Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
Il principio secondo cui l'aspettativa non retribuita per ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali non incide sulla continuità del rapporto di lavoro (che rimane sospeso, pur in temporanea mancanza della prestazione lavorativa), non esclude che quando un qualche diritto sia dalla legge collegato non già all'anzianità di servizio di per sè, ma anche all'effettività della prestazione lavorativa, l'equiparazione (a tutti gli effetti) del periodo di aspettativa sindacale all'anzianità di servizio non sia da sola sufficiente a produrre l'acquisizione di quel particolare diritto. (In base al suddetto principio la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, dopo aver osservato che l'art. 37, lett. C), della legge n. 416 del 1981 - come modificato dall'art. 11 della legge n. 1 del 1985 e prorogato dall'art. 24, comma terzo, della legge n. 65 del 1987 - ha attribuito la speciale indennità aggiuntiva da esso prevista rapportandola agli anni di servizio effettivamente prestati nell'azienda, aveva poi ritenuto che il periodo di congedo sindacale, fruito dal dipendente ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970, non poteva considerarsi come "servizio effettivo").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1999, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1123/95 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 05/07/95 R.G.N.11012/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/99 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'avvocato TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Brescia LI IO, dipendente della Arnoldo Mondadori S.p.A. fino al 30 settembre 1988, esponeva che, avendo chiesto il beneficio di cui all'art.37 legge 5 agosto 1981 n.416, come modificato dall'art.11 della legge 10 gennaio 1985 n. 1
ed esteso dalla legge 25 febbraio 1987 n.67, e, cioè, il pagamento dell'indennità suppletiva (prevista per i lavoratori poligrafici in prepensionamento) ragguagliata alla quota di anzianità liquidata per gli ultimi dieci anni di servizio, si era visto corrispondere dall'INPS un'indennità calcolata su un periodo minore (1 giugno 1987/ 30 settembre 1988), e ciò perché dal 1^' aprile 1978 e fino al 30 maggio 1987 non aveva lavorato in azienda, ma era stato distaccato (aspettativa non retribuita ex art.31 stat. lav) quale segretario provinciale del sindacato poligrafici di Verona. Pertanto, assumendo la piena sussistenza, anche durante il periodo di aspettativa sindacale, di tutti i diritti (tranne la retribuzione) connessi al rapporto di lavoro, chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento, a titolo di differenza, dell'ulteriore somma di L. 8.745.302.
Costituitosi, l'INPS contestava la fondatezza della domanda ed il Pretore, con sentenza del 1^ febbraio 1993, la rigettava. Avverso tale decisione proponeva appello il IO chiedendone la riforma.
Si costituiva l'Istituto chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 6 aprile/ 5 luglio 1995, l'adito Tribunale di Brescia, ritenuto che il beneficio in oggetto era collegato all'effettivo servizio in azienda, rigettava l'appello e compensava le spese del grado.
Ricorre per cassazione il IO formulando un unico motivo. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso LI IO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 37, lett. c) della legge 5 agosto 1981 n. 416, come modificato dall'art. 11 della legge 10 gennaio 1985 n. 1, prorogato dall'art.24, comma 3, della legge 25 febbraio 1987 n.65 (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.). In particolare, il ricorrente lamenta che il Tribunale, confermando la decisione di primo grado, dopo avere osservato che l'art.37, lett. c),della legge n.416/1981, come mod. e pror., attribuisce l'indennità aggiuntiva (entro un'anzianità massima di dieci anni) rapportata agli anni di servizio effettivamente prestati nell'azienda, abbia poi erroneamente sostenuto che il periodo di congedo sindacale, fruito dal dipendente, ai sensi dell'art.31 legge 20 maggio 1970 n.300, non poteva considerarsi come servizio effettivo.
