Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S0 14 1 3 /0 1 EZICE LIVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.11003/98 Dott. Massimo GENGHINI Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO Cron. 3036Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 20/11/00 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. -IL-SOLE 24 OREsul ricorso proposto da: perdiritti L. 3000. 1 FEB. 2001 AR LV, elettivamente domiciliata in Roma, IL CANCELLIERE via Francesco de Sanctis n. 4/13, presso l'avv. Giampaolo Petti, che la rappresenta e difende giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente
contro
CG408326 ISTITUO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- INPS- in persona del Presidente pro tempore in carica, prof. domiciliato in ing. Giovanni Billia, elettivamente Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Giorgio Starnoni e Mario Passaro, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
4761 intimato avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 24 settembre 1997-19 marzo 1998, n. 5457, RGAC n. 50750 $ del 1994, cron. 11728. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza 24 settembre 1997-19 marzo 1998, il Con Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da LL LV avverso la sentenza del locale Pretore che aveva riconosciuto il suo diritto all'assegno di invalidità a far data dal gennaio 1993 a cinque anni di distanza dalla richiesta in sede amministrativa) compensando tuttavia le spese del giudizio di primo grado. I giudici di appello osservavano che il richiamo al concetto di equità, contenuto nella sentenza del Pretore, era di per sè sufficiente a giustificare la decisione di compensazione delle spese. Avverso tale decisione la LL propone ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo. L'INPS ha depositato solo procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 codice di procedura civile, dell'art. 149 disp. att. codice di procedura civile, con riferimento all'art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile e conseguente erronea e contraddittoria motivazione. La ricorrente censura la statuizione di 3 compensazione delle spese processuali contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma, osservando che la stessa si pone in contrasto con il principio della soccombenza. La ricorrente sottolinea che il diritto alla prestazione in suo favore è stato riconosciuto, seppur con decorrenza diversa e successiva da quella richiesta con la domanda amministrativa (dal gennaio 1993). La ricorrente rileva che i giudici di appello non avrebbero preso in considerazione il comportamento processuale tenuto dall'Istituto e il disposto dell'art. 149 disp. att. codice di procedura civile, relativo alla sopravvenienza delle condizioni invalidanti dopo la chiusura del procedimento amministrativo ("Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento // amministrativo che di quello giudiziario”). ilNella specie, osserva ancora la ricorrente, superamento della soglia di invalidità richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto 4 alla prestazione richiesta, si era perfezionato anni dopo la presentazione della domanda all'INPS (in data 3 giugno 1988), ben oltre la chiusura della procedura amministrativa (settembre 1988), ma comunque prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado. Sicchè, se, da un lato, poteva dirsi giustificata la reiezione della domanda in sede amministrativa e la resistenza dell'Istituto all'accoglimento "ab origine" del diritto alla prestazione, d'altra parte, il lasso di tempo intercorso e la possibilità di un successivo riconoscimento in sede amministrativa non escludevano affatto la indispensabilità del giudizio. Sulla base di tali premesse, la ricorrente rilevava che vi erano tutte le condizioni previste codice di procedura civile, perdall'art.92 derogare parzialmente il criterio della soccombenza, e porre le spese, almeno in parte, a carico dell'Istituto soccombente. Il ricorso è infondato. La norma eccezionale di cui all'art. 152 disp. att. codice di procedura civile, in forza della quale, soccombente -le cui pretese non risultano R nelle cause previdenziali, il lavoratore 5 manifestamente infondate e temerarie- non può essere condannato alle spese del giudizio, non importa affatto l'abrogazione del potere discrezionale previsto dall'art. 92 codice di procedura civile, non escludendo che, nell'ipotesi in cui il lavoratore sia invece vittorioso, possa procedersi alla compensazione, anche totale, per giusti motivi (da questa derivando non una condanna, sia pure parziale, del lavoratore al pagamento delle spese, ma solo la negazione del suo diritto ad ottenere il rimborso di quelle da lui sostenute). infatti, principio consolidato in Costituisce, giurisprudenza che il sindacato di questa Corte in tema di regolamento delle spese processuali è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi, la cui indicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e sfugge al controllo di 6 legittimità di questa Corte, sempreché a giustificazione della disposta compensazione non siano addotte ragioni illogiche o erronee (Cass. 14 giugno 1999 n. 5909). In una recente decisione, questa Corte (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli comma terzo, 38 e 3 della articoli 24, Costituzione, degli articoli 91 e 92 codice di procedura civile, nonché dell'art. 152 disp. att. codice di procedura civile, nella parte in cui consentono al giudice di merito di compensare parzialmente о per intero le spese processuali sopportate dai pensionati o assicurati in giudizi di natura previdenziale ○ assistenziale anche in caso di completa vittoria. Tali norme, ha osservato questa Corte, non si pone in contrasto con l'esigenza di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ○ più in generale i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita né da origine ad ingiustificate disparità di trattamento tra lavoratori. Infatti, da una valutazione complessiva della normativa delle spese 7 processuali nelle controversie di cui si tratta emerge che la natura e le specifiche finalità delle prestazioni per le quali esse sono instaurate ricevono ampia considerazione non solo nel particolare regime di favore previsto dall'art. 152 disp. att. codice di procedura civile, previsto per il caso di soccombenza del lavoratore, ma altresì nella possibilità, riconosciuta agli assistiti dall'art. 446 codice di procedura civile, di avvalersi delle prestazioni offerte dagli istituti di patronato - che, fra i loro compiti istituzionali, annoverano anche l'assistenza in sede giudiziaria- nonché nella facoltà, per i non abbienti, di usufruire del gratuito patrocinio (così Cass. 27 aprile 2000 n. 5390). Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio, non avendo l'Istituto svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di and fladr questo giudizio. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE levanian farghini 8 Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 3 3 5 0 1 - 1 FEB. 2001 . . N A T S R oggi, 3 S A 7 ' A - L T 8 IL COLLABORATORE , L A - E A M 1 S E CA D 1 E B I DI CANCELLERIA P S S E N I G E N S G G E I O L . A A O A D T L E T L , I E R O I R D D T S . I O G E R