Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2001, n. 8368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8368 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 368/0 1 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. - per dirit GIUS 2001 il IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Ud. 23/2/01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati - Consigliere rel. Gon 19220 Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Rep. 2911 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO 66 Dott. Umberto GOLDONI 66 Dott. Ettore BUCCIANTE 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5365/99 R.G. proposto CEGETTO: SIMULAZIONE da HE IN, HE MA e HE EL, elettivamente domiciliati in Roma, Via Anastasio II n. 80, presso lo CANCELLERIA studio dell'Avv. Littorio Di Nardo, difesi dall'Avv. Danilo Facca in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrenti
contro
HE IN e HE IE, elettivamente domiciliate in Roma, Via Nomentana n. 316, presso lo studio dell'Avv. MA 346/01 Virginia Tola che, con gli Avv. Vito Tola e Sandro Cartaino, le difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso, controricorrenti per la cassazione della sentenza 31 ottobre 1997-20 gennaio 1998 n. 16/98 della Corte d'appello di Trieste. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 23 febbraio 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per le controricorrenti, l'Avv. Vito Tola che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel marzo del 1983 IN e IE SE convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Pordenone, i propri germani IN, EL e MA SE, chiedendo che si procedesse alla divisione dei beni appartenenti agli assi ereditari dei loro genitori Urbano SE ed IC UA SO, previa dichiarazione di nullità ed inefficacia, in quanto dissimulanti donazioni, di tre atti con i quali quest'ultima aveva prima venduto al figlio IN SE, nel 1963 e nel 1968, due immobili e poi, nel 1972, aveva commutato tali compravendite in un vitalizio (oneroso) comportante, come corrispettivo a carico di IN, la prestazione di vitto, alloggio e assistenza alla madre. 2 Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva del 13.5.1996, dichiarò la nullità delle due compravendite tra madre e figlio, in quanto dissimulanti donazioni a loro volta prive dei requisiti di forma prescritti ad substantiam per tali atti, mentre considerò valido ed efficace, ma dissimulante una donazione soggetta a collazione, il contratto di vitalizio oneroso stipulato nella forma dell'atto pubblico con presenza di due testimoni. Proposto gravame da IN SE e anche da EL e MA SE, coeredi beneficiate dalla disposta collazione, la Corte d'appello di Trieste, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, integrando il dispositivo, in accoglimento di istanza di correzione avanzata nella comparsa di risposta delle appellate IN e IE SE, con l'indicazione degli estremi di trascrizione degli atti contrattuali del 1963, del 1968 e del 1972 e con l'ordine al Conservatore dei RR.II. di Udine di eseguire le trascrizioni conseguenti alla sentenza. Per quel che ancora interessa in questa sede, la Corte triestina, dopo aver rilevato che non era dato comprendere quale fosse l'interesse all'impugnazione di EL e MA SE, ha osservato quanto segue: Correttamente il primo giudice aveva tenuto presente che i due contratti di compravendita erano stati risolti per volontà delle stesse parti mediante commutazione di essi nel contratto di vitalizio che, in realtà, era l'unico esistente alla morte della SO, sicché la 3 valutazione delle prove indiziarie era stata operata comprendendo anche la stipulazione di tale contratto quale "momento confessorio" della simulazione dei due negozi precedenti;
- In ogni caso, dalle consulenze estimative espletate nel corso del giudizio di divisione era emersa una sensibile e sintomatica sproporzione tra il prezzo pattuito, specie per la prima di dette compravendite, ed il valore reale dei beni;
Era adeguatamente provato, attraverso le deposizioni testimoniali acquisite, che la SO godeva in vita di un sensibile patrimonio immobiliare, di una pensione e del corrispettivo di una mezzadria e che viveva in una casa di sua proprietà assieme alla figlia 1 MA il che le assicurava un reddito più che sufficiente ai suoi bisogni e smentiva il generico contrario assunto di parte appellante;
