Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il Tribunale - in riforma della sentenza del giudice di pace - revochi - avendo ritenuto insussistente la colpa del querelante - la condanna al risarcimento del danno dello stesso e non anche la condanna al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, le quali rivestono identica "ratio" rispetto alla prima, posto che la previsione di un automatismo tra assoluzione perché il fatto non sussiste e rimborso delle spese contrasta con i principi costituzionali sulla responsabilità soggettiva (cfr. Corte cost. sent. n. 180 del 1993 e 423 del 1993 e ord. n. 93 del 1994).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2007, n. 46714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46714 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/11/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2694
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 032095/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON RA N. IL 18/02/1951;
2) LA AR N. IL 31/07/1960;
avverso SENTENZA del 23/11/2005 TRIB. SEZ. DIST. di CITTADELLA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 18 novembre 2004 il Giudice di pace di Cittadella ha assolto IN AR dal reato di diffamazione perché il fatto non sussiste e ha condannato la querelante NI ES al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dall'imputata e al risarcimento del danno in favore della medesima. A seguito di appello proposto dalla querelante ai sensi dell'art. 576 c.p.p., comma 2, il Tribunale di Padova - sezione distaccata di
Cittadella - in riforma della decisione impugnata ha revocato la statuizione relativa alla condanna al risarcimento del danno. Ha osservato il Tribunale che nonostante la decadenza del P.M. dalle prove, esisteva agli atti un documento che attestava che la querelante aveva presentato la querela alla luce di dichiarazioni rese per iscritto da tale IN AR. Pertanto il Giudice di pace avrebbe dovuto assolvere l'imputata "perché è insufficiente la prova che il fatto sussiste", talché non era giustificato l'implicito addebito di colpa grave alla querelante nell'esercizio del diritto di querela e andava revocata la condanna ai danni, mentre, non distinguendo l'art. 427 c.p.p., commi 1 e 2, tra il primo e l'art. 530 c.p.p., comma 2 le statuizioni relative alle spese andavano confermate.
Contro la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione la querelante la quale denuncia violazione di legge. Deduce che la sentenza impugnata contrasta con gli artt. 427 e 542 c.p.p. come modificati dalle pronunce della Corte costituzionale circa la condanna del querelante alle spese nell'ipotesi di assenza di colpa. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Infatti, il Tribunale ha ritenuto - sebbene ai soli fini delle statuizioni civilistiche impugnate - che le prove della sussistenza del fatto non erano sufficienti e ciò alla luce di una prova documentale che escludeva anche che la querelante avesse agito con colpa.
Erroneamente, pertanto, ha revocato soltanto la condanna al risarcimento del danno della querelante stessa e non anche le statuizioni relative alle spese processuali e alla rifusione delle spese dell'imputato. Infatti l'art. 427 c.p.p. è stato dichiarato incostituzionale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante (Corte Cost.21.4.93 n. 180) e la medesima disposizione e stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza Corte cost. n. 423 del 1993 "nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela". Sull'estensione di tali dichiarazioni di incostituzionalità anche alla disposizione relativa alla rifusione delle spese in favore dell'imputato si sono già pronunciate le Sezioni civili di questa Corte.
Rilevando che, pur se la pronuncia del Giudice delle leggi riguardava la condanna del querelante alle spese anticipate dall'erario e non anche il rimborso delle spese sopportate dal querelato, la ratio nelle due ipotesi è identica. Infatti, "contrasterebbe con i principi costituzionali sulla responsabilità soggettiva la previsione di un automatismo tra assoluzione perché il fatto non sussiste e rimborso delle spese" (Cass. civile, sez. 1^, 8 giugno 1999, n. 5617; hi senso conforme, Cass. 20 marzo 1999 n. 2599). La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio con conseguente eliminazione delle statuizioni relative alla condanna del querelante al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della querelante al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla querelata, che elimina. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2007