Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7322 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 7322 NO IN NOME DE POR SSAZIONE LA CORTE SUPRE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente AMIRANTE Dott. Francesco R.G.N. 5732/99 - PUTATURO DONATI VISCI✓ Consigliere Dott. Mario 7375/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere- Cron. 16809 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Ud.16/03/01 ha pronunciatò la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
->>- ricorrente
contro
NICOLIS DI ROBILANT LUDOVICO;
- intimato e sul 2° ricorso n 07375/99 proposto da: 2001 NICOLIS DI ROBILANT LUDOVICO, elettivamente 1250 domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso -1- 10 studio dell'avvocato PIRANI GIORGIO, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ALITALIA SPA- LINEE AEREE ITALIANE;
- intimata avverso la sentenza n. 30/98 del Tribunale di RIETI, depositata il 10/03/98 R.G.N. 371/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, eper l'assorbimento del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 23 febbraio 1992, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla società Alitalia s.p.a. a Lodovico LI di LA il 4 maggio 1990, perché comunicato al dipendente dopo la scadenza del periodo di prova previsto dal contratto di lavoro (a tempo indeterminato) stipulato tra le parti, e disponeva la reintegrazione del LI di LA nel posto di lavoro, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento alla reintegra. Questa Corte (sent. 24 ottobre 1996 n.9304) cassava la sentenza di appello e il giudice di rinvio, designato nel Tribunale di Rieti, pur considerandone tempestiva la intimazione rispetto alla scadenza del periodo di prova, annullava ugualmente il licenziamento per la illegittima reiterazione del patto di prova - vietata dal contratto collettivo che dava regola al rapporto – in quanto, per la stessa qualifica e mansioni di assistente di volo oggetto dell'assunzione a tempo indeterminato, il lavoratore era stato sottoposto appena pochi mesi prima a un periodo di prova della medesima durata (che aveva superato con esito favorevole) in esecuzione di identico patto contenuto nel contratto di lavoro (a tempo determinato) con il quale il lavoratore era stato in precedenza assunto. Di questa sentenza la società Alitalia chiede la cassazione con un unico motivo al quale resiste il LI di LA che propone ricorso incidentale condizionato, sempre affidato ad un solo motivo. Le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, perché proposti contro la stessa sentenza (art.335 c.p.c.) Con l'unico motivo del ricorso principale e con denuncia di vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) la società Alitalia censura la 1 sentenza impugnata per aver mancato di esaminare il contenuto dell'attività oggetto del primo e del secondo rapporto di lavoro, che dagli atti di causa risulterebbe del tutto diverso, dimostrando con evidenza la completa autonomia dei rapporti medesimi e la conseguente non configurabilità nella fattispecie della pretesa duplicazione del patto di prova. Emergerebbe, invero, dalla prova che gli assistenti di volo assunti con contratto a tempo indeterminato possiedono requisiti specifici e abilitazioni che non possiedono gli assistenti di volo assunti con contratto a tempo determinato, si che la prova afferente al primo di tali contratti ha contenuto più difficoltoso, complesso e impegnativo di quella relativa al secondo. La sentenza del Tribunale non ha preso in esame questo aspetto, ritenendo di fatto assimilate le mansioni degli assistenti di volo assunti a tempo determinato e indeterminato in virtù del solo elemento formale della qualifica presente nelle lettere di assunzione, e neppure ha considerato le differenze esistenti tra i corsi di formazione predisposti per i voli sul lungo e sul medio raggio, inconfutabilmente provate dal fatto che per poter svolgere le mansioni di assistente di volo su rotte di medio raggio il LI di LA aveva dovuto frequentare un apposito corso. A sua volta il lavoratore, con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, censura la sentenza del Tribunale per aver violato gli artt. 1187 - 2963 cod.civ. e per omessa decisione su un punto decisivo (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) nella parte in cui ha ritenuto tempestivo il recesso