Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
Nel sequestro preventivo di un'arma, il "periculum in mora", rilevante ai fini della adozione della misura cautelare, è desumibile dalla disponibilità del bene e dall'uso potenziale che può esserne fatto, in quanto espressamente evocato dall'agente con riferimento alla correlazione tra volontà aggressiva nei confronti della vittima e mezzi attraverso cui si intende concretizzare l'intimidazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2013, n. 20278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20278 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 16/04/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 729
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 195/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. C.G. , nato a (omesso) ;
avverso l'ordinanza del 13/11/2012 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli con ordinanza del 13/11/2012 ha respinto il riesame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Nola il 09/10/2012 avente ad oggetto un fucile ed il relativo munizionamento, eseguito in relazione alla contestazione di maltrattamenti in famiglia.
2. La difesa ha proposto ricorso eccependo violazione e falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per avere ritenuto il Tribunale il nesso pertinenziale tra il bene ed il reato contestato, mentre nella specie, secondo le dichiarazioni della parte lesa, l'uomo aveva solo evocato il possibile uso del fucile, connesso quindi ad un delitto di minacce non contestato.
Conseguentemente il periculum è assente per la mancanza degli elementi di concretezza necessari a configurarlo.
Risulta Inoltre non motivato il requisito della pertinenzialità del bene con il reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Deve ricordarsi che il sequestro è stato disposto in quanto, sulla base delle dichiarazioni rese dalla moglie dell'odierno ricorrente, questa è stata ripetutamente sottoposta a maltrattamenti, espressi anche attraverso la minaccia dell'uso dell'arma per sopprimerla. Il delitto di maltrattamenti in relazione al quale la misura è stata disposta assorbe in sè il reato di minaccia, anche grave (Sez. 6, Sentenza n. 13898 del 28/03/2012, dep. 12/04/2012, imp. S, Rv. 252585) e conseguentemente l'obiezione riguardante l'assenza di nesso pertinenziale tra la condotta ipotizzata ed il bene oggetto del sequestro non è fondata in diritto.
Si deve inoltre sottolineare che il delitto di minaccia si configura aggravato ai sensi dell'art. 612 c.p., comma 2 sia quando la minaccia è grave, che quando sia commessa con l'uso dell'arma, con parificazione del trattamento sanzionatorio nelle due modalità consumative.
Per costante giurisprudenza (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 43380 del 26/09/2008, dep. 20/11/2008, imp. De Marco, Rv. 242188) la minaccia grave si ravvisa tutte le volte in cui, per le modalità con le quali è stata formulata, essa si riferisca ad un male ingiusto prospettato in termini di concretezza e l'individuazione di tale elemento richiede un'analisi della situazione di fatto al fine di accertare se nelle condizioni date, la condotta tenuta dal soggetto attivo sia idonea ad ingenerare una sensazione di pericolo concreto nel soggetto passivo del reato.
Nella specie la possibilità di uccidere la moglie con l'arma in suo possesso, evocata dal marito convivente, che, sulla base della denuncia, risulta abitualmente realizzare un comportamento prevaricatore, non può che acquisire una valenza di tangibile concretezza, per l'inserimento dell'azione in un contesto che evoca la frequenza di situazione d'ira non dominate dall'agente. A ciò deve aggiungersi la piena coscienza della parte offesa convivente della possibilità di uso di un bene presente nell'abitazione, cui l'uomo ha accesso in qualsiasi momento, - non potendo la vittima neppure fare affidamento sulla limitazione imposta all'uso dell'arma dai provvedimenti amministrativi, che sono circoscritti alla possibilità di porto fuori dall'abitazione - oltre che la specifica evocazione da parte del marito della possibilità di far ricorso all'uso dell'arma, che rende concreto il collegamento tra la potenzialità offensiva astratta del bene, e quella a cui lo stesso agente ha fatto chiaro richiamo.
astratto collegamento realizzato da persona emotivamente non lucida, ma una ragionevole previsione della vittima, maturata per effetto della specifica condotta del marito che, operando la correlazione tra volontà aggressiva e utilizzo dell'arma, ha reso concreta l'azione prospettata, con azione che integra la minaccia grave, in quanto fornita di elevata potenzialità intimidatoria, idonea a porre la vittima in condizioni di perdurante prostrazione e timore. Rispetto a tale condotta si configura il periculum desumibile dalla disponibilità del bene, per l'uso potenziale che può esserne fatto in quanto espressamente evocato dall'agente, con richiamo della stretta correlazione tra volontà aggressiva nei confronti della vittima, e mezzi attraverso con cui intendeva concretizzare tali atti, che da concretezza all'intimidazione elemento costitutivo del reato;
ciò consente di accertare l'esistenza di entrambi i presupposti legittimanti del provvedimento impugnato. In tal senso consapevolmente si accede a diversa conclusione rispetto a quanto valutato in fattispecie apparentemente analoga da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 12064 del 16/12/2009, dep. 29/03/2010, imp. Marcante, Rv. 246881) in quanto in quel caso si valutava la correlazione pertinenziale tra una singola azione di minaccia e l'evocazione dell'arma, svalutando l'effetto della proiezione futura della potenzialità deterrente, svalutazione nella specie preclusa dall'abitualità della condotta di maltrattamenti che impone un rafforzamento nella prognosi di prolezione futura dell'azione.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2013