Sentenza 1 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7966 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
0 7 9 66/02 AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 22825/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Presidente Sciarelli Cons. Rel. ..21883 Cron. Dott. Alberto Spanò Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere 19 marzo Celentano Consigliere Dott. Attilio 2002 Cataldi Consigliere Dott. Grazia ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: Bo IO, TT PR, UR NZ e SI Domeni- CO, elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia 195, presso l'avv. Sergio Vacirca che li rappresenta e difende giusta delega in atti%;B ricorrente
contro
A.E.M., Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A., in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore prof. Ing. IO Del 1146 Tin, corrente in Torino, elettivamente domiciliata in Roma, via Pier- 1 A luigi da Palestrina n. 47, presso l'avv. Rinaldo Geremia che, uni- tamente agli avvocati Enrico e Maurizio de la Forest, la rappre- senta e difende giusta delega in atti;
controricorrente e
contro
I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli In- fortuni sul Lavoro, in persona del Presidente legale rappresentan- te pro tempore prof. Ing. IO Billia, elettivamente domici- 7 liato in Roma, via IV novembre n. 144, presso gli avvocati Antoni- no Catania e Giuseppe De Ferrà che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
controricorrente e
contro
I.N.P.D.A.P., Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
intimato avverso la sentenza n. 3727/99, decisa il 24 maggio 1999 e pubbli- cata il 16 agosto 1999, resa dal Tribunale di Torino nel procedi- mento n. 715/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Sergio Vacirca per i ricorrenti, Rinaldo Gere- mia per la controricorrente A.E.M., Azienda Energetica Metropoli- tana Torino S.p.A., Giuseppe De Ferrà per il controricorrente I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli In- 2 Да fortuni sul Lavoro;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 13 novembre 1997, gli odierni ricorrenti, uni- tamente ad altri lavoratori che si sono acquietati alla pronuncia resa in grado di appello, convenivano in giudizio dinanzi al Pre- tore di Torino 1'AEM, Azienda Energetica Metropolitana, 1'I.N.A. I. L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e l'I.N.P.D.A.P., Istituto Nazionale di Pre- videnza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, al fine di ottenere la declaratoria del proprio diritto a veder moltiplicati per il coefficiente di 1,5 i periodi lavorativi prestati presso la Centrale Elettrica di Moncalieri, in condizioni tali da comportare l'esposizione al rischio amianto. Rimaneva contumace 1'I.N.P.D.A.P. mentre 1'I.N.A.I.L. rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto unico destina- tario della domanda era l'Ente erogatore del trattamento pensioni- stico. L'AEM rilevava del pari il proprio difetto di legittimazione pas- siva e comunque contestava l'esposizione dei ricorrenti al rischio amianto. Con sentenza n. 1852/98 in data 20 febbraio - 6 marzo 1998, il Giudice adito rilevava il proprio difetto di giurisdizione nei ri- guardi dell'I.N.P.D.A.P. e dichiarava inammissibili le domande nei 3 N riguardi dell'AEM e dell'I.N.A.I.L.; quanto all'Azienda osservava che la stessa non era titolare di alcun rapporto attinente alla causa ed anzi i ricorrenti avevano dato atto della cessazione del- la materia del contendere a seguito dell'avvenuto rilascio degli stati di servizio;
quanto all'Istituto Osservava che il rapporto assicurativo si svolge tra il lavoratore e 1'Ente Previdenziale che deve erogare la pensione e non ricorre alcun obbligo per l'Ente assicuratore per infortuni e malattie professionali di ri- lasciare certificazioni al riguardo. Interponevano appello gli attori assumendo che la domanda proposta mirava ad ottenere l'accertamento della pregressa esposizione al rischio amianto e quindi del diritto alla maggiorazione del perio- do lavorativo ai fini pensionistici. In esito il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3727, emessa in ww. 16 agosto 1999, dichiarava la giurisdizione data 24 maggio w dell'A.G.O. nei riguardi dell'INPDAP e disponeva rimettersi la causa dinanzi al primo giudice, limitatamente a detta posizione. Confermava nel resto la sentenza di primo grado. A sostegno della decisione osservava, per quanto rileva in questa sede, che l'azione di accertamento intrapresa nei riguardi della datrice di lavoro e dell'Istituto assicuratore mancava dei requi- siti di concretezza e attualità dell'interesse ad agire. Avverso la sentenza, notificata in data 28 settembre 1999, propon- gono ricorso per cassazione Bo IO, TT PR, Furla- netto NZ e SI ME, con atto notificato in data 26 4 л novembre 1999, sulla base di quattro motivi. L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso notificato in data 29 di- cembre 1999. L'AEM