comunicato in data 4 maggio 1990. Il ricorso principale è privo di fondamento. Il Tribunale ha giustificato l'affermazione secondo cui le parti, in ambedue i contratti, avevano pattuito l'assunzione del LI di LA (e il periodo di prova) non già come assistente di volo su aeromobili di lungo o medio raggio, ma esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni proprie della categoria dell' "assistente di volo", dando rilievo al contenuto delle due lettere di assunzione - che 2 ha ritenuto perfettamente identico (con l'unica variante relativa alla durata del rapporto) - nonché alle disposizioni del contratto collettivo di settore ( cui le lettere di assunzione rinviavano per quanto da esse non previsto), interpretate dal giudice nel senso che l'impiego sul lungo raggio ovvero sul medio raggio rilevava solamente dopo la eventuale (e seconda) promozione del dipendente dalla qualifica di “Assistente di volo" alla categoria di "Assistente di Volo Responsabile di NG RA" passando per quella di “Assistente di Volo Responsabile” e sempre, naturalmente, nel senso della maggiore qualificazione riconosciuta a chi lavori sul NG RA (come il LI di LA nel primo contratto). Tutti gli argomenti portati dalla difesa della società ricorrente per sostenere che dagli atti di causa emergerebbero la diversità e l'autonomia delle attività oggetto del primo e del secondo rapporto di lavoro non sono idonei a porre in dubbio il giudizio di fatto così espresso, perché nessuna indicazione è stata dalla stessa fornita circa gli elementi di prova che deporrebbero a favore di conclusioni opposte a quelle raggiunte dal giudice del merito e neppure sono stati denunciati errori giuridici e specifici vizi della motivazione con riferimento alla interpretazione delle norme del contratto collettivo e del contenuto delle lettere di assunzione offerta nella sentenza impugnata. Va, ancora una volta, richiamato l'insegnamento costante della giurisprudenza della Corte, secondo il quale il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e il carattere limitato del mezzo di impugnazione impongono al ricorrente che censuri il ragionamento decisorio sotto il profilo del mancato esame di fatti, circostanze e elementi risultanti dal materiale istruttorio, l'onere (non assolto nel caso concreto) di indicare nell'atto - se del caso mediante la loro integrale trascrizione - le risultanze che egli asserisce decisive e non valutate o insufficientemente valutate, non essendo consentito al giudice di legittimità di sopperire alle lacune del ricorso con (inammissibili) indagini integrative sul contenuto delle emergenze istruttorie o degli scritti difensivi dei gradi di merito (vedi per tutte, Cass. 5 aprile 1997 n.2965, 26 marzo 1999 n.2894, 3 agosto 1999 n.8383, 11 ottobre 1999 n.11386). Sotto altro profilo, deve riaffermarsi il principio, anch'esso consolidato, che la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice del merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente esame) di fatti ed elementi decisivi della controversia, che, come già detto, è onere della parte indicare (quando non siano rilevabili di ufficio), ovvero quando esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Anche sotto questo secondo profilo non può non rilevarsi come le denunciate carenze e contraddittorietà della motivazione si risolvano in realtà nel censurare la difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice a quo rispetto a quello preteso dalla società ricorrente e nella (implicita) richiesta di un riesame del merito - conforme alla sua diversa valutazione – che, secondo gli enunciati principi, - è precluso a questo giudice di legittimità. In conseguenza del rigetto del ricorso principale deve dichiarasi assorbito il ricorso incidentale, perché proposto in via condizionata. La ricorrente principale va condannata al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese, liquidate in lire 52000, oltre lire 4.000.000 (quattromilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 16 marzo 2001 Novams Arcisate Il Presidente Il Cons. estensore 1fal l .fal. I D IL CANCELLIERE A , S 0 O S 1 Depositato in Cancelleria L 3 A . L 3 T T oggi, 29 MAG. 2001 O , 5 R B A : A I S ' E N E D L P R L S P A E 3 U I T 7 IL CANCELLIERE D N S - I O G 8 S - P O 1 N M 1 E A I S D I A E E D A G , O E G O T R E T T L N T S I E I R S G A I E E L D R L O E D 5