Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 1
In caso di edificazione di opere per le quali non necessita il preventivo rilascio della concessione ma realizzate con strutture in conglomerato cementizio armato, la non ottemperanza alle prescrizioni dettata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 integra i reati previsti dalla citata legge, atteso che la legge 1086 ha il diverso scopo di consentire all'ente preposto di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2003, n. 12861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12861 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ANTONIO ZUMBO PRESIDENTE
l. Dott. PIERLUIGI ONORATO CONSIGLIERE
2. Dott. CLAUDIA SQUASSONI "
3. Dott. LUIGI PICCIALLI "
4. Dott. CARLO GRILLO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NO N. IL 11/10/1958;
avverso SENTENZA del 15/01/2002 del TRIBUNALE di TIVOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI Claudia;
udito il P.M. in persona del dott. Carmine DI ZENZO che ha concluso chiedendo: rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 15.1.2002 il Tribunale di Roma sd Tivoli ha assolto EL LU dal reato previsto dall'art. 20 c. 1° lett. b) L.47/1985 con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed ha dichiarato non doversi precedere nei confronti dell'imputato in merito a varie violazioni della L. 64/1974 perché estinte per prescrizione;
con la stessa sentenza, il Giudice ha ritenuto EL responsabile dei reati di cui agli artt. 1,2,4,13,14 L. 1.086/1971. e l'ha condannato alla pena, condizionatamente sospesa, di euro 80,00 di ammenda. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto appello che deve qualificarsi ricorso per Cassazione essendo la sentenza del primo Giudice solo sindacabile per il disposto dell'art. 593 uc cpp . Nei motivi a sostegno dell'impugnazione, deduce che i lavori, di straordinaria manutenzione o di restauro conservativo, non erano soggetti alla disciplina sul cemento armato;
chiede, comunque, che gli venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Collegio ritiene che le deduzioni del ricorrente non siano meritevoli di accoglimento per cui il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Deve, innanzi tutto, puntualizzarsi come il Tribunale (con motivato accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità) abbia concluso che l'intervento edilizio per cui è processo sia consistito nell'abbattimento e ricostruzione di un preesistente manufatto;
il Giudice ha avuto cura di indicare le fonti probatorie dalla quali emerge che la nuova edificazione è in cemento armato (circostanza, questa, non confutata dall'imputato nei motivi di impugnazione). Ora il fatto che l'edificazione non fosse soggetta a regime concessorio non esonerava il costruttore dalla ottemperanza alle prescrizioni di cui alla L. 1086/1971 ; tale normativa concerne tutte le opere in cemento armato e cemento armato precompresso ed ha lo scopo di consentire all'Ente preposto di venire a conoscenza dell'attività costruttiva e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità. In merito alla residua censura, si osserva che le Sezioni Unite (sentenza 6563/1994) hanno precisato come sussista l'interesse dell'imputato ad impugnare sul punto della concessione della sospensione condizionale della pena quando il beneficio sia idoneo a produrre in concreto una lesione alla sua sfera giuridica dalla cui eliminazione consegua una situazione più vantaggiosa. Nel caso in esame, il ricorrente non ha segnalato quale sia il pregiudizio giuridicamente apprezzabile correlato alla concessione del beneficio né tale nocumento è riscontrato dal Collegio;
di conseguenza la richiesta deve ritenersi motivata da irrilevanti ragioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico e, pertanto, non può essere accolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 13 febbraio 2003.
Depositato in cancelleria il 20 marzo 2003 .