Sentenza 26 febbraio 2004
Massime • 1
Qualora si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata ne' dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ne' dal giudice di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.,risulta viziato l'intero procedimento, sicché il giudice di legittimità deve disporre l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, ai sensi dell'art.383 ultimo comma cod. proc. civ..
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di Giuseppe Fichera Sommario: 1. – L'antefatto processuale. 2. – L'ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite del 2018. 3. – Il contraddittorio nel procedimento di approvazione del piano di riparto. 4. – Le conseguenze della violazione del contraddittorio. 5. – La decisione delle Sezioni Unite del 2019. 1. – L'antefatto processuale. La vicenda che si commenta con queste brevi note ha certamente un tratto assai singolare: la violazione del contraddittorio tra tutti i creditori ammessi al concorso fallimentare nell'ambito del procedimento di approvazione di un piano di riparto delle somme da distribuire tra i medesimi creditori, viene rilevata d'ufficio per la prima volta dalle Sezioni …
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di Giuseppe Fichera Sommario: 1. – L'antefatto processuale. 2. – L'ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite del 2018. 3. – Il contraddittorio nel procedimento di approvazione del piano di riparto. 4. – Le conseguenze della violazione del contraddittorio. 5. – La decisione delle Sezioni Unite del 2019. 1. – L'antefatto processuale. La vicenda che si commenta con queste brevi note ha certamente un tratto assai singolare: la violazione del contraddittorio tra tutti i creditori ammessi al concorso fallimentare nell'ambito del procedimento di approvazione di un piano di riparto delle somme da distribuire tra i medesimi creditori, viene rilevata d'ufficio per la prima volta dalle Sezioni …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite civili alla “scoperta” del contraddittorio nei riparti fallimentari(nota a Cass.S.U. n.24068/2019).Giuseppe Fichera · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 9 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2004, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO SO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, difeso dagli avvocati UBALDO PERFETTI, GIOVANNI DE BENEDITTIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 12/02 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 14/03/02 e depositata il 04/04/02 (R.G.189/01);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 13/01/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Ubaldo PERFETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. NAPOLETANO Giuseppe, che ha chiesto si cassi la sentenza impugnata e quella di primo grado, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.2.2003, il Notaio OS Alfonso, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Ascoli Piceno e Fermo proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, depositata il 4.4.2002, con la quale, a seguito di appello interposto dal ricorrente, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Ascoli Piceno, veniva ridotta la sanzione disciplinare della sospensione irrogata in primo grado da otto ad un mese per le infrazioni di cui agli artt. 23, 28, c. 3, e 147 l. n. 89/1913, avendo rispettivamente svolto attività commerciale dal 14.4.1998, ricevuto atti contenenti disposizioni di interesse per lui e per il coniuge e, mediante le suddette condotte, compromesso la propria dignità e reputazione nonché il decorso ed il prestigio della classe notarile.
Il P.G. presso questa Corte richiedeva, a norma dell'art. 375 c.p.c., che fossero cassate le sentenze di primo e secondo grado, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'incolpato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene, questa Corte che, in accoglimento del primo motivo di ricorso (con cui veniva lamentata la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per, mancata necessaria partecipazione ai giudizi di merito del consiglio notarile distrettuale) e della richiesta del P.G. vada dichiarato il difetto di integrazione del contraddittorio, già nei giudizi di merito, nei confronti del consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato notaio.
Come hanno statuito le S.U. di questa Corte (26-2-2002., n. 9328), in tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, il consiglio dell'Ordine cui appartiene il notaio incolpato è parte necessaria nel relativo giudizio, tanto se il procedimento giurisdizionale è successivo alla fase amministrativa demandata al consiglio notarile locale che abbia applicato una sanzione disciplinare minore (avvertimento o censura), quanto se instaurato, su iniziativa del pubblico ministero, per l'applicazione diretta e per la prima volta delle sanzioni più gravi (ammenda, sospensione, destituzione). Infatti il consiglio dell'ordine è portatore di un interesse all'esattà applicazione della sanzione, che gli deriva dalla spettanza in capo all'Ordine della funzione di elaborare principi di deontologia professionale (la cui enunciazione è rimessa istituzionalmente all'autonomia del Consiglio notarile nazionale dalla legge 27.6.1991, n. 220) e di vigilare che tali regole siano osservate insieme a quelle poste dal legislatore, in quanto assumono rilevanza disciplinare.
2. Nella fattispecie risulta che non è stato integrato il contraddittorio ne' in primo ne' in secondo grado nei confronti del Consiglio dell'ordine notarile locale. Allorquando si sia verificata, violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ne' da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, 1^ comma, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c. (Cass. 7 luglio 1987, n. 5903). Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
va cassata, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno. Nulla per le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e quella di primo grado e rinvia al tribunale di Ascoli Piceno. Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004