Ad avviso del ricorrente, il Giudice d'appello avrebbe trascurato di considerare che nel nostro ordinamento tra i periodi di "servizio effettivo" rientrano anche quelli di "sospensione", espressamente previsti dall'art.2110 c.c.; che gli artt.51 e 38 della Cost. e lo stesso art.31 della legge n.300/1970 avallano una linea interpretativa non rigorosa del concetto in parola;
che lungo tale linea si colloca quella giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità anche per il periodo di aspettativa per incarichi sindacali (tra le tante, Cass. 7 luglio 1992 n. 8245) nonché l'indennità giornaliera di maternità a favore della lavoratrice in aspettativa politica o sindacale (Cass. S.U. 16 marzo 1993 n. 3092); che anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere non consentita, nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, l'assimilazione del periodo di astensione dal lavoro per congedo sindacale a quello di "effettivo servizio", tale assimilazione non potrebbe non operare con riferimento agli istituti di natura previdenziale, che sono erogati in regime obbligatorio. Il ricorso è infondato.
Invero - come opportunamente evidenziato nella impugnata sentenza - l'indennità in oggetto è una provvidenza speciale approntata dalla legge (ed estesa ai poligrafici) per favorire l'esodo o il prepensionamento dei lavoratori nei settori in crisi. Tale sua natura comporta quindi che la configurabilità dei casi in cui essa può applicarsi debba essere di stretta interpretazione. Orbene, il richiamato art.37 lett. c), disponendo che "La corresponsione... di un'indennità pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nell'azienda, fino a un massimo di dieci anni", mostra chiaramente di voler collegare la spettanza del diritto al servizio effettivamente prestato, con ciò solo giustificandosi, nell'intento del Legislatore, il riconoscimento del beneficio.
Nel caso in esame, poiché risulta che il IO, nel decennio, ha prestato effettivo servizio in azienda solo per il periodo da giugno 1987 a settembre 1988, avendo in precedenza ricoperto la carica sindacale di segretario provinciale dei poligrafici di Verona ed essendosi trovato, per tale ragione, in aspettativa non retribuita, così come espressamente previsto dall'art. 31 della legge n.300/1970, il Tribunale, conformemente alla tesi dell'INPS, ne ha tratto la conclusione che non sussistessero le condizioni per l'attribuzione dell'indennità nella misura richiesta. Nè tale conclusione può essere posta in dubbio dalla considerazione che il periodo trascorso in aspettativa come sopra deve considerarsi utile ai fini di tutti i diritti dei dipendenti, collegati all'anzianità di servizio.
Infatti, se è pur vero che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte e richiamato dal ricorrente, il periodo di collocazione in aspettativa non retribuita per ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali è utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità (da attribuire alla ripresa del servizio), è altrettanto vero che, alla stregua del medesimo indirizzo, detto principio trova applicazione sempre che la disciplina collettiva del rapporto di lavoro non colleghi tali scatti, anziché al decorso del tempo, a specifici meriti o all'effettività della prestazione lavorativa (Cass.7 luglio 1992 n. 8245). A maggior ragione deve quindi sostenersi che il principio, secondo cui l'aspettativa non incide sulla continuità del rapporto (che rimane sospeso, pur in temporanea mancanza della prestazione lavorativa), non esclude che, quando, come nella specie, un qualche diritto sia dalla legge collegato non già all'anzianità di servizio di per sè, ma anche alla effettività della prestazione lavorativa, l'equiparazione (a tutti gli effetti) del periodo di aspettativa sindacale all'anzianità di servizio non sia da sola sufficiente a produrre l'acquisizione di quel particolare diritto. Neppure è da condividersi l'affermazione che, ai sensi dell'art.2110 c.c., i periodi di sospensione rientrano tra i periodi di servizio effettivo. La norma, infatti, individua tassativamente talune situazioni di sospensione (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) e le regola per taluni aspetti (la retribuzione, il recesso, l'anzianità), senza perciò operare per tutte le situazioni di sospensione l'omologazione al servizio effettivo. Nemmeno pertinente è il richiamo agli artt. 51 e 38 Cost., dal momento che non sono in discussione ne' la garanzia dell'adempimento di funzioni pubbliche e di conservazione del posto di lavoro (art.51), ne' la tutela previdenziale (art.38), nel caso di specie addirittura anticipata. Sotto quest'ultimo aspetto, va evidenziato che l'espressa previsione dell'art. 31 cit. di alcune specifiche provvidenze di carattere previdenziale inducono ad argomentare in senso contrario alla tesi del ricorrente, giacché la specificazione sarebbe stata superflua ove si fosse ritenuta sufficiente a produrre tale effetto la disposizione costituzionale invocata. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999