Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4818 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
1 CORTE SUPPE AZIONE 048 18/01 UFFI Reg. gen. N° 8993/1999+13558/1999 Udienza del 22 dicembre 2000. Richiesta copia studio Oggetto: revocazione di donazione per ingratitudi dal Sig.IL SOLE-24-QRE... per diritti L. 3500 2. APR. 2001E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CRON.: 10299 SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 1706 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. FRANCO PONTORIERI CANCELLERIA Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere Consigliere डे Dott. UMBERTO GOLDONI r ha pronunciato la seguente: e v o SENTENZA sul ricorso proposto da: MO CE, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Eduardo Grasso in forza di mandato in atti;
- ricorrente principale-
contro
ITALIA SANTA, domiciliata ex lege in Roma,, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesa dall'avv. Marcello Spagna in forza di mandato in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale · avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 9 marzo 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 dicembre 2000 dal 8993/1999 + 13558/1999 OT / Italia 2148100 Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 27 dicembre 1990 SC OT conveniva dinanzi al Tribunale di Siracusa la cognata Santa Italia esponendo che costei, con atto del 3 luglio 1969, aveva acquistato da tali IE NO e OS CI mq. 699 di terreno edificabile, sito alla contrada Castelluccio di Siracusa, sul quale era stato poi costruito un villino, e che il prezzo realmente pattuito e risultante dal preliminare era stato interamente pagato da lui, firmatario del preliminare stesso, che al momento della compravendita aveva assunto l'obbligazione della compratrice nei confronti dei venditori. Tale obbligazione era stata da lui assunta н о animo donandi, ma la donataria, successivamente, non si era mostrata grata nei confronti del donante. Egli, infatti, il giorno 25 agosto 1990 era stato aggredito, ingiuriato e minacciato dalla Italia e dal marito Giuseppe DI, che gli avevano anche cagionato lesioni personali, per le quali era stato costretto a ricorrere a cure mediche presso l'ospedale di Siracusa e dalle quali erano residuati esiti rilevanti (flebite e turbe del circolo venoso della gamba destra). Ciò premesso l'attore chiedeva che, ai sensi dell'art. 801 c.c., fosse revocata la donazione e la convenuta condannata a pagargli una somma corrispondente al valore attuale del terreno sopra menzionato, Costituitasi in giudizio, l'Italia negava che il OT avesse fatto la donazione suddetta e che avesse subito aggressioni di sorta. Peraltro la donazione 8993/1999 + 13558/1999 OT / Italia Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 3 richiedeva la forma dell'atto pubblico ad substantiam, ed ogni pretesa era comunque prescritta, per cui chiedeva il rigetto della domanda. Il tribunale, con sentenza del 19 ottobre 1994, sul rilievo che la mancanza del fascicolo dell'attore non consentiva di ritenere in alcun modo provata la tesi prospettata, rigettava la domanda. Avendo il OT proposto impugnazione, la Corte di appello di Catania, con sentenza del 9 marzo 1998, confermava la decisione di primo grado. Confutando le contrarie argomentazioni dell'appellante la corte rilevava che era costante giurisprudenza della Suprema Corte quella della tassatività dei casi di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per cui, poiché la fattispecie verificatasi non rientrava tra le ipotesi contemplate in w h detta norma, non poteva farsi luogo alla chiesta rimessione della causa al o tribunale. Passando al merito dell'impugnazione, osservava la corte di merito che il OT aveva prodotto un contratto preliminare, sottoscritto da lui quale promissario acquirente e da IE NO e OS IN quali promittenti venditori, relativo ad un fondo esteso mq.
1.400 sito alla contrada Isola, per il prezzo di £. 4.900.000, di cui £.
2.000.000 versati a titolo di caparra, £.
2.400.000 da versare ratealmente ed il saldo al momento della stipula dell'atto pubblico;
aveva altresì prodotto attestazioni di una banca relative all'accredito di complessive £.
