Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
DEL POPOLATALIA02 6 74 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA UPREMA DI CASSAZIONE LA C Oggetto Conhotto de Fosporte SEZIONE TERZA CIVILE daven xart. 158900 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 12661/99 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE 12662/99 - Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI 14454/99 - Consigliere Dott. Italo PURCARO 14456/99 - Consigliere- 5524 Dott. Bruno DURANTE Cron. Rep. 849 ha pronunciato la seguente SENTENZA Ud. 06/11/00 sul ricorso proposto da: LT AS DI LT IE & C. S.n.c., in persona dell'amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, difesa dagli avvocati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PALMIGIANO GIULIO, PALMIGIANO MARIA GRAZIA, LONGONI RichiestasobB4 S o giusta delega in atti;
dal Sig.. per diritti L.
6. ricorrente 1 2 3 F F Z IL CANCELLIERE
contro
RG SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del LIRE 3000 CANCELLERIA liquidatore Franco Bordoni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 36, presso lo studio dell'avvocato 2000 1755 ANTONINO CATAUDELLA, che la difende unitamente CG073827 -1- "G073828 all'avvocato ANTONIO MANCUSO, con procura speciale del U O J E 3/2/2000; dott. Notaio Orsola Forino, in Milano Rilasciata copia legale al Sig. DE SANTIs REP.N.320; per diritti 4400014 1 1 8 6 of - controricorrente IL CANCELLERE nonchè
contro
DIRITT LA IA ASSIC SPA;
intimato e sul 2° ricorso n° 12662/99 proposto da: LT IE, titolare della omonima ditta impresa BE148304 di trasporti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIRE 2000 CANCELLER PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato DE SANCTIS MANGELLI, difeso dagli avvocati PALMIGIANO GIULIO, giusta delega in LONGONI PALMIGIANO MARIA GRAZIA, BE148305 LIRE 2000 atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
RG SRL IN LIQUDAZIONE, in persona del liquidatore BE148306 Franco BORDONI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIRE 2000 CANCELLERIA GRAMSCI 36, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO CATAUDELLA, che la difende unitamente all'Avvocato ANTONIO MANCUSO, con procura speciale del dott. Notaio BE148307 Orsola Forino in Milano 3/2/2000 REP. N.N.349; DIRITTI controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
LA IA ASSIC SPA;
-2- BE148303 - intimato e sul 3° ricorso n° 14454/99 proposto da: IA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente ' domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ET PAPARAZZO, che la difende unitamente all'avvocato LUCIO CRISPO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RG SRL IN LIQ, in persona del liquidatore Franco BORDONI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI, 36, presso lo studio dell'avvocato CATAUDELLA ANTONINO, che unitamente all'avvocato ANTONIO MANCUSO, speciale del dott. Notaio la difende con procura __ Orsola Forino in Milano, 3/2/2000 REP.N.320; controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
LT TRASP DI LT IE & C S;
intimato e sul 4° ricorso n 14456/99 proposto da: IA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ET PAPARAZZO, che la difende unitamente -3- all'avvocato LUCIO CRISPO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LIQUIDAZIONE, RG SRL IN in porsona del liquidatore Franco Bordíni, elettivamente domiciliato in ROMA via dei gramsci n.36, presso lo studio - dell'avvocato CATAUDELLA ANTONINO che unitamente all'avvocato ANTONIO MANCUSO, la difende con procura speciale del dott. Notaio Orsola Forino in Milano, 3/2/2000, Rep. N.320; - controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
LT IE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 405/99 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 20/1/1999, depositata il 23/02/99; RG. 1942+3568/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato GIULIO PALMIGIANI;
udito l'Avvocato ET PAPARAZZO;
udito l'Avvocato ANTONINO CATAUDELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso -4- per il rigetto di tutti i ricorsi. -5- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 3/7/80, RG s.r.l. conveniva, davanti al Tribunale di Milano, IE LT, titolare dell'omonima ditta individuale di autotrasporti, per sentirlo condannare al risarcimento del danno derivatole dalla parziale avaria delle merci inviate con un automezzo del convenuto alla LITOCARTOTECNICA ACCORSI S.a.s. Il convenuto resisteva alla domanda, eccependo fra l'altro il difetto di legittimazione dell'attrice, perché, a norma dell'art. 1689 c.c., l'azione risarcitoria nei confronti del vettore spettava non al mittente ma al destinatario. Chiedeva comunque e otteneva di poter chiamare in manleva il proprio assicuratore, ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A.. che dal canto suo contestava recisamente l'operatività della garanzia assicurativa. Con sentenza 14/2-31/5/84, l'adito Tribunale accoglieva la domanda della RG e rigettava la domanda di garanzia di LT, che gravava d'appello entrambi i capi della decisione. Con sentenza non definitiva del 16/7-16/12/86, la Corte d'Appello di Milano dichiarava il LT tenuto a risarcire la RG, affermando che a questa facesse capo il relativo diritto. E disponeva con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in ordine ad ogni altra questione. Avverso la predetta sentenza non definitiva il LT proponeva ricorso per cassazione e con sentenza 10 maggio 1989 n. 2136 la Corte Suprema affermava, in accoglimento della tesi principale del ricorrente, che la titolarità dell'azione risarcitoria spettava al destinatario e non al mittente RG e. conseguentemente, cassava con rinvio la decisione impugnata, dichiarando assorbite le argomentazioni difensive subordinate del ricorrente. Con sentenza 3/11-22/12/92, la Corte d'Appello di Milano affermava che la sentenza di rinvio non precludeva l'indagine sulla questione subordinata - ritenuta assorbita dai giudici di legittimità e quindi non esaminata -di una legittimazione derivativa della RG, per cessione del credito risar/citorio da parte della destinataria della merce, originaria titolare del diritto. E riteneva provata tale cessione, in forza di una scrittura privata fra RG e LITOCARTOTECNICA in data 16/3/81. nonché della corrispondenza scambiata nei giorni 12. 14 e 18 luglio 1979 direttamente fra il vettore LT e il mittente RG. Il LT proponeva a questo punto un nuovo ricorso per cassazione, lamentando che la corte di merito avesse pronunciato sulla questione di legittimazione, ormai coperta dal giudicato e che avesse comunque erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, che invece era stata proposta tempestivamente. Con sentenza 4 aprile 1995 n. 3943 la Corte suprema, dopo aver disatteso le censure sollevate dal ricorrente sulla ritenuta valida cessione del credito risarcitorio dal destinatario delle merci al mittente - così ribadendo la legittimazione attiva della RG accertava che l'eccezione di prescrizione era stata tempestivamente proposta. Cassava pertanto la decisione sul punto e rinviava per l'esame della fondatezza dell'eccezione nel merito. Il giudizio veniva riassunto prima dal LT e poi dalla RG, nel frattempo messa in liquidazione, che convenne il premio. ک من anche nella qualità di legale rappresentante della LT ه AUTOAS di LT IE & C. S.n.c., estendendo a tale società la domanda di condanna. Quest'ultima si costituiva, eccependo l'irritualità della sua chiamata in causa nel giudizio di rinvio. Si costituiva anche la IA ASSICURAZIONI s.p.a., già ITALIA ASSICURAZIONI, ribadendo le precedenti conclusioni. Riuniti i due giudizi la Corte di Appello ambrosiana, con sentenza 23 febbraio 1999. rigettava l'eccezione di prescrizione e confermava la pronuncia impugnata in punto di responsabilità, anche nei confronti della LT- AUTOAS, che condannava, in solido al LT. al pagamento, in favore della RG, delle spese di tutti i gradi di giudizio;
condannava inoltre la IA alle spese di quel giudizio di rinvio, in solido con gli altri soccombenti. Riteneva la Corte territoriale, per quanto ancora rileva: che correttamente la RG aveva esteso il giudizio di rinvio alla LT AS s.n.c., essendo quest'ultima successore a titolo universale di IE LT, che già era parte del giudizio come titolare della sua cessata impresa individuale;
