Sentenza 3 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT SUPRE0 3 1 3 4 0 334 03 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 15486/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.7178 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere Rep. - Rel. Consigliere- Dott. Gabriella COLETTI Ua.29/11/02 ! Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA i sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE | ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RO IO, SA DO, AG ZO, LA IU, CC NA, TT 兼 2002 CATERINA, PUCCICA CATERINA, ALESSI CATERINA, POLLINI 4942 ORLANDO, DANTE MA, TT WILMA, DE ANGELIS -1- ADOLFO, SPERANZA CONCETTA, quale erede di CO MA, CI SQ in qualita' di eredi di CI EU, AL IO, IC MA, IN | CONCETTA;
intimati avverso la sentenza n. 277/00 del Tribunale di VITERBO, depositata il 01/04/00 R.G.N. 474/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Gabriella | COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per accoglimento con estinzione. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 1 aprile 2000 il Tribunale di Viterbo, in parziale riforma della decisione del Pretore della stessa sede, che aveva accertato il diritto di OR OL e degli altri sedici attuali intimati, meglio indicati in epigrafe, alla integrazione al trattamento minimo della seconda pensione fino al 30 settembre 1983 e alla conservazione "cristallizzata" del relativo importo anche dopo questa data, ha dichiarato estinto il giudizio, in applicazione degli artt.1, commi 181-183, della legge n.662/96 e dell'art.36, quinto comma, della legge n.448/98, relativamente alla disposta cristallizzazione, mentre ha respinto l'appello dell'INPS con riguardo alla statuizione affermativa del diritto alla integrazione al minimo e alla spettanza di rivalutazione e interessi in cumulo sulle somme a detto titolo dovute. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS con un motivo. Gli intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS, denunciando, ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.22 legge n.903/65, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n.495/93, degli artt. 1, commi 181 e segg., legge n.662/96, e 36 legge n.448/98 (comma 5° in particolare), assume che il Tribunale ha erroneamente riferito la controversia ad una richiesta di integrazione al trattamento minimo ed alla conseguente cristallizzazione, mentre questione dibattuta tra le parti sarebbe solamente la debenza o meno della integrazione sulla pensione di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo già percepito o spettante ai danti causa dei vari pensionati;
una questione, pertanto, rispetto alla quale si imponeva la totale estinzione del giudizio, ai sensi della normativa citata in premessa. Il ricorso è fondato. 3 I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione di cui all'art.1 della legge n.662/96 e 36, comma quinto, della legge n.448/98 riguardano i soli giudizi nei quali vengano in -per legge o per domanda di parte (sicché il relativo accertamento ricada discussione nell'ambito non solo dei poteri cognitori, ma anche di quelli decisori) - diritti diversi da quelli nascenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché fra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità dipendenza, che condizioni l'applicabilità degli effetti di tali sentenze. Quando, pertanto, sia in questione esclusivamente il diritto alla fruizione degli effetti delle anzidette pronunce del giudice delle leggi, senza che l'oggetto del giudizio a tal fine introdotto risulti esteso all'accertamento di diritti presupposti, si configura una questione inerente in modo immediato e diretto a quelle rientranti nell'area di applicabilità dello speciale regime estintivo di cui al menzionato ius superveniens;
e ciò pure nel caso in cui tale diritto sia negato attraverso un'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n.639/70 e successive modifiche, in quanto anche la questione decadenza, ove proposta in questo limitato ambito oggettivo, non implica accertamenti su diversi e pregiudiziali diritti, onde non può considerarsi estranea al novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione, secondo il sistema elaborato in materia dalle sopra citate leggi speciali (vedi, con specifico riferimento all'applicazione della sentenza n.495/93, Cass. 24 luglio 2002 n. 10851). Ciò posto, è agevole osservare che, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, gli attuali intimati, affermando di essere titolari di pensione di reversibilità liquidata ai sensi dell'art.22 della legge n.903/65 sulla base del 60% delle pensioni dirette dei loro danti causa, ma senza le quote di integrazione al trattamento minimo già liquidate a questi ultimi o comunque agli stessi spettanti all'atto del decesso, avevano chiesto la riliquidazione di tali pensioni nella misura dovuta in forza della sentenza 4 n.495/93 della Corte costituzionale e del relativo regime. Coerenti con un siffatto - chepretorile contenuto della domanda sono la motivazione della sentenza espressamente richiama la indicata pronuncia costituzionale – come pure il dispositivo, - il quale contiene l'affermazione dell'obbligo dell'INPS di corrispondere ai ricorrenti la pensione di reversibilità in misura pari al 60% della pensione diretta, comprensiva della quota di integrazione al minimo spettante ai rispettivi danti causa e la condanna dell'Istituto a provvedere in conformità. Del pari, nel suo ricorso in appello, l'INPS richiama espressamente la sentenza n.495/93, anche se per censurarne l'applicazione fattane dal giudice di primo grado, stante la (asserita) decadenza dal diritto a beneficiare dei relativi effetti. Diversamente, dunque, da quanto si afferma nella sentenza impugnata, oggetto di contestazione tra le parti era, nella specie, esclusivamente l'applicazione della sentenza costituzionale n. 495 del 1993, sicchè, giusta le osservazioni di cui sopra, non poteva che essere adottato un provvedimento di totale estinzione del giudizio, rientrando a pieno titolo la questione controversa tra quelle considerate dallo speciale regime estintivo dei procedimenti giudiziali in tema di effetti della citata pronuncia. Di qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione della impugnata sentenza nella parte recante statuizioni di condanna dell'INPS. Preclusa, peraltro, ogni possibilità di ulteriore prosecuzione del giudizio, in ragione della riscontrata sussistenza delle condizioni per la declaratoria della sua totale estinzione, deve a quest'ultima provvedere direttamente la Corte, in virtù della disciplina sopra richiamata, la quale è immediatamente operante anche in sede di giudizio di legittimità (Cass. 20 gennaio 2001 n.825). Corollario ne è, poi, il provvedimento di compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo. 5 Invero, stante l'effetto espansivo interno (art. 336, primo comma, c.p.c.) della riforma e della cassazione, sia pure parziale: a) il provvedimento pretorile in materia di spese è stato travolto dalla riforma in appello della sentenza di primo grado (anche se, essendosi il giudice del gravame espressamente pronunciato solo sulle spese del secondo grado, deve ritenersi che abbia implicitamente reso una statuizione sulle spese del giudizio pretorile in senso conforme a quello indicato nella decisione riformata); b) la cassazione della sentenza di riforma ha avuto uguale effetto sul capo di quest'ultima in tema di spese e sulle statuizioni espresse ed implicite nel medesimo contenute;
c) questa Corte si trova, pertanto, a dovere provvedere sulle spese dell'intero processo (che davanti ad essa si chiude) e così a disporne la integrale compensazione, in applicazione della disposizione in tal senso dettata dalle stesse norme che disciplinano l'estinzione (Cass. 11 gennaio 2000 n.229). La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara estinto il
PQM
giudizio e compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 29 novembre 2002 Il Cons. estensore Il Presidente Moldet.fol allo - Ettreffে Мисино 089 N 84-8-11 39991 VI O N T G ENES IN OLLINIC O VSSYLVA IN IL CANCELLIERE 'OTTO I VISOK O LEH Depositato in Cancel 2803 VŠELVERE oggi,