Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 20903
CASS
Sentenza 2 marzo 2001

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In tema di alimenti, la contravvenzione di cui agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, accertata nella forma dell'immissione nel circuito distributivo di prodotti naturali (nella specie: ribes) contenenti fitofarmaci in quantità superiori ai limiti massimi consentiti dalle disposizioni ministeriali vigenti, è ascrivibile a titolo di colpa al legale rappresentante di una cooperativa di frutticoltori, atteso che il produttore deve assicurare, mediante analisi dei prodotti, la conformità degli stessi alla legge, restando esente da colpa solo attraverso l'acquisizione di certificazione attestante l'osservanza dei parametri richiesti per la tutela della salute del consumatore, essendo irrilevante il fatto che i singoli soci produttori della cooperativa si siano vincolati all'osservanza di un <> di autodisciplina.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 20903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20903
    Data del deposito : 2 marzo 2001

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