Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
i IN NOME DEL POPOLO LIA173/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA D CA S ZI NE Oggetto A SEZIONE TERZA CIVILE Opponfione ! ad atte 122 artin Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22201/98 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI 2350/99 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Cron.7251 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Rep. 830 Ud. 11/10/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal SigIL SOLE 24 ORE.. sul ricorso proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO DI CESENA, per diritti € 1.SS (già Cassa Rurale ed Artigiana di San GI di CE), con sede in San GI di CE, in persona 13000 del Presidente Magnani Mario, elettivamente domiciliata CANCELLERIA: in ROMA VIA CREMONA 15/B, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NERI, che la difende anche DG711969 disgiuntamente all'avvocato FRANCO FABBRI, giusta procura speciale per Notar Paolo Giunchi di Forli del 15/12/98 rep. n. 113.538; ricorrente 2001 contro 1735 BANCA P OPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA SCARL, con sede in Modena, in persona del Presidente Avv. Pier Luigi Colizzi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la difende anche disgiuntamente 1 all'avvocato FEDERICO MINELLI, giusta procura speciale per Notar Cesare Ferrari Amorotti di Modena del 20/01/99 rep.n. 83786; controricorrente nonchè
contro
BANCA P RAVENNA SPA, BANCA AGRICOLA MANTOVANA, GUIDI ALBA, SEVERI ANTONIO;
intimati - e sul 2° ricorso n° 02350/99 proposto da: BANCA POPOLARE RAVENNA SPA, con sede in Ravenna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Beuvent Amministratore Delegato Alfio Poli, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANGELICO 36/B, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che la difende anche all'avvocato ROMUALDO GHIGI, giusta disgiuntamente delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - -
contro
BANCA CRED COOP S GIORGIO CESENA SCARL;
- intimata avverso la sentenza n. 893/98 della Corte d'Appello di 2 BOLOGNA, Sezione III Civile, emessa il 10/07/98 e depositata 1'01/09/98 (R.G. 976/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'AW. ginaffe VERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento condizionato dell'incidentale. Svolgimento del processo La cassa rurale ed artigiana di San GI di Ce- sena interveniva nelle procedure esecutive pendenti in- nanzi al tribunale di Forlì
contro
SE TO e UI BA in base ad ingiunzione di pagamento della somma di lire 235.448.169; successivamente depositava Bomant atto di intervento integrativo. Formato il progetto di distribuzione della somma ricavata, la cassa proponeva opposizione, che veniva accolta dal tribunale con sentenza resa il 30.5.1996, con il risultato che veniva assegnata alla cassa la somma di lire 64.996.516. Su gravame principale della banca popolare dell'Emilia Romagna ed incidentale della banca popolare di Ravenna la corte di appello di Bologna, con sentenza resa il 10.7.1998, rigettava l'opposizione formulate dolle СЕ ові словto ОР тю і вам выро сеник (gia' Cassa Ru le). - 3 Sui punti ancora in discussione la corte riteneva che i rapporti, da cui nasceva il credito azionato mo- nitoriamente, erano tutti successivi alla iscrizione ipotecaria ad eccezione del mutuo di lire 100.000.000, pacificamente estinto;
che, contrariamente a quanto so- stenuto dalla cassa, la documentazione prodotta non of- friva elementi nel senso che i crediti garantiti ipote- cariamente e quelli ingiunti erano identici;
che, in rapporti di conto corrente e di fido, particolare, cui si riferiva la garanzia ipotecaria, non erano con- trassegnati da numeri o sigle, di tal che mancava ogni pro-va della loro coincidenza con quelli indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo;
che il richiamo ГА all'art. 50 d.lgs. 1.9.1993, n. 385, non era pertinen- te, atteso che la norma stabiliva che gli estratti con- to erano dotati di efficacia probatoria ai soli fini del procedimento monitorio e non pure negli ordinari giudizi di cognizione;
che l'atto di intervento del 1994 era tardivo. La banca di credito cooperativo di San GI di CE (già cassa rurale) ha proposto ricorso per cas- sazione sulla base di quattro motivi;
