CASS
Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13417 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CA avverso l’ordinanza del Tribunale di CA in data 30/10/2025 nei confronti di AN EB RI n. a CA l’1/6/1979 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NN RI De NT;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma dell’Avv. Perrone in data 05/03/2026, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 13417 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/03/2026 2 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di CA ha rigettato l’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del G.i.p. che, in data 11/07/2025, aveva applicato a AN EB RI la misura degli arresti domiciliari, previa riqualificazione delle originarie ipotesi di peculato alla stessa ascritte nella fattispecie di truffa aggravata. Il Tribunale del riesame, dopo aver ravvisato l’interesse a ricorrere del pubblico ministero in considerazione dei diversi termini di durata della misura cautelare in relazione ai reati di cui agli artt. 314 e 640, primo e secondo comma, cod. pen., ha rigettato l’appello condividendo la qualificazione dei fatti alla stregua del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato effettuata dal G.i.p. emittente la misura. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CA, deducendo la violazione di legge e l’omessa motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti alla stregua del delitto di truffa ai danni dello Stato. Secondo il pubblico ministero impugnante il sistema illecito di prenotazione e pagamento in nero delle prestazioni intramoenia dei medici ospedalieri indagati avveniva alla luce del sole con la piena consapevolezza e la partecipazione attiva del personale dell’ufficio ALPI, che inviava direttamente ai dirigenti medici interessati gli utenti che ivi si recavano per la prenotazione e il pagamento. Da tanto consegue l’impossibilità di configurare gli artifizi e raggiri in quanto l’occultamento del reale ammontare delle prestazioni e le falsità delle registrazioni configurano artifizi postumi rispetto alla consumazione del delitto di peculato, funzionali ad indurre in errore eventuali organismi di controllo onde evitare il riscontro di incongruenze contabili. Anche con riguardo al dolo, il ricorrente sostiene che il personale dell’ufficio ALPI contribuiva scientemente al sistema illecito volto alla massimizzazione dei profitti dei dirigenti medici in servizio di intramoenia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. La giurisprudenza di legittimità con indirizzo consolidato ritiene che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, preordinato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, qualora ad essa non consegua alcuna utilità in ordine alle richieste dello stesso pubblico ministero, posto che nel nostro ordinamento non esiste un interesse meramente teorico e formale all'esattezza della decisione (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860-01). Si è, inoltre, chiarito che sussiste l'interesse concreto e attuale dell'interessato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489-01; Sez. 6, n. 46387 3 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481-01; Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, Abdelaziz, Rv. 284357-02). 2. Nella specie il Tribunale del riesame, investito dell’appello con cui il pubblico ministero si doleva esclusivamente dell’avvenuta riqualificazione dei fatti contestati quali peculato alla stregua del delitto di truffa ai danni dello Stato, ha ravvisato l’interesse all’impugnazione con riguardo alla differente durata dei termini di custodia cautelare per i due diversi titoli. Gli stessi giudici della cautela a pag. 2, dopo aver rigettato nel merito le censure dell’appellante, hanno dato atto che l’indagata AN, sottoposta agli arresti domiciliari dal G.i.p. con l’ordinanza genetica, era stata nelle more scarcerata ed assoggettata alla misura interdittiva della sospensione dal servizio per mesi dodici. Il pubblico ministero, in sede di ricorso, ha reiterato la censure in punto di qualificazione giuridica senza, tuttavia, argomentare in ordine all’interesse all’impugnazione che in sede cautelare deve avere ad oggetto profili strettamente attinenti il mantenimento, la modifica o l’imposizione di una misura cautelare, oltre a rivestire i caratteri della concretezza e dell'attualità in quanto con l’impugnazione la parte deve perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018-01). La medesima giurisprudenza ha riconosciuto che, in tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, perché connotato da carenza di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in parziale accoglimento dell'originaria istanza, abbia applicato una misura cautelare meno gravosa di quella richiesta, nel caso in cui sia intervenuto nelle more un ulteriore provvedimento di attenuazione del vincolo cautelare originariamente imposto, divenuto "medio tempore" definitivo (Sez. 3, n. 10240 del 11/01/2024, Sparma, Rv. 286099-01). Conclusivamente, nel caso a giudizio la questione relativa alla qualificazione giuridica della condotta prospettata dal ricorrente non ha alcuna pratica incidenza sulla misura in atto nei confronti dell’indagata né il ricorrente ha svolto alcuna contraria deduzione al riguardo sicché deve dichiararsi l’inammissibilità della proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 18 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN RI De NT RE EG
