza speciale con concreta fuoriuscita di ordini all'esterno tramite la corrispondenza o i colloqui con i familiari o altri mezzi, sarebbe evidente la violazione di legge poiché l'art. 41 bis, anche nella interpretazione offerta di recente dalla Corte Costituzionale con la ordinanza n. 417/2004, fa riferimento alla sola "capacità" del detenuto di mantenere contatti con le organizzazioni criminali, e, dal suo canto, la mancata acquisizione di prove in ordine al tentativo da parte del condannato di impartire ordini all'esterno è elemento "neutro" potendo significare che il regime speciale di detenzione ha ottenuto il risultato cui era preordinato, ma non anche che il condannato, qualora dovesse essere sottoposto al regime ordinario, non riprenderà quei contatti derivanti dal vincolo perpetuo di afflizione che lo lega ad una cosca mafiosa la quale ha tuttora rilevanti operazioni criminali in corso.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Sorveglianza di Napoli il quale rivaluterà tutti i dati fattuali versati in atti alla luce del principio di diritto per cui la sussistenza dei collegamenti con la associazione criminale deve consistere nella concreta possibilità per il condannato di riprendere i vincoli associativi e di continuare ad essere utile alla organizzazione anche all'interno del circuito carcerario ordinario, qualora il regime detentivo differenziato dovesse venire meno, alla stregua dei paramenti individuati dalla più recente giurisprudenza, quali: il profilo criminale del soggetto in relazione alla sua biografia, alle condanne riportate, alle misure di sicurezza irrogate ed alla eventuale pendenza di procedimenti penali per fatti significativi;
la posizione del soggetto nell'ambito della cosca di appartenenza;
la operatività o meno del sodalizio criminale di appartenenza;
il tenore di vita dei familiari e delle persone vicine al condannato;
le informazioni fornite dalle autorità con riguardo anche a notizie recenti in relazioni alla vitalità della cosca ed alla posizione dei parenti e dei sodali del condannato;
i risultati del trattamento penitenziario;
la capacità di aggregazione di proseliti;
la durata del regime speciale;
l'esame delle eventuali circostanze allegate dal detenuto. All'uopo il Tribunale di Sorveglianza potrà utilizzare anche le massime di esperienza, quali la impossibilità, per i capi, di recesso dalla organizzazione mafiosa al di fuori della dissociazione, in relazione alla persistenza tendenziale a vita del vincolo mafioso, la incidenza del tempo trascorso rispetto al ruolo di semplice associato e fiancheggiatore ecc., e pure elementi che traggono origine dal passato qualora persista la loro attualità, con la precisazione che non vi è necessità, al fine di ritenere la persistenza della capacità del detenuto di mantenere i contatti con la organizzazione criminale, di tutti i parametri sopra indicati, essendo sufficienti anche soltanto alcuni di essi purché non contraddetti da altri di elevato spessore, quali ad esempio la dissociazione o comunque la prova della avvenuta espulsione del detenuto dal circuito criminale.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2006