hanno resistito con controricorso la banca popolare dell'Emilia Romagna e la banca popolare di Ravenna, la quale ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. 4 In esecuzione di ordinanza emessa all'udienza del 30.3.2001 è stato integrato il contraddittorio nei con- fronti della banca agricola mantovana, di SE Anto- nio e di UI BA. Motivi della decisione I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, sono stati riuniti con il provvedimento che ha ordinato l'integrazione del contraddittorio. Con il primo motivo del ricorso principale si de- nuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 566 c.p.c., lamentandosi che sia stato giudicato tardivo l'intervento del 1994, ancorchè avvenuto tra l'udienza di cui all'art. 563 c.p.c. e quella di cui al successi- vo art. 596. Ванчик Con il secondo motivo dello stesso ricorso si dedu- ce che la motivazione della sentenza impugnata è insuf- ficiente nella parte che concerne la tardività dell'intervento. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1832, 1857, 2709, 2710 C.C., 50 d. lgs. 385/1993; si sostiene che, secondo la corte di merito, l'efficacia probatoria dell'estratto conto si esaurisce nel procedimento monitorio e non si esten- de al susseguente procedimento di opposizione ed in ge- nere agli ordinari giudizi di cognizione, mentre per 5 pacifica giurisprudenza occorre distinguere l'estratto conto, dotato di efficacia probatoria in qualsiasi giu- dizio, dal saldaconto, caratterizzato da efficacia pro- batoria più attenuata;
si aggiunge che bisogna, pertan- to, ritenere provato il collegamento tra crediti garan- titi ipotecariamente e crediti ingiunti. Con il quarto motivo del ricorso principale si la- menta l'insufficienza e contraddittorietà della motiva- zione in ordine alla "mancata rispondenza tra credito garantito e credito insinuato", sostenendosi che "i crediti con l'ipoteca erano i rap porti in essere alla data del 6.4.1984 e i conti correnti 471/1 e 643/1 *** erano in essere alla data in questione". I motivi, che ragioni di connessione consigliano di esaminare congiuntamente, sono privi di fondamento. La corte di merito, a conclusione di completa disa- mina delle prove, ha espresso il convincimento che i Вол ин crediti azionati monitoriamente e fatti valere in via di intervento non si identificano con quelli garantiti da ipoteca. In particolare, la corte ha osservato che l'atto di assunzione di ipoteca non contiene indicazioni utili ai fini dell'individuazione dei crediti garantiti, mentre il differente importo dei crediti azionati monitoria- mente si pone come elemento negativo di valutazione dell'identità dei due crediti. Per questo modo la corte ha logicamente ed adegua- tamente motivato il convincimento espresso ed a nulla vale in contrario l'indimostrato assunto che l'ipoteca ha necessariamente garantito i conti correnti 475/1 e 643/1 già aperti alla data della costituzione. E' ben vero che la corte ha affermato che gli estratti conto spiegano efficacia probatoria solo ai fini dell'emissione del decreto di ingiunzione, mentre la giurisprudenza è nel senso che essi, а differenza dei saldaconti, hanno efficacia probatoria fino a prova nell'eventuale giudizio di opposizionecontraria (Cass. 15.9.2000 n. 12169; Cass. 21.7.2000 n. 9579). L'affermazione, tuttavia, ancorchè errata, rimane Вошчин estranea al nucleo centrale del sentenza impugnata, che è costituito dall'impossibilità di identificare i crediti azionati monitoriamente con i crediti garantiti da ipoteca, ed è, perciò, priva di rilevanza. Identiche considerazioni valgano per l'affermazione della sentenza impugnata che concerne la tardività dell'intervento, non risultando a tale affermazione collegate conseguenze rilevanti ai fini della decisio- ne. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato;
quello incidentale è condizionato e rimane assorbito. 7 Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
compena le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione 1'11.10.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Vitofiuntiniens свино диганы IL CANCELLIERE C1. NA CA Depositata in Cancelleria 4. 5.31.07 IL CANCELLIERE C1 NA CE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 5 FEB. 2005 Registrato in dath 109T 129.11 Serie 4 4159 Varcate €161.77 al n. (BUTO ENTOSESSANTUNO 456T 20,66 p. Digante Area So (Oofts Marie C LIPPO) тот. 149,77 Responsabile Sury adizlari Dr. M. PAZ ANY E L E L D :005 8061 17,00 ENTRA 7 8 8 5 . A 2 1 M 5 O 01 0 C 1