resiste con controricorso notificato in data 30 dicembre 1999. L'I.N.P.D.A.P. è rimasto intimato. L'I.N.A. I. L. deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 4 dell'art. 360 cpc, un error in procedendo consistente nella viola- zione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 101 e 102 срс, nonché, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si Osserva che era stato chiesto anzitutto l'accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di assicurare i dipendenti dal rischio amianto e il giudizio doveva quindi svolgersi in contrad- dittorio anche con il datore di lavoro e con l'INAIL. La censura non è fondata. Con riferimento alla legittimazione passiva in ordine all'azione proposta per ottenere la rivalutazione ai fini pensionistici del lavoro prestato in condizioni di rischio amianto, questa Corte di legittimità, nella sentenza sez. lav. n. 8859 in data 28 giugno 2000, ha affermato che il beneficio della rivalutazione contribu- tiva previsto dall'art. 13, 8° comma, 1. n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto ha carattere pensionisti- 5 л CO, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pen- sionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria;
ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del rico- noscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'Inps, essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione. Sulla base del suddetto principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avversO la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva del datore di lavoro ed anche dell'Inail. Non vi sono ragioni di sorta per rivedere tale orientamento, in ordine al quale fra l'altro il difensore dei ricorrenti non ha svolto alcun rilievo nel corso dell'orale discussione, limitando- si, correttamente, a prenderne atto ed a richiedere una prudente valutazione della Corte circa la non perspicua formulazione della norma, evidentemente ai fini della pronuncia sulle spese. Col secondo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 4 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 353 cpc. Si rileva che il Tribunale, avendo riaffermato la giurisdizione denegata dal primo giudice, avrebbe dovuto rimettere al medesimo l'intera controversia. Col terzo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 4 dell'art. 360 срс, la violazione degli artt. 156 e 131 cpc e si 6 rileva un contrasto tra motivazione, ove si esamina il merito, e dispositivo, che sembra avere una portata esclusivamente proces- suale. I due motivi ora richiamati vanno esaminati congiuntamente, sicco- me volti a denunciare nullità attinenti all'avvenuta rimessione al primo giudice della sola posizione dell'I.N.P.D.A.P. e non di tut- ta la controversia;
sostengono i ricorrenti che il futuro giudizio di primo grado sarebbe così vuotato di qualsiasi contenuto poiché la motivazione della sentenza denunciata in questa sede andrebbe oltre il contenuto del dispositivo, implicando una pronuncia sul merito della controversia. Le censure così svolte non appaiono fondate. Rileva la Corte che il Tribunale ha definito, per evidenti ragioni di economia processuale, le posizioni che potevano essere immedia- tamente valutate, rimettendo al primo giudice la sola decisione sulla domanda proposta nei riguardi dell'I.N.P.D.A.P.; la decisio- ne appare corretta posto che "il giudice d'appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario negata dal giudice di primo grado non può decidere nel merito la causa ma deve rimetterla al primo giudice, dando luogo in caso contrario ad una sentenza nulla per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione;
peraltro quando il procedimento abbia ad oggetto una pluralità di domande la rimessione al primo giudice, stante il carattere tassa- tivo delle ipotesi in cui essa è consentita, detta rimessione è limitata alla causa per al quale sia affermata la giurisdizione" 7 (Cass., sez. lav., 03 luglio 1998, n. 6547). Quanto al preteso contrasto fra motivazione e dispositivo, si OS- serva che il primo giudice ha ravvisato l'estraneità rispetto al rapporto pensionistico delle odierne parti controricorrenti e, coerentemente, ha escluso la sussistenza a loro carico di un ob- bligo di rilasciare certificazioni relative alla sussistenza del rischio amianto;
