Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2025, n. 37190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37190 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
NI AT OR IE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
-Presidente -
LL Di AS
AN TT
- Relatore -
LE AR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
37190-25
Sent. n. 1238
CC 08/10/2025
R.G.N. 19773/2025
sul ricorso proposto da
AT MA, nato a Desenzano del Garda il [...], in [...] e quale legale rappresentante delle società La Rova s.r.l., La Robinia s.r.l., BBV s.r.l. e Fincomp s.n.c. di BBV e C.
avverso l'ordinanza del 14/05/2025 della Corte di appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AN TT;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu- ratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
ん
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, decidendo quale giudice dell'esecuzione all'esito del procedimento camerale instaurato ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la Corte di appello di Brescia ha respinto l'opposizione, proposta nell'interesse di MA AT, in proprio e in qualità di legale rappresentante delle società La Rova s.r.l., La Robinia s.r.l., BBV s.r.l. e Fincomp s.n.c. di BBV e C., volta ad ottenere l'annullamento e/o la modifica del provvedimento applicativo della confisca emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia in data 5 gennaio 2022, con riferimento alle quote di partecipazione al capitale delle società La Rova S.r.l. pari ad euro 150.276, La Robinia S.r.l. pari ad euro 100 mila e, nel limite del 20% del capitale della Società Agricola Bariselli S.r.l., pari ad euro 5.200.
2. Avverso l'indicata ordinanza, MA AT, in proprio e in qualità di legale rappresentante delle società La Rova s.r.l., La Robinia s.r.l., BBV s.r.l. e Fincomp s.n.c. di BBV e C., per il ministero del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, che lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. In particolare, ad avviso del difensore, la Corte di appello: A) ha offerto una motivazione manifestamente illogica rispetto al dato probatorio afferente al conferimento della procura speciale in favore di EL AT delle società La Rova s.r.l. e la Robinia s.r.l. procura che risale, rispettivamente, al 15 giugno 2001 e al 1 ottobre 2001, e quindi a ventidue anni prima della confisca del bene e ha omesso di esercitare i poteri ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen.; B) ha motivato in violazione di legge - in particolare, degli artt. 823 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 1321 e 1325 cod. civ., 45 e ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 86 disp. att. cod. proc. pen. - e, in ogni caso, fornito una motivazione manifestamente illogica in relazione all'asserito mancato versamento del corrispettivo per la compravendita delle quote (alla data del 31 dicembre 2023) da parte di MA AT, il quale, intervenuta la confisca delle quote sociali, a causa del provvedimento ablativo posto in esecuzione dalla Procura Generale, non avrebbe potuto dar corso alla propria obbligazione contrattuale;
C) ha travisato la prova, o, comunque, ha motivato in maniera manifestamente illogica rispetto alla condizione di invalidità della persona condannata, come documentata dal certificato medico del Centro Medico Legale INPS di Brescia datato 11 maggio 2021, da cui risulta che EL AT è stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con
of
necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere atti quotidiani, ciò che ha portato alla cessazione degli incarichi e alla cessione delle quote societarie in parola, omettendo, inoltre, di esercitare i poteri ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen.; D) ha disatteso le norme di legge e del codice civile che disciplinano la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale delle società di capitali e le disposizioni di cui agli artt. 1321 ss. cod. civ. afferenti l'autonomia contrattuale, invertendo illegittimamente l'onere probatorio riguardante l'insussistenza di un atto simulato e la riconducibilità dei beni e titoli in esame al proventi dell'attività illecita, in violazione del disposto di cui all'art. 240, commi 2 e 3, cod. pen., non essendovi alcun elemento probatorio che ricolleghi le quote sociali oggetto di confisca alle attività illecite o al profitto del reato. In ogni caso, rappresenta il difensore che il trasferimento delle quote sociali è intervenuto in epoca antecedente all'esecuzione ovvero alla notifica del provvedimento di confisca: atto che, per il terzo acquirente, era assolutamente imprevedibile, posto che le società sono estranee all'illecito penale, prova ne è che non sono mai state attinte da alcun provvedimento di sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da MA AT in proprio è inammissibile per carenza di interesse.
2. Invero, è pacifico che la confisca non ha colpito bene personali del ricor- rente, sicché egli non avrebbe diritto alla restituzione in caso di scioglimento del vincolo ablativo, né, in ogni caso è stato rappresentato un interesse concreto e attuale al ricorso.
3. Il ricorso proposto da MA AT in qualità di legale rappresentante delle società La Rova s.r.l., La Robinia s.r.l., BBV s.r.l. e Fincomp s.n.c. di BBV e C. è inammissibile perché generico e perché deduce censure di contenuto valuta- tivo e fattuale.