udita la relazione del Cons. NN RI De NT;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma dell’Avv. Perrone in data 05/03/2026, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 13417 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/03/2026 2 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di CA ha rigettato l’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del G.i.p. che, in data 11/07/2025, aveva applicato a AN EB RI la misura degli arresti domiciliari, previa riqualificazione delle originarie ipotesi di peculato alla stessa ascritte nella fattispecie di truffa aggravata. Il Tribunale del riesame, dopo aver ravvisato l’interesse a ricorrere del pubblico ministero in considerazione dei diversi termini di durata della misura cautelare in relazione ai reati di cui agli artt. 314 e 640, primo e secondo comma, cod. pen., ha rigettato l’appello condividendo la qualificazione dei fatti alla stregua del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato effettuata dal G.i.p. emittente la misura. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CA, deducendo la violazione di legge e l’omessa motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti alla stregua del delitto di truffa ai danni dello Stato. Secondo il pubblico ministero impugnante il sistema illecito di prenotazione e pagamento in nero delle prestazioni intramoenia dei medici ospedalieri indagati avveniva alla luce del sole con la piena consapevolezza e la partecipazione attiva del personale dell’ufficio ALPI, che inviava direttamente ai dirigenti medici interessati gli utenti che ivi si recavano per la prenotazione e il pagamento. Da tanto consegue l’impossibilità di configurare gli artifizi e raggiri in quanto l’occultamento del reale ammontare delle prestazioni e le falsità delle registrazioni configurano artifizi postumi rispetto alla consumazione del delitto di peculato, funzionali ad indurre in errore eventuali organismi di controllo onde evitare il riscontro di incongruenze contabili. Anche con riguardo al dolo, il ricorrente sostiene che il personale dell’ufficio ALPI contribuiva scientemente al sistema illecito volto alla massimizzazione dei profitti dei dirigenti medici in servizio di intramoenia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. La giurisprudenza di legittimità con indirizzo consolidato ritiene che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, preordinato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, qualora ad essa non consegua alcuna utilità in ordine alle richieste dello stesso pubblico ministero, posto che nel nostro ordinamento non esiste un interesse meramente teorico e formale all'esattezza della decisione (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860-01). Si è, inoltre, chiarito che sussiste l'interesse concreto e attuale dell'interessato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489-01; Sez. 6, n. 46387 3 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481-01; Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, Abdelaziz, Rv. 284357-02). 2. Nella specie il Tribunale del riesame, investito dell’appello con cui il pubblico ministero si doleva esclusivamente dell’avvenuta riqualificazione dei fatti contestati quali peculato alla stregua del delitto di truffa ai danni dello Stato, ha ravvisato l’interesse all’impugnazione con riguardo alla differente durata dei termini di custodia cautelare per i due diversi titoli. Gli stessi giudici della cautela a pag. 2, dopo aver rigettato nel merito le censure dell’appellante, hanno dato atto che l’indagata AN, sottoposta agli arresti domiciliari dal G.i.p. con l’ordinanza genetica, era stata nelle more scarcerata ed assoggettata alla misura interdittiva della sospensione dal servizio per mesi dodici. Il pubblico ministero, in sede di ricorso, ha reiterato la censure in punto di qualificazione giuridica senza, tuttavia, argomentare in ordine all’interesse all’impugnazione che in sede cautelare deve avere ad oggetto profili strettamente attinenti il mantenimento, la modifica o l’imposizione di una misura cautelare, oltre a rivestire i caratteri della concretezza e dell'attualità in quanto con l’impugnazione la parte deve perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018-01). La medesima giurisprudenza ha riconosciuto che, in tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, perché connotato da carenza di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in parziale accoglimento dell'originaria istanza, abbia applicato una misura cautelare meno gravosa di quella richiesta, nel caso in cui sia intervenuto nelle more un ulteriore provvedimento di attenuazione del vincolo cautelare originariamente imposto, divenuto "medio tempore" definitivo (Sez. 3, n. 10240 del 11/01/2024, Sparma, Rv. 286099-01). Conclusivamente, nel caso a giudizio la questione relativa alla qualificazione giuridica della condotta prospettata dal ricorrente non ha alcuna pratica incidenza sulla misura in atto nei confronti dell’indagata né il ricorrente ha svolto alcuna contraria deduzione al riguardo sicché deve dichiararsi l’inammissibilità della proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 18 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN RI De NT RE EG