Sentenza 7 luglio 2004
Massime • 1
La nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622), nel testo introdotto dall'art.1 D.Lgs. 11 aprile 2002 n.61, non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma si pone in rapporto di continuità normativa con la fattispecie previgente, determinando una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs., che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione dei giudici di merito che aveva assolto gli imputati dal reato ex art. 2621 cod. civ. perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato anzichè di procedere ad accertamento al fine di stabilire se l'originaria condotta contestata contenesse o meno tutti gli elementi richiesti dalla nuova normativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2004, n. 40823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40823 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
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408 23 /04 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/07/2004
SENTENZA
N 11961 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. PROVIDENTI FRANCESCO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. FERRUA GIULIANA
N. 023826/2003 2. Dott.SICA GIUSEPPE
" 3. Dott. ROTELLA MARIO
4. Dott. MARASCA GENNARO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di MILANO
nei confronti di:
N. IL 16/06/1942 1) EA ST
N. IL 05/10/1947 2) CA MI DR
avverso SENTENZA del 27/01/2003
TRIBUNALE di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SICA GIUSEPPE
Udito il Procuratore Generale in persona del12."Decorielle Framesce Meure
che ha concluso per .. . per prescrizione per Predan;
a.c.n.
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Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit A difensor (Avv. Foledici Eurice Egidio ☑
RITENUTO IN FATTO.
IL TRIBUNALE DI Milano, in data, 27 gennaio 2003, assolveva EA
ST e CA MI DR, dal reato di cui agli articoli 2621 e 2640 C.C., perché in concorso tra di loro, il primo quale
Presidente del Consiglio di Amministrazione e il secondo quale componente dello stesso, avevano falsificato i bilanci di esercizio della SIM, per gli anni dal 1989 al 1995 (capo B), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dichiarava, inoltre, non doversi procedere nei confronti di HE
AO, CA MI DR, EA ST,
ON ME, RT RI e CH ND, con riguardo ai reati di cui ai capi N ed R (delitto di cui agli articoli 4, lett. legge 516\1982, 110
C.P., 8 legge n. 4\1929), per avere evaso l'imposta sui redditi e sull'IVA, al fine di consentire a terzi l'evasione, redigendo false dichiarazioni annuali relative alla Residenza dei Giardini SpA) ed U (delitto di cui agli articoli 646,
81 nn. 7 e 11 C.P., per essersi appropriati di somme della predetta società,
delle quali avevano il possesso), per essere i reati estinti per prescrizione.
Con riguardo al reato di cui al capo U), riteneva che l'imputazione coatta dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 C.P., fosse stata contestata dal P.M. Bella richiesta 25\11\1998, quando già il reato era estinto. Si n t
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II CA, ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 569 cpp., denunciando inosservanza ed erronea applicazione ex articolo 606, lett. B) cpp., degli articoli 2621 e 2622 C.C., contestando la decisione del tribunale che aveva ritenuto i fatti relativi alla Parin Sim S.pA., ascritti nel capo B)
dell'imputazione, rientranti nell'art. 2621 C.C. sulla base di una ritenuta abolitio criminis, anziché di una successione di leggi. Secondo il ricorrente, vi era, invece, continuità normativa tra le due fattispecie previste dall'art. 2621
C.C., per cui, nei suoi confronti avrebbe dovuto essere applicata la nuova disciplina, più favorevole, previa verifica che nella contestazione in fatto,
come da imputazione, fossero contenuti gli elementi della nuova formulazione del reato.
Alla stessa soluzione doveva pervenirsi per quanto riguardava il novellato art. 2622 C.C..
Pertanto, nei suoi confronti non poteva essere pronunciata sentenza di estinzione del reato per prescrizione, alla quale aveva espressamente rinunciato e il capo della sentenza doveva essere annullato.
Lamenta ancora, il ricorrente, inosservanza dell'art. 606, lett. C) cpp., in relazione agli articoli 489, 129 e 429 cpp., con violazione dell'art. 178, lett. C)
cpp., abnormità della sentenza di assoluzione per la mancata riformulazione da parte del P.M. con riguardo alle soglie di rilevanza penale introdotte dalla novella. Sin Contesta il presupposto di applicazione della formula assolutoria ex art.129
cpp., applicabile solo in dibattimento.
Nella specie, invece, non vi era stata apertura del dibattimento e la sentenza doveva essere considerata come pronuncia predibattimentale, per cui
-stante la comprovata opposizione della sua difesa e del P.M.< con riguardo al capo B) doveva essere annullata, essendo diritto dell'imputato di avere, in contraddittorio, una pronuncia nel merito.
Se, poi, non fosse considerata come predibattimentale, la sentenza doveva pur sempre essere annullata, in quanto l'art. 129 cpp., trovava applicazione solo in relazione al giudizio tecnico, nel quale il tribunale avrebbe potuto accertare la ricorrenza o meno delle soglie di punibilità.
Conseguentemente, il tribunale aveva violato il diritto dell'imputato, con conseguente nullità della decisione.
Quindi, il tribunale avrebbe dovuto ritenere nullo il decreto con il quale era stato disposto il giudizio, per violazione degli articoli 429.1, lett. c) e 429.2
cpp., e rimettere gli atti al P.M. per la sua corretta riformulazione.