4. In via preliminare, per una migliore comprensione dei fatti di causa, la vicenda processuale, da quanto si apprende dall'ordinanza impugnata (cfr. p. 1- 2), può essere così ricostruita:
4.1. con provvedimento del 5 gennaio 2022, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia poneva in esecuzione la confisca disposta con sentenza della Corte di appello di Brescia, emessa il 28 ottobre 2019 ed irrevocabile il 14
maggio 2021, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Brescia in data 22 gennaio 2018, la quale, ai fini che qui rilevano, aveva ordinato: a) la confisca di denaro pari a 11.091.272 euro nei confronti di Immobiliare Arco s.r.l. nonché, in subordine, la confisca sino alla concorrenza della somma indicata di beni immo- bili, mobili, denaro, valori, titoli intestati a EL AT, NI AR e TI SA;
b) la confisca di denaro pari a 14.911.860,40 euro nei con- fronti di AT s.p.a., nonché, in subordine, la confisca di beni immobili, mobili, denaro, valori, titoli intestati a EL AT sino alla concorrenza della somma indicata, e a RO AT sino alla concorrenza della somma di 4.815.205,25
euro;
4.2. nel provvedimento di esecuzione della confisca, il Procuratore generale, preso atto che le società Immobiliare Arco s.r.l. e Edilcos s.r.l., già AT s.p.a., erano fallite in epoca antecedente alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, sicché era divenuta impossibile la confisca diretta nei confronti di dette società, procedeva alla confisca per equivalente: 1) delle quote di partecipazioni, pari a 150.270 euro, al capotale sociale della Rova s.r.l., possedute da Fincomp s.n.c. di AT RO e c.; 2) del saldo attivo presente sul conto corrente n. 33031536 intestato a La Rova s.r.l. acceso il 12 novembre 2021 presso la Cassa Rurale Adamello Giudicane Valsabbia Paganella, con saldo di 300.000 euro generato dal versamento di assegni circolari;
3) delle quote di partecipazioni al capitale sociale della La Robinia s.r.l., pari a 100.000 nominali, e del 20% del capotale sociale della Agricola Bariselli s.r.l., pari a 5.200 euro nominali;
4) del saldo attivo presente sul conto corrente n. 33030696 intestato alla Robinia s.r.l. acceso il 20 agosti 2021 presso la Cassa Rurale Adamello Giudicane Valsabbia Paganella, con saldo pari a 115.844,63 euro;
4.3. in particolare, evidenziava il Procuratore generale che, in epoca successiva alla definitività della sentenza di condanna (divenuta irrevocabile il 14 maggio 2021) e all'inizio della procedura esecutiva (avvenuto 11 giugno 2021):
4.3.1. MA AT, figlio di EL e nipote di RO, era stato nominato, in data 26 luglio 2021, amministratore della La Rova s.r.l., il cui capitale sociale era detenuto, in maggioranza, da EL AT e RO AT, quali soci della Fincomp s.n.c. di AT RO & c., amministrata da RO AT;
4.3.2. il 3 agosto 2021 la Fincomp s.n.c. di AT RO & c. aveva ceduto l'intero capitale sociale, pari a 100 mila euro, alla Robinia s.r.l., il cui amministratore unico fino al 19 luglio 2021 era stato RO AT;
il corrispettivo non era stato versato, essendosi pattuito che "le parti dichiarano che il debito relativo al prezzo corrispettivo sarà estinto entro il 31.12.2023";
4.3.3. il 2 marzo 2021, in pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna, la B.B.V. s.r.l., aveva acquistato dal Fallimento Edilcos s.r.l.,
of
già AT s.p.a., l'80% del capitale sociale della Società Agricola Bariselli s.r.l.; 4.3.4. il 3 agosto 2021 la Fincomp s.n.c. di AT RO & c. aveva ceduto il restante 520% del capitale sociale della Società Agricola Bariselli s.r.l. (amministrata fino al 19 luglio 2021 da RO AT) alla B.B.V. s.r.l., amministrata da MA AT;
il corrispettivo, pari a 5.200 euro, non era stato versato, essendosi pattuito che "le parti dichiarano che il debito relativo al prezzo corrispettivo sarà estinto entro il 31.12.2023".
4.4. Alla luce di questi elementi, ad avviso del Procuratore Generale, in ragione dell'epoca, dei rapporti famigliari tra i soggetti coinvolti, del mancato pagamento del corrispettivo, le cessioni di quote sociali perfezionatesi il 3 agosto 2021 dovevano ritenersi fittizie, trattandosi di un mero espediente per aggirare l'esecuzione della confisca, sicché dette quote sono tutt'ora riferibili ai condannati EL AT e RO AT.
Crassual
5. Ciò posto, il ricorso è inammissibile perché, a ben vedere, le cesureidedotte hanno un contenuto valutativo e fattuale, senza evidenziare profili di illogicità manifesta, e nemmeno si confrontano criticamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
of
6. Si osserva che la Corte di merito non solo ha condiviso le argomentazioni del provvedimento opposto, che ha recepito la ricostruzione della complessa vicenda operata dal Procuratore generale come sopra ricapitolata, ma ha evidenziato che la manovra architettata dai condannati EL AT e RO AT in ordine alla utilizzazione di società schermo per trasferire i beni al fine di sottrarli alla condisca è più articolata. Invero, la Fincomp s.n.c., che detiene gran parte delle quote di La Rova s.r.l., aveva ceduto alla B.B.V. le quote di La Robinia s.r.l. e della Società Agricola Bariselli s.r.l., e, immediatamente dopo, le quote della Fincomp s.n.c. erano state cedute alla B.B.V. s.r.l., trasferendo così l'intero compendio societario, incluse le partecipazioni oggetto di confisca, alla B.B.V. Orbene, la Corte di appello ha osservato che la Procura generale ha limitato la confisca alle quote e ai conti di La Rova s.r.l., La Robinia s.r.l., Società Agricola Bariselli s.r.l. perché, in quel momento, non si sapeva della cessione della quote della Fincomp s.n.c. alla B.B.V. s.r.l.
7. La Corte di appello, inoltre, non solo ha pienamente condiviso le argomen- tazioni poste alla base del provvedimento opposto in ordine alla fittizietà delle cessioni di quote sociale in ragione della vicinanza temporale con l'esecuzione della confisca, ai rapporti di stretta parentela tra i legali rappresentanti e i soci
U
delle società interessate dalla confisca, dell'assenza di pagamento dell'acquisto delle quote, che nemmeno è avvenuto entro il termine stabilito del 31 dicembre 2023, non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso dell'udienza camerale (cfr. p. 8 dell'ordinanza impugnata) - ma ha evidenziato che, come emerge dalle visure camerali, EL AT risulta essere procuratore speciale sia della La Rova s.r.l., sia della Robinia s.r.l., con poteri addirittura superiori a quelli degli stessi amministratori, come analiticamente descritti a p. 8, a conferma che le ces- sioni di questioni erano unicamente finalizzate a sottrarre i beni dalla confisca. Non rileva la circostanza che la procura speciale risalisse al 2001, e quindi ben prima della irrevocabilità della sentenza di condanna;
la circostanza è stata infatti valorizzata dalla Corte di merito per evidenziare, da un lato, che il AT, in virtù degli amplissimi poteri conferitigli, era e rimaneva il dominus delle società e, dall'altro, che, come si dirà a breve, non aveva dismesso tale officio, a riprova che il suo stato di salute gli consentiva l'espletamento delle attività connesse a tale incarico.
8. In replica alle deduzioni difensive, qui nuovamente riproposte, la Corte di merito ha logicamente escluso la violazione sia delle norme in tema di autonomia patrimoniale, sia quelle che disciplinano il regime probatorio relativo alla prova della simulazione, posto che, per un verso, la previsione di un pagamento a di- stanza di tempo del corrispettivo della cessione era proprio funzionale all'elusione della confisca, come confermato dal fatto che, come detto, alla data dell'udienza camerale - e quindi molto tempo dopo la data di scadenza del pagamento, stabilita per il 31 dicembre 2023 il corrispettivo per l'acquisto delle quote sociali non era stato versato;
per altro verso, lo Stato è terzo rispetto alle parti della simulazione, la quale, quindi, può essere provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni, come nella specie.
9. Ancora, la Corte di appello ha disatteso l'argomentazione difensiva, se- condo cui la cessione delle quote era da ricercare nelle precarie condizioni di salute di EL AT, logicamente osservando, per un verso, che le patologie di cui egli è affetto incidono unicamente sulla sua capacità di autonoma movimentazione, posto che, dalla documentazione sanitaria in atti, risulta che egli era "lucido, orien- tato, eloquio chiaro, esegue passaggi posturali con aiuto"; per altro verso, smen- tita dal fatto che, come dinanzi anticipato, EL AT ha conservato la de- lega ad operare, senza limitazione alcuna, sui beni delle società, le cui partecipa- zioni sono state oggetto di confisca.
10. Quanto, poi, al mancato esercizio dei poteri ex art. 666, comma 5, cod.
of
proc. pen., la Corte di merito ha ribadito la completezza dell'istruttoria, essendo gli indicati elementi probatori pienamente dimostrativi della scansione fattuale della vicenda.
11. Breve provvedimento impugnato è corredato da un apparto motivazionale ampio, esauriente e certamente non manifestamente illogico, che resiste al vaglio di legittimità e replica in modo puntuale ed esaustivo a tutte le censure difensive, nuovamente articolate in questa sede.
12. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Am- mende.
Così deciso il 08/10/2025.
Il Consigliere estensore
AN, TT
Depositata in Cancelleria
Oggi,
14 NOV. 2025
Il Presidente NI AT Ghibrante
IL FUNZIONARIO AR NA