Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione stabilito dall'art. 4-bis, comma primo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) sussiste anche per i delitti tentati "commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", in quanto anche quelli rimasti allo stadio del tentativo punibile sono tecnicamente dei "delitti", a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti individuati con l'espressa indicazione delle norme incriminatrici, per i quali il citato divieto non opera in caso di semplice tentativo.
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 23505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23505 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 22/04/2004
1. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1965
3. Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 035662/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO BAIDO GAETANO, N. IL 08/09/1968;
avverso ORDINANZA del 10/07/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA G. F., il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di sorveglianza di Bologna respinse la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Lo Baido Gaetano osservando, a sostegno di tale decisione, che, essendo stato condannato, il richiedente, per tentata estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, in quanto commessa avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis, operava, in assenza di collaborazione ex art. 58 ter dell'ordinamento penitenziario o di condizioni che la rendessero inesigibile, il divieto di concessione dei benefici penitenziari previsto dall'art. 4 bis. comma 1, prima parte, del citato ordinamento;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del Lo Baido, lamentando come illegittima tanto la ritenuta operatività, in ipotesi di delitto solamente tentato, della restrittiva disciplina dettata dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, quanto la ritenuta insussistenza, in concreto, delle condizioni in cui il divieto previsto da detta norma avrebbe potuto essere superato, assumendosi, a quest'ultimo riguardo, che sarebbe stata da escludere l'attualità di collegamenti del Lo Baido con la criminalità organizzata e che, in ogni caso, come emergeva dalla motivazione della sentenza di condanna, la sua limitata partecipazione alla vita del sodalizio criminoso denominato "Cosa nostra" non gli avrebbe consentito alcuna possibilità di utile collaborazione con l'autorità, quale richiesta dall'art. 58 ter dell'ordinamento penitenziario;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'art. 4 bis, comma 1, prima parte, dell'ordinamento penitenziario prevede, per quanto qui interessa, che il divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti di condannati non "collaboranti" ex art. 58 ter operi anche nel caso di "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo (cioè l'art. 416 bis c.p. - N.d.R.) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste"; condizioni, queste, nelle quali è configurabile la circostanza aggravante prevista, con identica formulazione, dall'art. 7, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in legge 17 luglio 1991 n. 203; e poiché
anche quelli rimasti allo stadio del tentativo punibile sono tecnicamente dei "delitti", appare evidente, ad avviso del collegio, come la suddetta espressione, nella sua genericità, non possa che riferirsi anche ad essi;
e ciò a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti che, sempre nell'ambito dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, sono "individuati con l'espressa indicazione delle norme incriminatrici", per i quali, come più volte è stato, in effetti, affermato nella giurisprudenza di questa Corte (richiamata anche nel ricorso), il divieto di concessione dei benefici è escluso in caso di semplice tentativo (Cass. 1^, 20 maggio - 23 luglio 1993 n. 2417, Scialpi, RV 195511; Cass. 2^, 13 giugno - 10 luglio 2001 n. 28765, PM in proc. Di Dio, RV 220330);
- che, pertanto, correttamente è stata ritenuta, nella specie, l'operatività della restrittiva disciplina prevista dalla norma in discorso;
- che, quanto alla ritenuta insussistenza delle condizioni atte a consentire il superamento del divieto di concessione dei benefici, le proposte censure si sostanziano in valutazioni di mero fatto, prospettate in contrapposizione a quelle espresse, in modo adeguatamente argomentato e, comunque, non "manifestamente illogico", dal tribunale di sorveglianza, per cui esse non possono trovare accoglienza alcuna in questa sede;
- che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere respinto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004