Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
A N A I L A O IT L 4 L 7 A O 3 IC B . E N L B , E B 1 N U 9 O P 9 I 1 Z E - 1 A 1 R - A T 1 S P I 2 I . G E D L R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 E 3 A C D I 0 2 973 /0 1 E D E 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T U 4 I Oggetto N . E G T Danno da cose in custodia S T E E (art. 2051 c.c.) - Sentenza R N A equitativa del giudice di pace. . T Ricorribilità in cassazione S I ( "per violazione di legge ordinaria Composta dagli Il lagi trati. Esclusione R.G.N. 12800/98 Dott. Ugo - Presidente FAVARA Consigliere Dott. Bruno DURANTE Cron.6221 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Ud.17/10/00Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI LL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MAR DELLA CINA 304, presso lo studio dell'avvocato с т GIOVANNI NAPPI, che la difende anche disgiuntamente р all'avvocato PIER ALBERTO BIRESSI, giusta delega in у atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA GORGONE CARLO, 174, presso 10 studio dell'avvocato DELLA BUFALOTTA SILVIA CIFONE, che 10 difende anche disgiuntamente 2000 all'avvocato LEANDRO DI CINTIO, giusta delega in atti;
1633 controricorrente avversO la sentenza n. 30/98 del Giudice di pace di GRUMELLO DEL MONTE, emessa e depositata 1'01/04/98 (R.G. 618/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Silvia CIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Grumello del Monte (BG), in accoglimento della domanda di CA GO che aveva chiesto di essere risarcito del danno di L. 250.100 subito a causa di in- filtrazioni provenienti dalla terrazza a livello dell'appartamento soprastante il proprio, ha condannato CA CO al pagamento di L. 250.000, oltre all'IVA ed alle spese processuali anticipate dall'attore per la consulenza tecnica d'ufficio (L. 1.748.451). Ha rilevato il giudice di pace che, contrariamente B a quanto ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio con la prima relazione, dagli ulteriori accertamenti svolti dal medesimo in esito alla constatazione che i lavori 2 intento eseguiti non avevano risolto il problema delle macchie di umidità, era risultato che le predette mac- chie non costituivano effetto di esalazioni provenienti dai bagni degli appartamenti sottostanti, ma di infil- trazioni d'acqua nel terrazzo a livello della convenu- ta, verosimilmente all'altezza dello zoccolino sistema- to lungo il bordo interno Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Ca- milla CO sulla base di due motivi, cui CA Gorgo- ne resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo è dedotta omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per avere il giudice di pace arbitrariamente ritenuto che le macchie di umidità nell'appartamento п в р и del GO fossero state causate da infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo della CO, in con- trasto con quanto ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio con la prima relazione, le cui conclusioni non erano state smentite dalla seconda, con la quale venivano sostanzialmente prospettate mere ipotesi di ulteriore approfondimento. Si afferma che, essendo sta- to travisato il risultato della consulenza, sono state anche violate le norme in materia di valutazione degli 3 elementi di prova ed è stata omessa l'enunciazione "della regola di diritto applicata in via di equità".
1.2. Col secondo motivo è denunciata, per le stesse ragioni, nullità della sentenza in riferimento all'art. c.p.c.: con la prima relazione il c.t.u. 360, n. 4, raveva infatti, escluso "un danno diretto a carico del pluviale di proprietà CO", ritenendo equo che il danno fosse risarcito da tutti i condomini in base ai valori millesimali.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che, non ecceden- do il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha necessariamente deciso secondo equità (quand' anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto secondo conforme all'equità), a norma dell'art. 113, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche ap- comma, portate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si н и tratta di equità “sostitutiva" della regola di diritto, в и Л in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di mi- nor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concorde- mente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus). 4 Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (dopo l'arresto di Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716), per quanto concerne il diritto sostan- ziale unico limite del giudizio di equità escluso an- che quello rappresentato dal rispetto dei principi re- golatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento - è costituito dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. La sentenza equitativa del giudice di pace può essere, dunque,impugnata con ri- corso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questi limiti. Al di là fuori di tali due ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configu- rabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che pre- suppone un giudizio secondo diritto. E' stato anche chiarito che "per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insa- nabile contraddittorietà della motivazione, tale da au- 5 torizzare la conclusione che la sentenza non sia moti- vata (in contrasto col precetto di cui al primo comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nulli- tà della sentenza per violazione anche della norma pro- cessuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibilità della denuncia del vizio in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.". Resta, invece, fermo il dovere del giudice di pace di rispettare le norme processuali anche nelle cause deci- se secondo equità.
3. Nella specie, la ricorrente prospetta un'insussistente violazione di norme processuali, posto che il giudice di pace ha semplicemente proceduto all'apprezzamento delle risultanze probatorie (in par- ticolare, della seconda relazione del consulente tecni- co d'ufficio) con valutazione di fatto, sindacabile so- lo in quanto si risolva trattandosi di sentenza pro- - nunciata secondo equità in una sostanziale mancanza - di motivazione. Il che va radicalmente escluso, avendo il giudice di pace chiarito che, benché non fosse stato accertato il punto esatto nel quale si verificavano le infiltrazioni che davano origine alle macchie di umidi- tà, era comunque certo che esse avvenivano attraverso 6 il “terrazzo di esclusiva proprietà della convenuta". La ratio decidendi equitativa posta a fondamento della decisione è, pertanto, assolutamente chiara.
4. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese, che liquida in L.10.800. oltre a L. 900.000 per onorari. Roma, 17 ottobre 2000 Il sidente L'estensore вершко Uyg. JavazenAnmerkung CANCELLIERE C1 Giovanni IS Depositata in Cancelleria Oggi, 1 1 MAR. 2001 G. ... tista 4 ) 7 O E 3 . L C L N O A , B 1 P E 9 I 9 E D 1 - N 1 E O 1 I - C Z I 1 A 2 D R . U T L I S I 9 G G 3 E E E R N 6 . A T 4 D . S E I T ( T T N R E A S E 7