che altrettanto correttamente il giudizio di rinvio era proseguito nei confronti del LT personalmente, trattandosi di responsabilità solidale con il conferitario;
che il giudizio di rinvio, una volta riconosciuta dalla Cassazione la tempestività dell'eccezione di prescrizione, era limitato all'esame della sua fondatezza nel merito, peraltro da escludersi, ai sensi dell'art. 2951 c.c.. atteso che il decorso dell'anno dalla riconsegna (anche parziale) della merce (11/7/79) era stato interrotto dalla notificazione dell'atto introduttivo (3/7/80); che tale conclusione non era stata contraddetta dalla formale dichiarazione di cessione del credito risarcitorio alla RG solo in data 16/3/81, dal momento che tale cessione "risultava comprovata anche dalla corrispondenza intrattenuta" nell'aprile 1979 inter partes, non contestata;
che, inoltre, essendo la IA estranea al rapporto vettore-mittente, le domande ed eccezioni dalla stessa formulate dovevano ritenersi inammissibili. ma le conclusioni di merito precisate dalla NI in adesione a quelle del LT (ritenute infondate) ne importavano la condanna alle spese. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione la LT AS s.n.c. (n. 12661/99) e LT IE (n. 12662/99), sulla base rispettivamente di tre motivi ciascuno, ai quali hanno resistito la RG e la IA con distinti controricorsi. quest'ultima proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi (n. 14454 e 14456/99), contrastati dalla RG con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie ed i ricorrenti principali anche note di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti tutti i ricorsi. principali ed incidentali, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. In secondo luogo, va esaminato con valore prioritario, dal punto di vista logico-giuridico, il primo motivo del ricorso della s.n.c. LT AS che denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c. e 2558 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito, contesta la sua chiamata nel secondo giudizio di rinvio, rivendicando la sua qualità di soggetto nuovo ed estraneo ai precedenti gradi del processo. La censura non può accogliersi, ancorché la motivazione svolta al riguardo nell'impugnata sentenza non sia appagante. Infatti la Corte ambrosiana ha convalidato la legittimazione della LT AS affermando testualmente: "Invero, come risulta documentalmente dimostrato agli atti della Borgraf, la LT Trasporti di LT LE & C. S.n.c., è stata costituita con atto a firme autenticate dal notaio D'Ippolito, di Saronno, tra registrato l'8/10/93 LE LT e AR LU AN ... e l'apporto del socio LT è consistito appunto nel conferimento della sua omonima impresa individuale. E quindi si è pacificamente realizzata l'ipotesi di successione nel processo a titolo universale prevista dall'art. 110 c.p.c.. perché l'impresa individuale si è estinta per effetto del conferimento nel nuovo soggetto collettivo, al quale peraltro sono state espressamente trasferite tutte le preesistenti passività del conferente... Dunque, il contraddittorio deve ritenersi correttamente esteso nel presente giudizio di rinvio alla LT Trasporti S.n.c., perché questa è successore a titolo universale di un soggetto, LE LT, che era già parte del giudizio, come titolare della sua cessata impresa individuale. Peraltro, per la natura individuale della sua cessata impresa commerciale, deve ritenersi corretta la prosecuzione del giudizio anche nei confronti di LE LT personalmente. Invero, dal momento che la persona fisica che eserciti un'impresa commerciale è illimitatamente responsabile dei debiti dell'impresa con tutti i suoi beni, anche dopo la cessazione dell'attività, il fatto che questa sia discesa dal conferimento nel nuovo soggetto collettivo non vale certo ad esonerare il conferente dalla responsabilità per le obbligazioni assunte, per le quali, ad avviso della corte. non può che rispondere in solido col conferitario, questi come successore a titolo universale e quegli come imprenditore cessato". Il ragionamento è errato perché, ove la società fosse successore a titolo universale della ditta individuale conferita, la condanna avrebbe dovuto pronunciarsi non in solido ma esclusivamente