ha quindi dichiarato inammissibili le domande proposte avverso le stesse. Il Tribunale ha riformato in parte la sentenza di primo grado ed ha affermato la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei riguardi dell'I.N.P.D.A.P.; in dispositivo ha sancito la con- ferma per il resto ed ha chiarito in parte motiva che la decisio- ne, attinente comunque alla situazione processuale e non già a quella sostanziale, doveva considerarsi di improponibilità e non di inammissibilità della domanda, correggendo in tal modo il prin- cipio processuale applicato dal Pretore. Così precisati i termini della questione proposta, osserva la Cor- te che non ricorre il denunciato error in procedendo poiché la conferma della pronuncia di primo grado, in quanto ha escluso l'ammissibilità della domanda nei riguardi dell'AEM e dell'I.N.A.I.L., trova adeguato sostegno nella parte motiva ove solamente si indica, come più corretta in relazione alla fattispe- cie concreta l'ipotesi della proponibilità, con una correzione at- all'individuazione del principio di diritto processualetinente applicabile e non già alle conseguenze di tale individuazione. 8 Non viene meglio chiarita, e non può quindi trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, l'affermazione che sarebbe così 'divenuto impossibile per gli attuali ricorrenti individuare il concreto contenuto della sentenza di primo grado", posto che tale pronuncia rimane comunque superata da quella di appello. Del pari priva di fondamento la doglianza che "la riassunzione del ricorso nei confronti dell'AP (pur statuita dal Tribunale) non potrebbe che avere per oggetto gli stessi fatti e le stesse norme sulle quali lo stesso Tribunale si è pronunciato espressamente nel merito". Nella denunciata sentenza si afferma infatti apertis verbis (pag. 10) che "la decisione in ordine alla spettanza del beneficio dovrà avvenire nel contraddittorio con il legittimato passivo" e lo svi- luppo di argomenti potenzialmente estensibili allo stesso, peral- tro trattati in relazione alla posizione di altri soggetti la cui legittimazione passiva viene invece esclusa, non può avere alcuna conseguenza nel futuro giudizio di primo grado riassunto nei ri- guardi dell'I.N.P.D.A.P., siccome res inter alios acta. quarto motivo si denuncia con riferimento al Col n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 13 commi 7 e 8 legge 27 marzo 1992 n. 257 e si afferma che il beneficio spetta non solamente ai lavoratori che abbiano difficoltà a reperire una nuova sistemazio- ne, ma a tutti coloro che sono esposti al rischio amianto. La censura non è fondata. Invero il Tribunale ha richiamato l'orientamento di questa Corte 9 per cui "in materia di benefici pensionistici a favore dei lavora- tori del settore dell'amianto, l'art. 13, comma ottavo, della leg- ge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui al D.L. 5 giugno 1993 n. 169, così come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5, ai fini delle prestazioni pensioni- stiche, del periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbliga- toria per le malattie professionali derivanti dall'esposizione dell'amianto, "per i lavoratori" per cui tale esposizione sia av- venuta per un periodo superiore a dieci anni, non è applicabile ai soggetti già pensionati, in considerazione: del tenore letterale della disposizione (il quale deve essere valutato innanzitutto e principalmente nell'interpretazione delle norme giuridiche, ai dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale); sensi carattere eccezionale della disposizione;
della finalità com- del plessiva della legge, volta a favorire la dimissione della produ- zione dell'amianto, altamente morbigena, e ad assistere i lavora- tori coinvolti da tale processo;
della individuazione da parte della legge di precisi stanziamenti di spesa, che non possono es- sere dilatati in maniera incontrollata" (sentenza n. 6605 del 07 luglio 1998, conf. sentenza n. 6620 del 07 luglio 1998). Ha ancora evidenziato che entrambe le pronunce sono state richiamate e im- plicitamente considerate esatte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 207 in data 1 aprile 1999, pur se il tema trattato da tale Col- legio non era sovrapponibile a quello oggetto delle decisioni in л 10 discorso. Sulla base di tale principio (che, aggiunge la Corte per comple- tezza, è stato riaffermato in ероса successiva da Cass., sez. lav., 10 agosto 2000, n. 10557 e da Cass., sez. lav., 19 aprile 2001, n. 5764) il Tribunale ha escluso la rilevanza della prova per testi dedotta dagli appellanti,per interrogatorio formale e siccome non idonea a dimostrare che taluno fra gli appellanti avesse riportato un danno pensionistico o comunque un pregiudizio dalla legislazione che vietava l'uso dell'amianto. E poiché le censure introdotte in questa sede non attengono al approfondimento istruttorio, le valutazioni compiute almancato riguardo dal Tribunale, comunque motivate, sfuggono al sindacato di legittimità. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità nei riguardi delle parti costi- tuite. Nulla si deve disporre per le spese quanto all'I.N.P.D.A. P. che non ha svolto attività difensiva di sorta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti co- E R I L D hansello ria stituite. Nulla per le spese nei riguardi dell'I.N.P.D.A. P.. SA L , lle O E Ĵ L A C L e , T IL PRESIDENTE Gylica liant O N c T 2002- B Roma, 19 marzo 2002 A R ESA I 'A C D SP L L5 L 61U A in I E T E N S D N to R G le I O 1 Albe LLIE S ita P 3 O 7 l N IM A s E a D 9 E S Po oggi, A IL CONSIGLIERE ESTENSORE C E 1 L D 1 N A A C 6 3 11 h C