Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1999, n. 3635
CASS
Sentenza 13 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il principio secondo cui l'aspettativa non retribuita per ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali non incide sulla continuità del rapporto di lavoro (che rimane sospeso, pur in temporanea mancanza della prestazione lavorativa), non esclude che quando un qualche diritto sia dalla legge collegato non già all'anzianità di servizio di per sè, ma anche all'effettività della prestazione lavorativa, l'equiparazione (a tutti gli effetti) del periodo di aspettativa sindacale all'anzianità di servizio non sia da sola sufficiente a produrre l'acquisizione di quel particolare diritto. (In base al suddetto principio la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, dopo aver osservato che l'art. 37, lett. C), della legge n. 416 del 1981 - come modificato dall'art. 11 della legge n. 1 del 1985 e prorogato dall'art. 24, comma terzo, della legge n. 65 del 1987 - ha attribuito la speciale indennità aggiuntiva da esso prevista rapportandola agli anni di servizio effettivamente prestati nell'azienda, aveva poi ritenuto che il periodo di congedo sindacale, fruito dal dipendente ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970, non poteva considerarsi come "servizio effettivo").

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1999, n. 3635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3635
    Data del deposito : 13 aprile 1999

    Testo completo