nei confronti della società, l'altro soggetto essendosi estinto. Ma la realtà è che, nella specie, si tratta di successione a titolo particolare per cui, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo, da un lato prosegue tra le parti originarie, dall'altro il successore può essere chiamato nel processo "e se le altre parti vi consentono, l'alienante рид essere estromesso" (art. 111, 2° co., c.p.c.). Nella sostanza, quindi, ben ha fatto il giudice di rinvio a mantenere nel giudizio ambedue i soggetti (ditta individuale conferente e società di persone successore a titolo particolare). ancorché la motivazione debba essere emendata e corretta nei sensi esposti (art. 384, 2° co., c.p.c.). м Chiarito quanto innanzi sul piano processuale, occorre passare у all'esame di quei motivi che investono il merito della pronuncia di rinvio e, cioè, i primi due motivi del ricorso di IE LT quale titolare dell'omonima impresa di trasporti e parte in giudizio fin dall'inizio (ricorso n. 12662/99) nonché il terzo motivo del ricorso della LT AS s.n.c. che "fa totalmente propri" i due motivi di cui sopra con i quali, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2951 e 2909 c.c., 383. 384 e 394 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito. si contesta, sotto diversi profili, la statuizione della Corte milanese di rigetto dell'eccezione di prescrizione. La censura è fondata. Premesso correttamente che nella specie il termine di prescrizione è di un anno ex art. 2951 c.c. decorrente dalla data di consegna. anche parziale, della merce trasportata (l'11/7/79) e che, a seguito della sentenza n. 3943/95 di questa Corte (che aveva accertato la contestata tempestività dell'eccezione di prescrizione). il compito del giudice di rinvio era limitato all'accertamento della fondatezza o meno, nel merito, di tale eccezione, il suddetto giudice ha ritenuto che la prescrizione del credito risarcitorio (ceduto dalla ACCORSI allaLITOCARTOTECNICA RG), che si sarebbe compiuta l'11/7/80, era stata certamente interrotta dalla notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio (3/7/80). Ed a fronte delle obiezioni degli attuali ricorrenti principali, la Corte milanese ha replicato di avere, "già con la sentenza 2164/92 sul punto della legittimazione derivativa di RG testualmente affermato che la ... cessione del credito risarcitorio del destinatario Lito Cartotecnica Accorsi in favore del mittente Borgraf «risultava comprovata, oltre che dalla scrittura autenticata del 16 marzo 1981 ... anche dalla corrispondenza intrattenuta nei giorni 12, 14 e 18 luglio 1979 tra le odierne parti in causa e dalla quale si evince che LT ha sempre considerato come propria interlocutrice diretta, in relazione al sinistro di cui si discute e al conseguente relativo danno, solo ed esclusivamente la Borgraf S.r.l.»". Ha aggiunto la suddetta Corte che "il Supremo Collegio, con la sentenza di rinvio, ha disatteso le censure all'affermata efficacia traslativa della dichiarazione del 16/3/81. Aggiungendo peraltro che la corte di merito aveva fondato il proprio convincimento, oltre che sul contenuto della dichiarazione contestata, anche sulla corrispondenza intercorsa direttamente fra le parti nei giorni 12, 14 e 18 luglio 1989, «fatto, quest'ultimo, in nessun modo contestato dal ricorrente»". Ed ha concluso che "ormai si è formato il giudicato anche sull'affermazione che Borgraf fosse titolare del credito risarcitorio già alla data di quella corrispondenza. E quindi con la notifica dell'atto di citazione ha utilmente interrotto la prescrizione". L'esposta motivazione, ancorché condivisa dal P.G., è errata. Va al riguardo premesso che, nel precedente giudizio di legittimità, il LT, al punto b) del secondo motivo di ricorso, aveva censurato la sentenza n. 2164/92 della Corte di Appello di Milano "per avere attribuito valore di cessione di credito alla dichiarazione con la quale la LITOCARTOTECNICA. dopo aver riconosciuto che la merce danneggiata era stata riparata a cura della società RG, aveva affermato che il risarcimento del danno competeva a quest'ultima". Ora questa Corte Suprema, con la sentenza n. 3943/95 ha così statuito: "La censura sub b) investe un apprezzamento di merito da parte del giudice di appello, che, in quanto adeguatamente motivato con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, si sottrae al sindacato di questa Corte, tanto più che il ricorrente piuttosto che indicare vizi inerenti alla motivazione della sentenza impugnata, pretende di sostituire all'accertamento del giudice di merito una propria difforme valutazione dei fatti fondata su una diversa interpretazione del documento, consistente nella dichiarazione in data 16 marzo 1981. Tutto ciò a prescindere dalla considerazione che la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento oltre che sul contenuto del citato documento anche sul contenuto della corrispondenza intrattenuta tra le parti nei giorni 12, 14 e 18 luglio 1979, fatto quest'ultimo in nessun modo censurato dal ricorrente". In altre parole, la S.C. ha ritenuto che la censura si infrangesse contro la motivazione circa l'efficacia cessoria della dichiarazione del 16/3/81 rilasciata dal destinatario LITOCARTOTECNICA ACCORSI alla RG;
ed ha aggiunto quasi con un obiter e, comunque, come elemento rafforzativo di tale conclusione, che il giudice del merito, per riconoscere la cessione del credito ,, UM..... risarcitorio tra le predette parti, si è avvalso, oltre che della citata scrittura, anche del contenuto della corrispondenza 12-14 luglio 1979, corrispondenza alla quale, tra l'altro, la società cedente era rimasta estranea. Rebus sic stantibus, è arduo affermare come la sentenza impugnata - che si era formato il giudicato sulla cessione del credito fin da luglio 1979; la realtà, sfuggita alla Corte di merito, è che il credito è stato ceduto con la dichiarazione del marzo 1981, atteso che alla sola corrispondenza del 1979 non è stata attribuita, né poteva esserlo, alcuna efficacia traslativa. Gli esposti motivi vanno, pertanto, accolti, e correlativamente anche il primo motivo dei ricorsi incidentali con cui la IA, pur con argomentazioni parzialmente diverse (infatti denuncia anche la violazione dell'art. 2704 c.c.), si duole che non sia stato rilevato che la cessione era avvenuta quando ormai il diritto di credito si era prescritto. Ma giunti a siffatta conclusione ritiene questa Corte che l'impugnata sentenza vada cassata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, poiché alla stregua dei principi giuridici esposti, l'eventuale giudice di rinvio dovrebbe limitarsi a rilevare che la RG ha azionato un diritto prescritto, non potendosi attribuire alcuna efficacia cessoria alla corrispondenza del luglio 1979, né quindi efficacia interruttiva della prescrizione alla citazione del 3/7/80. Si ravvisano pertanto i presupposti per una decisione della causa nel merito da parte di questa Corte, con rigetto dell'originaria domanda risarcitoria della RG. Tutti gli altri mezzi di censura (il 2° motivo del ricorso della LT AS, il 3° motivo del ricorso di IE LT ed il secondo motivo dei ricorsi incidentali della IA), in quanto - relativi alle spese, restano assorbiti. Trattandosi di cassazione senza rinvio, deve provvedersi anche sulle spese di tutti i precedenti giudizi (art. 385, 2° co., c.p.c.), che giusti motivi (costituiti dal particolare e tormentato iter processuale) inducono a compensare in toto fra tutte le parti.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il 1° motivo del ricorso n. 12661/99, accoglie i primi due motivi del ricorso n. 12662/99 nonché il 3° motivo del ricorso n. 12661/99 ed il primo dei ricorsi incidentali della IA ASSICURAZIONI s.p.a.: dichiara assorbiti tutti gli altri: cassa senza rinvio la sentenza impugnata e pronunciando nel merito, rigetta la domanda introduttiva della RG s.r.l. in liquidazione e compensa totalmente, fra tutte le parti, le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE fañan UC LB Depositata in Cancelleria FRECT Oggi, 23 FEB. 2001 IL CANC/ Concent RE 01 IL GAME Concetta Aramendola MAR. 2001 versates 330000 UTVICIO DE (lire Trecento tentonl Registrato in at 4 Serie 507 Dirigente Area Servici Il Responsabile Servizie Api diliziari 80000 (D.ssa AR Grazia D p. (Dr. M. RACCICHINY 330000 30MAR 2 A M O RATE 75 R I D