e, del resto, che non avesse bisogno del denaro assertivamente pagatole dal figlio per l'acquisto dei due immobili era confermato dal fatto che nel 1972 era stata in grado di restituire l'intera somma ricevuta, siccome attestato, all'apparenza, nel contratto di vitalizio;
- Tutti questi elementi (prezzo vile, assenza di un interesse economico, strettissimo rapporto di parentela) erano di per sé sufficienti a convincere che la madre aveva inteso donare al figlio i due immobili, uno dei quali necessario allo stesso per costruirvi la casa di abitazione, come in effetti avvenuto, ma che questa fosse la effettiva volontà delle parti sottesa ai due contratti era confermato dalla struttura artificiosa del 4 successivo contratto di vitalizio la cui premessa fattuale era proprio la retrocessione alla SO dei beni venduti, con restituzione del prezzo di £ 3.472.000, attualizzato a £ 23.000.000 secondo gli indici ISTAT, beni subito ritrasferiti al figlio dietro assunzione, da parte di quest'ultimo, di un obbligo di assistenza alimentare a favore della madre, del che non vi sarebbe stato alcun bisogno se le precedenti compravendite fossero state effettivamente volute;
- In realtà, la commutazione delle compravendite in contratto di vitalizio, se rispondeva all'esigenza di conferire al trasferimento immobiliare forma di atto pubblico con testimoni, necessaria soltanto per le donazioni, aveva anche lo scopo di neutralizzare ogni argomentazione legata allo sbilancio delle prestazioni con il ricorso alla natura aleatoria di detto contratto, il cui scopo dissimulatorio, del resto, risultava dagli stessi elementi che avevano indotto a ritenere simulate le compravendite;
Inoltre, risultava provato in atti che IN SE non aveva mai fornito alla madre la pattuita assistenza familiare, avendo costei abitato sempre con la figlia e fruendo di un reddito che la sottraeva a qualunque bisogno assistenziale;
né valeva addurre l'esistenza di un preminente obbligo di assistenza morale, non essendo questo previsto nel contratto, dove si parlava solo di "vitalizio alimentare" e non avendo il predetto fornito alcuna specifica prova di 5 qualche sua prestazione di assistenza morale a favore della madre convivente con la figlia MA;
- Era altamente sintomatica, infine, la forma con la quale era stato redatto il contratto, con la presenza dei testimoni all'evidente scopo di assicurarne la validità nel caso vi fosse stata ravvisata una donazione. Ricorrono per cassazione IN, MA ed EL SE sulla base di due motivi, poi illustrati con memoria, ai quali IN e IE SE replicano con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre innanzitutto rilevare che il ricorso, quanto alle ricorrenti MA ed EL SE è inammissibile. Costoro, infatti, come ha già puntualmente osservato la Corte triestina senza trarne, tuttavia, le debite conseguenze, non hanno alcun interesse giuridicamente rilevante all'impugnazione, poiché non sono in nessun modo pregiudicate dal dichiarato carattere relativamente simulato, in quanto dissimulante una donazione, del contratto di vitalizio assistenziale intervenuto tra il loro germano IN SE e la loro defunta comune genitrice IC UA SO, ma, al contrario, non possono che trarre beneficio dalla disposta collazione degli immobili oggetto della ritenuta donazione. Il ricorso, pertanto, va esaminato soltanto con riguardo a IN SE che è l'unico interessato a ricorrere. 6 Con il primo motivo di esso enunciato come violazione dell'art. 630 (rectius: 360) n. 5 cod. proc. civ. - si lamenta contraddittoria ed insufficiente motivazione sul ritenuto carattere simulato, dissimulante donazioni, dei due contratti di compravendita, sostenendosi che due degli argomenti posti a base di tale convincimento, cioè l'assenza di interesse economico e lo sbilancio tra le prestazioni, potevano tutt'al più far propendere per la natura mista dei due negozi, non abbisognevole di forma solenne, mentre la terza, quella della "residuale efficacia" come donazione del contratto di vitalizio, lasciava sconcertati, non riuscendosi a comprendere quale potesse essere questa "residuale efficacia", visto che, agli effetti della collazione ex art. 737 cod. civ., i figli legittimi devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal de cuius per donazione, direttamente o indirettamente. Si lamenta, inoltre, illogicità della motivazione sul punto della validità del contratto di vitalizio, avendo la Corte di merito utilizzato le stesse argomentazioni e considerazioni svolte a proposito delle compravendite e avendo trascurato di porre attenzione alla natura e alla funzione del contratto di vitalizio. Le censure non hanno alcun fondamento e mirano, in sostanza, a sollecitare inammissibilmente, in questa sede di legittimità, una valutazione dei fatti e delle prove in senso diverso e più favorevole al ricorrente. 