2.400.000 in favore dell'NO e della IN, ma nessuna prova aveva dato che tali esborsi costituissero l'adempimento di obbligazioni della Italia. Inoltre la mancata produzione dell'atto pubblico di acquisto del 8993/1999 + 13558/1999 OT / Italia Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 4 terreno da parte dell'Italia non consentiva di verificare se l'immobile da questa acquistato fosse lo stesso che era stato oggetto del contratto preliminare. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il OT per due motivi di ricorso, contrastati con controricorso dalla Italia, che si oppone alla produzione dell'atto pubblico di acquisto del terreno in questa sede, ed ha anche proposto ricorso incidentale con un unico motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza. м Denunziando la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. ы 101, 169 e 77 norme att. c.p.c. e 353 c.p.c. il ricorrente principale lamenta che la corte di appello non abbia rilevato che il tribunale aveva erroneamente deciso la causa pur nell'assenza del suo fascicolo di parte che, non risultando ritualmente ritirato, avrebbe dovuto essere cercato o ricostruito prima della decisione. A tale fine la corte avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, in base ad una interpretazione meno rigida dell'art. 354 c.p.c., in linea con la giurisprudenza, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 101 c.p.c. Il motivo non risulta fondato. E' stato infatti osservato che la disposizione dell'art. 354 c.p.c., concernente la rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 353 stesso codice ha carattere eccezionale, per cui non può essere applicata oltre i casi in essa previsti, e quindi 8993/1999 + 13558/1999 OT / Italia Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 5 neppure nell'ipotesi – ivi non contemplata – di mancato reperimento, al momento della decisione nel giudizio di primo grado, di un fascicolo di parte ritualmente depositato (vedasi Cass. sez. I, 18 giugno 1990 n. 6121). Correttamente, quindi, la corte d'appello ha deciso la causa nel merito. Con il successivo motivo il OT denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 769 e ss. e 2967 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, sostenendo che la corte d'appello, senza prendere in considerazione le ragioni esposte dell'ingratitudine della Italia, avrebbe fondato la propria decisione solo sulla premessa che l'avvenuto pagamento del prezzo del bene donato era in sé del tutto equivoco come prova della dimostrazione della tesi dell'appellante. In sostanza la corte avrebbe erroneamente interpretato le risultanze processuali, che il ricorrente passa in rassegna singolarmente, evidenziandone la valenza probatoria. Anche questo motivo deve essere rigettato. Il OT, infatti, si duole anzitutto della mancata considerazione, da parte del giudice di appello, delle ragioni esposte a dimostrazione dell'ingratitudine della Italia, ma così opinando sembra non rendersi conto che in realtà la sentenza impugnata ha fondato la decisione essenzialmente su altre e ancor più rilevanti considerazioni, come quella che la mancata produzione dell'atto pubblico di acquisto da parte della Italia non consentiva di verificare se l'immobile da questa acquistato fosse proprio quello oggetto del contratto preliminare stipulato dal OT, e per il quale costui aveva effettuato gli esborsi a favore dei promittenti venditori. In proposito ha inoltre rilevato la corte che anzi lo stesso OT nell'atto di citazione aveva affermato che il fondo acquistato dalla Italia era sito alla 8993/1999 + 13558/1999 OT / Italia Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. contrada Castelluccio di Siracusa ed era esteso mq. 699, mentre quello oggetto del preliminare risultava della estensione di mq. 1400 e sito in contrada Isola. Tali considerazioni del giudice di appello vengono contrastate dal ricorrente con semplici affermazioni relative a circostanze di fatto non verificabili in questa sede e comunque mai precedentemente dimostrate né allegate (come quelle relative al fatto che la contrada Castelluccio e la contrada Isola fossero la stessa località, e che solo una parte del terreno promesso in vendita con il contratto preliminare fosse stato poi intestato alla Italia). Per il resto il motivo non fa altro che censurare l'interpretazione delle risultanze processuali e il mancato apprezzamento di determinate circostanze, da parte della corte di appello. Trattasi tuttavia di censure che non possono avere ingresso in sede di legittimità, poiché la valutazione degli elementi probatori o indiziari è compito riservato al giudice di merito, che ha soltanto l'obbligo di dare contezza di tali valutazioni e delle scelte fatte tra le varie risultanze acquisite, con adeguata motivazione immune da vizi logici: il che nella fattispecie, come visto innanzi, è certamente avvenuto. Santa Italia con il proprio ricorso incidentale sostiene dal canto suo che la corte d'appello, in contrasto con le risultanze probatorie, avrebbe affermato che i versamenti erano stati eseguiti solo dal OT, mentre in realtà erano stati eseguiti anche da lei in parti uguali. Il motivo è troppo generico per potere avere ingresso, e pertanto va disatteso. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati sia con il ricorso principale che con quello incidentale determina il rigetto di entrambi i ricorsi. Conseguentemente 8993/1999 + 13558/1999 OT / Italia Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 7 le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2000. Ugo Vriggio est. Francs Pactoria' IL CANCELLIERE C1 Francese Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 2001 109T 250.000 Roma IL CANCELLIERE C1 01 hoooo SC Catania TOT. 290000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data19 APR. 200 4. alm 6.80.6... versate C. 149,77 CENTOQUARANTANOVE/77) (euro p. 11 Dirigento Area Corvinj (Dott.ssa Maria Grazia DIF PO) D II Responsabile Servizio A zia N O (Dr. M. RACCICHINA) R T O 9 R 1 P A 8993/1999 + 13558/1999 OT / Italia Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio.