Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 OLO ALIAN / 0 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM0 201 15 --- 02 1 1 5 /0 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO voro Composta dagli Ill.mi Dott. Massimo Presidente - R.G.N. 16994/98 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Cron.4411 Dott. Attilio - Rel. Consigliere Rep. CELENTANO Dott. Aldo Consigliere Ud. 14/12/00 DE MATTEIS Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1. 3000 sul ricorso proposto da: FEB. 2001 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, LE 3000 CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente CG064167 contro domiciliato in ROMA VIA GHIRRI MARCO, elettivamente 28, presso lo studio dell'avvocato COLA DI RIENZO CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del 2000 ricorso;
- resistente con mandato 5437 -1- avversO la sentenza n. 1512/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 12/06/98 R.G.N. 7474/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il signor RC IR, con ricorso al RE di La Spezia, agiva nei e accertato confronti del Ministero dell'Interno per vedersi riconosciute uno stato di invalidità superiore a quello riconosciutogli in sede amministrativa, con le relative provvidenze economiche. Il Ministero dell'Interno, costituitosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ai sensi del D.P.R. n. 698 del 1994. Espletata consulenza tecnica, il RE accoglieva la domanda, riconoscendo l'assegno di invalidità (art. 13 della legge n. 118 del 1971) dal 1° aprile 1993. La decisione di primo grado veniva appellata dal Ministero dell'Interno, che insisteva nel proprio difetto di legittimazione passiva sulla base della distinzione, operata dal D.P.R. n. 698/94, in due fasi nettamente separate del procedimento diretto ad ottenere i benefici per gli invalidi civili: la fase dell'accertamento sanitario e la successiva fase delle provvidenze economiche, quest'ultima soltanto attribuita alla competenza del Ministero dell'Interno. Con sentenza del 28 maggio/12 giugno 1988 il Tribunale di Genova rigettava l'appello. I giudici di secondo grado affermavano la legittimazione passiva del Ministero appellante, ritenendo irrilevante, per l'autonomia del procedimento giudiziale, la suddivisione in due fasi del procedimento amministrativo;
per i principi generali il giudizio non poteva che instaurarsi nei confronti del soggetto contro cui il diritto viene vantato, a nulla rilevando che contraddittore nella prima fase amministrativa fosse stato un 3 soggetto diverso. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, il Ministero dell'Interno. RC IR ha depositato solo procura. Motivi della decisione L'Amministrazione ricorrente denuncia : 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118; 2) vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che, avendo i giudici di merito superato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essa Amministrazione “non può non eccepire nella presente sede l'inammissibilità della domanda (e della successiva statuizione di condanna)", per la insussistenza o la mancata prova dei requisiti socio economici (reddituale e di compatibilità) e del requisito della "incollocazione". Rileva la genericità del richiamo, contenuto nella decisione di primo grado, alla “dichiarazione di responsabilità prodotta dalla parte” e alla mancata contestazione della suddetta dichiarazione da parte di essa Amministrazione resistente. Sostiene che controparte avrebbe dovuto provare il mancato godimento di assegno di invalidità a carico dell'INPS, il reddito e la incollocazione, assumendo che il compimento dei 55 anni di età non esime l'aspirante alle provvidenze a carico del Ministero dall'iscriversi nelle liste del collocamento ordinario. Il ricorso è infondato. Nei giudizi diretti al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e succ. modificazioni, il requisito reddituale e quello della cd. incollocazione al lavoro rappresentano, al pari della riduzione della capacità lavorativa, elementi costitutivi del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogabilità del beneficio che possa essere accertata in sede extragiudiziaria (cfr. Cass., 16 marzo 1988 n. 2467; 10 gennaio 1992 n. 203; 5 maggio 1994 n. 2159); la mancanza di uno dei requisiti o presupposti per la fruizione dell'assegno può essere dedotta o rilevata di ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, salve, però, le preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare quella derivante dal giudicato interno formatosi-ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito dell'accertamento del solo requisito della riduzione della capacità lavorativa - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita in ordine all'esistenza degli altri requisiti (Cass., 13 aprile 1995 n. 4217; 1° settembre 1995 n. 9245; 23 dicembre 1999 n. 14509). Nella fattispecie in esame il RE aveva riconosciuto al signor IR l'assegno di invalidità civile dal 1° aprile 1993, condannando il Ministero alla sua erogazione. Il Ministero ricorrente non deduce di avere censurato in appello la concessione della provvidenza in assenza (o in mancanza di prova) dei requisiti diversi da quello della invalidità, né lamenta il mancato accoglimento di tali censure, ma dichiara espressamente di “eccepire nella presente sede" tali carenze. E, in effetti, l'appello dell'Amministrazione dell'Interno era diretto esclusivamente a negare, a seguito del D.P.R. n. 698 del 1994, la propria legittimazione per le questioni concernenti gli accertamenti sanitari, ed a censurare, conseguentemente, la trattazione giudiziaria degli aspetti economici senza che vi fosse stata, al riguardo, una precedente fase amministrativa. La mancata impugnazione, in appello, della mancanza di prova dei requisiti diversi da quello della riduzione della capacità lavorativa, ha comportato la formazione del giudicato sul relativo accertamento, sia pure implicito, del RE (che, concedendo l'assegno, ha necessariamente riconosciuto la sussistenza dei requisiti per l'insorgenza di tale diritto), e rende inammissibile la proposizione di simili censure in questa fase di legittimità. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, atteso che il difensore dell'intimato ha depositato solo procura ma non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2000. Il cons. estensore Il Presidente bana pagl Sell "IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 Depositata in Cancelleria 3 5 0 1 . 14 FEB. 2001 . N A T S R 3 S oggi, I A 7 A ' - D T L 8 , , L - IL COLLABORATORE O E 1 A A S L 1 M DI D E L E I P DI CANCELLERIA O S E R S B N I P G I E N U G D S G E I A O L A T A S N I E O Z A O D O L T E P L T , I M E I R O I D R A D T S D I O E G E T R N E S E