7 E' opportuno subito osservare, a maggior chiarimento di quanto si legge nella sentenza impugnata, che i contratti di compravendita del 1963 e del 1968 non sono mai venuti direttamente in discussione nella presente vicenda giudiziaria poiché essi furono posti nel nulla dagli stessi contraenti allorquando costoro, previa retrocessione degli immobili “compravenduti” da IN SE alla madre IC UA SO e “restituzione del prezzo” da parte di questa al figlio, li commutarono nel contratto di vitalizio (oneroso) del 1972. Correttamente, tuttavia, la Corte triestina, dovendo accertare quale fosse la reale volontà delle parti nello stipulare quest'ultimo negozio, ha portato la sua indagine sui due precedenti contratti al fine di stabilire se essi fossero effettivamente voluti o dissimulassero delle donazioni (nulle per difetto di forma), essendo evidente che in quest'ultima ipotesi anche il contratto di vitalizio avente ad oggetto - gli stessi beni e già di per sé fortemente sospetto per l'artificiosità del -meccanismo negoziale impiegato si sarebbe rivelato inficiato da analoga simulazione, sia pure con conseguenze diverse in ordine alla validità della dissimulata donazione, dato il rispetto, in esso, a differenza che nelle due apparenti compravendite, del requisito della presenza di due testimoni prescritto dalla legge notarile. Gli apprezzamenti e le valutazioni compiute nell'ambito dell'indagine suddetta non sono suscettibili di sindacato in questa sede;
né hanno pregio le doglianze proposte sotto il profilo dell'art. 360 n. 5 8 cod. proc. civ., non essendo ravvisabile nessuna insufficienza o contraddittorierà della motivazione nell'essersi utilizzati come indizi della simulazione la viltà dei prezzi pattuiti e le ottime condizioni economiche della SO, tali da escludere un suo qualunque bisogno di vendere per lucrare danaro. Non è vero, infatti, che tali elementi, dal punto di vista logico, potessero far propendere “tutt'al più" per la natura mista (cum donatione) dei due negozi, poiché essi, in particolare il secondo, ben potevano costituire indizi del carattere totalmente gratuito dei negozi stessi, cioè della volontà della SO di trasferire del tutto gratuitamente al SE la proprietà degli immobili, specie ove si consideri l'ulteriore elemento, puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata e maliziosamente taciuto nel ricorso, dello strettissimo rapporto di parentela che legava i contraenti. Non è dato comprendere, poi, il dichiarato sconcerto del ricorrente per l'affermazione della Corte triestina circa una "residuale efficacia quale donazione” che si sarebbe voluta attribuire ai due contratti di compravendita mediante la stipulazione di quello di vitalizio assistenziale nella forma richiesta per la donazione, e ciò per la semplice ragione che in nessuna parte della sentenza impugnata si rinviene la suddetta espressione o altra di analogo significato, né vi sarebbe stata ragione di adoperarla, dal momento che il giudice d'appello, al pari di quello di primo grado, ha chiaramente ritenuto che 9 la reale volontà delle parti fosse stata sempre nel senso della esclusione di qualsiasi controprestazione a carico del SE a fronte del trasferimento in suo favore della proprietà degli immobili e non ha mai accennato, quindi, all'ipotesi di una donazione indiretta, tanto da assoggettare all'obbligo di collazione i suddetti immobili nella loro interezza. Del tutto inconsistente, inoltre, è l'addebito di illogicità della motivazione a proposito del ritenuto carattere simulato, dissimulante donazione, dell'atipico contratto di vitalizio assistenziale oneroso, poiché, a prescindere dalla non veridicità dell'assunto secondo cui si sarebbe rinviato, per esso, alle stesse argomentazioni e considerazioni svolte per le due precedenti compravendite (dato che, invece, risultano usati anche argomenti autonomi legati proprio alla peculiare natura del contratto di vitalizio, come l'inutilità della pattuita assistenza materiale alla SO, per essere costei dotata di risorse reddituali atte a garantirle una decorosa esistenza, e l'accertata mancanza di qualsiasi prestazione assistenziale da parte del SE a favore della madre che era stata sempre accudita dalla figlia MA con la quale conviveva), nessuna illogicità è dato ravvisare nell'articolato ragionamento della Q Corte territoriale che desume dal carattere simulato delle suddette compravendite l'analogo carattere del contratto di vitalizio oneroso nel quale esse, nel tentativo di preservarle dall'attacco dei coeredi, erano state commutate, a distanza di alcuni anni, attraverso un artificioso 10 meccanismo di retrocessione degli immobili all'apparente venditrice e di apparente restituzione, da parte di costei, dei prezzi rivalutati secondo gli indici ISTAT. Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 1322 e 1872 cod. civ., lamentandosi l'errore in cui sarebbe incorso il giudice del merito nel ritenere che il contratto di vitalizio dissimulasse una donazione, senza tener presente che la natura aleatoria di detto contratto superava qualsiasi argomentazione basata sulla sproporzione tra il valore dei beni trasferiti e l'ammontare del pattuito vitalizio. Si insiste, inoltre, sulla preminente funzione di assistenza morale del contratto in questione. Anche questa censura è destituita di fondamento. Non sono qui in gioco né il principio dell'autonomia contrattuale, né l'aleatorietà del contratto di vitalizio, poiché nessuno ha mai messo in discussione la libertà delle parti di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge o il carattere essenzialmente aleatorio del contratto suddetto. Tale carattere, più o meno spiccato che sia, afferisce, infatti, ad un negozio del genere qualora esso sia vero e reale, mentre nel caso di specie, essendo il thema decidendum quello della simulazione, si trattava appunto di stabilire che cosa le parti avessero realmente voluto;
e ai fini di tale indagine ben poteva assumere rilievo, nel complessivo quadro indiziario - rappresentato dalle buone condizioni 11 economiche della SO e dal suo strettissimo rapporto di parentela con il SE, oltre che dal fatto di essere quest'ultimo già proprietario degli immobili in virtù delle pregresse, anch'esse simulate, "compravendite" intervenute con l'anziana genitrice e di essere dovuto ricorrere all'artificioso meccanismo di retrocessione e restituzione del "prezzo" la sproporzione tra il valore degli immobili (ri)trasferiti e quello delle prestazioni assistenziali cui si obbligava il figlio verso la madre, prestazioni, per altro, prevedibilmente destinate a rimanere sulla carta data l'evidenziata (dalla Corte triestina) assenza nell'anziana donna, economicamente autosufficiente e sempre accudita dalla figlia MA con lei convivente, di un qualsiasi bisogno, tanto di assistenza materiale, quanto di assistenza morale. Ciò senza dire che nella gravata sentenza è stato decisamente escluso che il contratto facesse qualche riferimento all'assistenza morale e tanto meno ad una preminenza della stessa su quella materiale. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso di IN SE deve essere rigettato. Le spese del presente procedimento, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico, in solido, di tutti e tre i ricorrenti secondo il criterio della soccombenza.
P. Q. M.
12 LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso di SE MA e SE EL. Rigetta il ricorso di SE IN. Condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del procedimento di Cassazione a favore delle controricorrenti, liquidandole in £ 3.318,700, ivi comprese £ 3.000.000 (tre milioni) per onorario. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2001. IL PRESIDENTE C acy CONSIGLIERE ESTENSORE 2 A M 4 O e ri R e E s T 5 A 0 R 0 3 T 2 N . 4 3 E L , i E z I 4 i L IL CANCELLIERE C1 0 v O L O r 1 P e E ) P S I 0 Z L D I a ValeriaN e eri F e 2 r e I A A l D I e s a 3 Z t j s n n r a i e N e 3 g u E G i o r v i DEPOSITATO IN CANCELLERIA i a t e 8 G D a g c r A M 1 t s . n i F 3. GIU, 2001 3 GIU.2001 g e e d n R l a 100T 80000 330000 8067 30,00 00,43 2