Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2004, n. 40823
CASS
Sentenza 7 luglio 2004

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La nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622), nel testo introdotto dall'art.1 D.Lgs. 11 aprile 2002 n.61, non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma si pone in rapporto di continuità normativa con la fattispecie previgente, determinando una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs., che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione dei giudici di merito che aveva assolto gli imputati dal reato ex art. 2621 cod. civ. perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato anzichè di procedere ad accertamento al fine di stabilire se l'originaria condotta contestata contenesse o meno tutti gli elementi richiesti dalla nuova normativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2004, n. 40823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40823
    Data del deposito : 7 luglio 2004

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