Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
In tema di alimenti, la contravvenzione di cui agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, accertata nella forma dell'immissione nel circuito distributivo di prodotti naturali (nella specie: ribes) contenenti fitofarmaci in quantità superiori ai limiti massimi consentiti dalle disposizioni ministeriali vigenti, è ascrivibile a titolo di colpa al legale rappresentante di una cooperativa di frutticoltori, atteso che il produttore deve assicurare, mediante analisi dei prodotti, la conformità degli stessi alla legge, restando esente da colpa solo attraverso l'acquisizione di certificazione attestante l'osservanza dei parametri richiesti per la tutela della salute del consumatore, essendo irrilevante il fatto che i singoli soci produttori della cooperativa si siano vincolati all'osservanza di un <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 20903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20903 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Presidente - del 02/03/2001
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO " N. 788
3. Dott. PIERLUIGI ONORATO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE " N. 22191/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AS n. Trento il 14/8/63
avverso la sentenza 6/3/2000 del Tribunale di Trento in composizione monocratica.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. G. Izzo che ha concluso per rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Pezcoller Alessio (Rovereto) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER AS ricorre avverso la sentenza emessa il 6/3/2000 dal Tribunale di Trento in composizione monocratica, con la quale è stato condannato alla pena di mesi uno di arresto e lire 10.000.000 di ammenda (pena detentiva sostituita con quella di lire 2.250.000 di ammenda), essendo stato dichiarato responsabile della contravvenzione di cui agli artt. 5 e 6 della legge 30/4/1962 n. 283, perché, nella sua qualità di responsabile legale della ditta Coop. Frutticoltori c 4," aveva esercitato attività di deposito al fine dell'immissione nel circuito distributivo, di ribes contenente residui di acetato e di fungicidi ditiocarbammati in quantità superiore ai limiti massimi consentiti dall'O.M. 18/7/1990 e s.m." - Acc. in Trento 1/9/97 - prelievo del campione 23/6/97 -
Denuncia, il ricorrente, manifesta illogicità della motivazione: 1) per l'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, degli elementi emersi, comprovanti la buona fede dell'imputato e, come tali, idonei ad escludere la punibilità in ordine al reato attribuitogli;
elementi desumibili dalla deposizione del teste Paoli Sergio, direttore della Cooperativa, concernenti a) le caratteristiche del ribes quale merce deperibile, la cui commercializzazione "deve avvenire in giornata o al massimo in due tre giorni": circostanza oggettiva, questa, che rende impossibile l'esecuzione di "controlli e di analisi per via dei tempi tecnici necessari, superiori alla resistenza del prodotto al deperimento"; b) l'esistenza, messa erroneamente in dubbio dal giudice di merito, di un "protocollo", che viene fatto firmare, ogni anno, da ogni socio "della Cooperativa, quale strumento di autodisciplina "per il trattamento dei fitofarmaci nella coltivazione dei frutti;
c) l'abituale esecuzione di analisi a campione presso i singoli produttori disposti dalla Cooperativa;
2) per il travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato, intese come implicita ammissione della non esecuzione, "per ragioni economiche", di controlli e analisi, laddove il medesimo imputato, rispondendo alla domanda del P.M. sul perché non avesse sottoposto i ribes in questione alle analisi, aveva risposto, richiamando i protocolli di autodisciplina, che non si potevano fare le analisi su tutti i prodotti che entravano in Cooperativa, "anche perché dal punto di vista economico vorrebbe dire andare in perdita", perché le analisi hanno un certo costo".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le obiezioni del ricorrente, nelle quali il ricorso è incentrato, basate sul richiamo della testimonianza del direttore della cooperativa "C/4" e delle dichiarazioni rese dall'imputato, sono ai limiti dell'ammissibilità e, comunque infondate, in quanto sorrette prevalentemente da argomentazioni volte a contrastare la valutazione delle prove, da parte del giudice di merito, e ispirate ad una diversa interpretazione delle stesse: deduzioni, queste, non consentite in sede di legittimità.
Per la parte che involge temi di diritto, va, tuttavia, osservato che le pur reali difficoltà di controlli sui prodotti deperibili, destinati al consumo alimentare, in rapporto ai tempi di esecuzione delle analisi ed ai costi, non possono essere considerate idonee a giustificare una sorta di inesigibilità nei confronti del venditore di un comportamento, necessariamente rigoroso, in quanto volto alla primaria tutela della salute del consumatore: comportamento che è, dunque, imposto, al di là di eventuali carenze di specifiche norme, da un principio fondamentale di prudenza e di diligenza correlate al tipo di attività esercitata.
Non può giovare al soggetto-venditore (cui, nella specie, per la sua funzione di mediazione tra i singoli soci produttori e gli acquirenti consumatori, va assimilata la cooperativa rappresentata dall'imputato) l'insistenza argomentativa su una presunta condizione di buona fede, a sua volta basata sull'affidamento nel corretto comportamento dei "soci-produttori", firmatari di un "protocollo di autodisciplina", poiché è proprio un simile affidamento che non può ritenersi giuridicamente esente da colpa, a causa dell'assenza di concrete e specifiche garanzie provenienti da un sistema coordinato di produzione e vendita dei prodotti destinati all'alimentazione: garanzie che sono indefettibilmente attuabili mediante specifiche certificazioni sulla conformità alle norme di legge delle merci, di volta in volta, destinate alla vendita. Se ne evince, sul piano concreto, che, se il venditore non è in grado di avvalersi di una sua struttura organizzata e di garantire, pertanto, mediante "l'analisi" dei prodotti, la conformità a legge degli stessi, può invocare il suo ragionevole affidamento nel corretto comportamento del fornitore o produttore e può sostenere, di conseguenza, la sua condizione di buona fede, solo dopo aver verificato che la merce fornitagli risulta coperta da esplicita certificazione sulla conformità della stessa alle norme di legge. Sostenendosi, invece, l'inesigibilità di un simile comportamento nei confronti del venditore (inesigibiltà, che, per altre vie, potrebbe essere invocata anche dai produttori-fornitori) equivarrebbe a riconoscere, come inevitabile, l'accettazione, da parte dell'ordinamento, di un rischio oggettivo per la salute del consumatore, connesso all'acquisto di prodotti ortofrutticoli;
laddove dei pericoli per la salute dell'uomo in dipendenza, tra l'altro, dell'uso di fitofarmaci in agricoltura, in quanto evitabili attraverso l'utilizzazione di adeguati mezzi di controllo, non può non rispondere chi - produttore o venditore - pone direttamente o indirettamente i prodotti a disposizione del consumatore. Il ricorso sul punto relativo all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato va, pertanto, rigettato.
Va, invece, di ufficio asserito ex art. 609, 2^ co. c.p.p., quanto al trattamento sanzionatorio, che per effetto della modifica dell'art. 6 della legge 30/4/1962 n. 285, introdotta dall'art. 6 del dec. lgv n.
507/99, la violazione di cui all'imputazione, non è più sanzionata con pene, detentiva e pecuniaria, congiunte, bensì alternativamente con dette pene. Il che - ferma rimanendo la irrevocabilità della decisione impugnata, quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (v. Sent. SSUU. 26/3/97, Attinà) - rende necessario il parziale annullamento della sentenza impugnata con rinvio al competente giudice di merito ai fini della nuova determinazione della pena.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento, limitatamente alla determinazione della pena;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001