Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 23505
CASS
Sentenza 22 aprile 2004

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Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione stabilito dall'art. 4-bis, comma primo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) sussiste anche per i delitti tentati "commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", in quanto anche quelli rimasti allo stadio del tentativo punibile sono tecnicamente dei "delitti", a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti individuati con l'espressa indicazione delle norme incriminatrici, per i quali il citato divieto non opera in caso di semplice tentativo.

Commentario1

  • 1Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 23505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23505
Data del deposito : 22 aprile 2004

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