Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 1
La forma abbreviata che la motivazione della sentenza del giudice di pace deve assumere, in virtù dell'art. 32, comma quarto, D.Lgs. n. 274 del 2000, deve essere intesa come enunciazione sintetica dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, secondo quanto prescritto dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che richiede, altresì, l'indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Non può, invece, essere intesa come elusione dell'obbligo di rappresentazione esterna dei punti logico-giuridici attraverso i quali si è articolato il ragionamento del giudice, alla stregua di una valutazione critica e specifica - ancorché sintetica - delle risultanze processuali. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di pace la cui motivazione si limitava ad osservare la 'netta contraddizione tra le prove testimoniali offertè e, pertanto, la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., con conseguente assoluzione dell'imputato perché i fatti non sussistono).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2010, n. 16965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16965 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/02/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 431
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 25955/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 3.1.2009 da:
Procuratore Generale della Repubblica di Trieste;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Pontebba del 15 dicembre 2008 nel procedimento a carico di:
AN EL, nato a [...] il [...];
Letto il ricorso e la sentenza impugnata. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Pontebba assolveva NE EL dal reato di ingiuria e minacce a lui ascritto, in danno di Di IA Anita.
Avverso l'anzidetta pronuncia, il PG di Trieste ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, il PG ricorrente denuncia l'assoluta mancanza di motivazione, essendosi il giudicante limitato a fare riferimento ad una pretesa contraddittorietà di prove per testi senz' altra specificazione.
2. - Di palmare evidenza è la denunciata carenza motivazionale. Ed invero, la parte motiva del provvedimento impugnato si risolve nelle sole locuzioni: il Giudice di Pace osserva che le prove testimoniali offerte sulla sussistenza o meno dei fatti così come rappresentati dalla parte o dall'imputato sono in netta contraddizione tra di loro e che, quindi, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 530 c.p.p., comma 2, non resta che pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato perché i fatti non sussistono. Tale telegrafica enunciazione non soddisfa, certamente, l'onere motivazionale in ordine alle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto di mandare assolto l'imputato. Ed infatti, la forma abbreviata che la motivazione del giudice di pace deve assumere ai sensi del D.Lgs. n. 274, art. 32, comma 4, non può che intendersi come enunciazione sintetica dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, secondo quanto prescritto dall'art. 546 c.p.p., lett. e), che richiede, altresì, l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Non può, invece, essere intesa come elusione dell'obbligo di rappresentazione esterna dei punti logico-giuridici attraverso i quali si è articolato il ragionamento del giudice, alla stregua di una valutazione critica e specifica - ancorché sintetica - delle risultanze processuali. Siffatto obbligo è rimasto inadempiuto nella sentenza impugnata e l'inadempienza è tale da integrare ipotesi paradigmatica di mancanza assoluta di motivazione, che, a mente dell'art. 125 c.p.p., comma 2, richiamato dall'art. 546 c.p.p., comma 3, è ragione di nullità - con carattere assorbente di ogni altro rilievo - della sentenza impugnata, che deve essere, dunque, annullata nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Pontebba.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010