Ricorre anche il P.M. presso il tribunale di Milano deducendo violazione di legge.
Infatti, la decisione, secondo il ricorrente, era in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in quanto sussisteva continuità
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normativa tra la disciplina dell'art. 2621 C.C. e quella introdotta dalla novella del 2002, sia sotto il profilo della omogeneità strutturale e dell'interesse protetto, sia sotto il profilo del dolo.
Né rilevava che nell'imputazione non fossero stati esplicitamente contestati gli elementi specializzanti richiesti dalla novella, con particolare riguardo alle soglie di punibilità, la cui ricorrenza avrebbe dovuto essere accertata, n sede dibattimentale, sulla base dei dati acquisiti a seguito di consulenza tecnica già disposta dal P.M..
La verifica era doverosa avendo uno degli imputati rinunciato alla declaratoria di prescrizione, già intervenuta.
Con note difensive depositate in data 18\6\2004 il difensore di EA,
deduceva l'infondatezza del ricorso del P.M., il quale non aveva indicato le norme che si assumevano violate.
In ogni caso, il tribunale, pur aderendo alla tesi dell'abrogazione, aveva valutato la posizione del EA, evidenziando come non fosse stato fatto, nell'imputazione, alcun riferimento alle soglie di punibilità, sulle quali l'imputato non aveva potuto difendersi.
Quindi, correttamente, il tribunale aveva ritenuto che i fatti addebitati si ponevano fuori dell'illecito penale.
Perciò, il ricorso del P.M. era infondato, in quanto non era possibile ricorrere alla consulenza tecnica del P.M, ma occorreva, ai fini del decidere, fare
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riferimento all'originale capo di imputazione nel quale avrebbero dovuto essere esplicitati tutti i requisiti di illiceità della fattispecie.
In ogni caso, il reato era prescritto alla data del giugno 2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Va precisato, preliminarmente, che diversamente da quanto sostenuto dal
CA, relativamente al capo B) della rubrica non è intervenuta declaratoria di prescrizione, ma il tribunale ha ritenuto che i fatti di falsificazione dei bilanci della Parin SIM SpA negli anni 1989-1995, decritti in termini di falsificazione fraudolenta, non fossero più previsti come reato, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.61\2002.
Nel merito, la decisione contrasta con la giurisprudenza consolidata di questa
Corte (Sez. Un. n. 25887\03, Giordano;
Sez. V, n. 15\10\2002, n.1044,
Tosetti; 815\2002, Torrenti;
21\5\2002, n. 692, Fabbri) secondo la quale,
invece, sussiste continuità normativa tra la fattispecie, prevista dal previgente art. 2621 C.C. e quella introdotta dal decreto n. 61\2000, sia sotto il profilo della omegenietà strutturale e dell'identità dell'interesse protetto, da individuarsi sempre nella tutela della veridicità delle scritture sociali (e, in particolare dei bilanci), come bene essenziale per la correttezza dei rapporti all'interno della società e di questa nei confronti dei terzi, sia sotto il profilo del
Sim dolo, i cui caratteri di specificità e di intenzionalità vengono soltanto più
puntualmente ribaditi e rafforzati nell'attuale formulazione del precetto.
Pertanto, non rileva che, nell'imputazione non risultino esplicitamente contestati gli elementi specializzanti introdotti dalla novella, con riguardo alle soglie di punibilità, in quanto la relativa verifica del loro superamento costituisce apprezzamento di merito da effettuare in sede dibattimentale,
sulla base dei dati contenuti nell'imputazione stessa.
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Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 25887\03, Giordano), occorre tener conto del momento di giudizio in cui interviene la successione di norme,
per cui la diversità del momento processuale può portare ad applicazioni diverse. Infatti, poiché nel caso di abolizione parziale di una norma la nuova fattispecie risulta confermativa della precedente nei limiti in cui tra le due sussiste coincidenza, occorre procedere ad un accertamento al fine di stabilire se l'originaria condotta contestata contenga o meno tutti gli elementi nuovi richiesti.
I tribunale avrebbe dovuto, quindi, procedere al relativo accertamento e non pronunciare declaratoria perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Sian 7
Ciò premesso, rilevato che nella specie, non ricorrono le condizioni per pronunciare sentenza di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129.2
cpp.,come risulta dalla stessa decisione, non sussistendo l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato, per la mole imponente di elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari (informative di P.G., verbali di sequestro;
relazioni e informative Consob;
relazione dell'ispezione straordinaria della
Parin Fiduciaria SpA, consulenze tecniche, sommarie informazioni testimoniali acquisite) essendo decorsi i termini massimi di prescrizione introdotti dalla novella, va emessa la relativa declaratoria nei confronti di
EA ST.
Viceversa, la sentenza va annullata con rinvio, nei confronti del CA
MI DR che aveva espressamente rinunciato, in prevenzione, alla prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EA
ST, per essere il reato estinto per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA MI
DR, con rinvio al tribunale di Milano, per il giudizio.
Roma, 7 luglio 2004.
il presidente il consigliere estensore
DEPOSITATA CANCELLERIA IN
adgi 2:0011.2004
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise