Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
) 7 E 3 . A C L N O A , T P 1 9 I I 1 54 89 /0 1 9 D I 1 - N REPUBBLICA I ALIA E 1 O 1 C I - I Z 1 A D 2 R . U IN NOME DEL POPOLO TALIAN T I L S I G 9 G 3 E E E R N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . 6 A T 4 D Oggetto . S E T U T T N R SEZIONE PRIMA CIVILE E A S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giovanni OLLA R.G.N. 10042/99 Cron. 11862 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 21/11/00 SPAGNA MUSSO ConsigliereDott. Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 12000 per diritti L. sul ricorso proposto da:
1-2 APR 2001.. DELLI CARRI COSTRUZIONI Srl, TL CANCELLIERE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CHIANA 48, presso l'avvocato BOZZI S., rappresentata e difesa dall'avvocato DE CHIARO DOMENICO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EDILIZIA SANNITA Snc;
- intimata avverso la sentenza n. 92/99 del Giudice di pace di 2000 BENEVENTO, depositata il 19/02/99; 2149 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/11/2000 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- DE RI Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 10 luglio 1997 la IA NN s.n.c., in persona dell'amministratore, adì il Giudice di pace di Benevento, esponendo: con sede in che era creditrice verso la DE RI ST s.r.l. " Benevento, della somma di lire 1.628.611, oltre ai relativi interessi, in forza di cinque fatture con relative bolle di accompagnamento, emesse nella seconda metà dell'anno 1995; che la società debitrice, con fax del 22 aprile 1996, aveva autorizzato la ricorrente ad emettere due tratte per il complessivo importo di lire 3.015.840, rimaste insolute e protestate;
che nell'importo autorizzato era compresa la somma di cui alla fattura n.919 del 7 ottobre 1994, emessa in relazione alle competenze legali riconosciute all'avv. Perifano per un precedente decreto ingiuntivo nei confronti della medesima debitrice, somma per la quale si formulava riserva di azione. Su tali premesse l'istante chiese che fosse ingiunto alla DE RI ST il pagamento della somma di lire 1.628.611, o della somma autorizzata, con gli interessi legali dalle relative scadenze, oltre alle spese della procedura. Il Giudice di pace, con provvedimento depositato il 17 luglio 1997, ingiunse alla società DE RI ST a r.l. di pagare la complessiva somma di lire 1.628.611, con gli interessi legali dalla scadenza, oltre alle spese della procedura. Contro tale decreto l'intimata propose opposizione, deducendo che la documentazione prodotta non era idonea a rendere legittima la pronunzia del provvedimento, che le tratte, ancorché autorizzate, non erano state accettate, che la somma richiesta non trovava riscontro nella detta documentazione e che gli interessi erano stati concessi in modo indeterminato, non essendo stato spiegato se il riferimento alla scadenza fosse relativo alle fatture o alle tratte. Aggiunse che, comunque, gli interessi medesimi potevano essere concessi soltanto dalla messa in mora. Con la comparsa di costituzione la IA NN s.n.c. replicò che la documentazione prodotta era rituale, che il decreto ingiuntivo era stato chiesto in virtù delle fatture e non delle tratte, che la somma di lire 1.628.611 non comprendeva l'importo della fattura n. 919 del 7 ottobre 1994 (relativa a spese legali spettanti all'avv. Perifano per un diverso decreto ingiuntivo e per la quale vi era stata riserva di azione). Chiese perciò il rigetto dell'opposizione. Con citazione del 16 aprile 1998, poi, la società IA NN s.n.c. convenne in giudizio la DE RI ST s.r.l. davanti al Giudice di pace di Benevento, dichiarando: che essa era creditrice verso la convenuta della somma di lire 1.945.000, da questa dovute a titolo di rimborso per interessi e competenze legali anticipati dall'attrice all'avv. Perifano per un'esecuzione promossa nei confronti della stessa DE RI ST;
che quest'ultima aveva autorizzato l'istante ad emettere la fattura n. 919 del 7 ottobre 1994 e poi, con fax del 22 aprile 1996, l'aveva autorizzata ad emettere due tratte sulla posizione debitoria al 31 marzo 1996, rimaste peraltro insolute e protestate;
che la restante somma era stata azionata col decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Benevento il 17 luglio 1997. 3 Pertanto l'attrice chiese che la società DE RI ST fosse condannata al pagamento della menzionata somma di lire 1.945.000, oltre interessi così come per legge e rivalutazione monetaria. Con la comparsa di risposta la convenuta sostenne che non si comprendeva perché essa dovesse rispondere per il pagamento di una fattura relativa a prestazioni professionali che sarebbero andate anche in prescrizione, essendo decorso il termine triennale entro il quale andava esercitata l'azione per ottenere il relativo pagamento. Aggiunse che non erano stati specificati gli elementi di fatto idonei a gustificare tale pagamento, che il fax richiamato dall'istante non riguardava essa convenuta, che le prestazioni dell'avv. Perifano non risultavano dimostrate. Chiese perciò il rigetto della domanda, con vittoria di spese. La causa di opposizione a D.I. (n. 2193/97) e quella per il pagamento di lire 1.945.000 (n. 885/98) furono riunite dal Giudice di pace di Benevento, il quale, all'esito della fase istruttoria, con sentenza depositata il 19 febbraio 1999 rigettò l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo, escludendo in relazione a questo la rivalutazione monetaria sul presupposto che il tasso legale fosse remunerativo;
accolse la domanda proposta nelle forme ordinarie e, per l'effetto, condannò la società DE RI ST a pagare la somma di lire 1.945.000, oltre interessi come per legge a far tempo dalla data della domanda, escludendo anche in tal caso la rivalutazione monetaria;
condannò infine la DE RI ST s.r.l. al pagamento delle spese giudiziali, liquidandole in complessive lire 3.615.500, di cui lire 320.500 per spese, lire 1.640.000 per diritti e lire 1.655.000 per onorari. 4 Il Giudice dipace considerò: che il decreto ingiuntivo era stato ritualmente emesso sulla base delle fatture;
che il credito di cui al decreto era provato anche dalla richiesta a mezzo fax inoltrata dalla società DE RI ST s.r.l. in data 22 aprile 1996, col quale si autorizzava l'emissione di tratte bancarie;
che andava altresì richiamato il riconoscimento del legale rappresentante p.t. della società DE RI ST, signora RI, la quale, all'udienza del 27 marzo 1998, nel dichiarare di aver saputo della vicenda dal precedente amministratore, aveva espresso disponibilità a soddisfare il credito vantato dalla IA NN s.n.c., aggiungendo che a tal fine avevano bisogno di circa trenta giorni;
che la somma di cui al D.I., dichiarato provvisoriamente esecutivo, era stata poi recuperata in sede esecutiva;
che la richiesta (recte: l'autorizzazione) ad emettere tratte costituiva riconoscimento di debito ed aveva valore confessorio;
che, quanto al "petitum richiesto dalla IA NN s.n.c." (il riferimento è alla domanda formulata in via ordinaria), l'importo corrispondeva a quello per cui la DE RI ST s.r.l. aveva autorizzato l'emissione di tratte a mezzo fax, “come analiticamente precisato e provato all'udienza del 4 dicembre 1998". Contro detta sentenza quest'ultima società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad 11 motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1 -1. – Deve essere esaminata in via preliminare, per ragioni di ordine logico, l'ammissibilità del ricorso. Si tratta cioè di stabilire se il giudice di pace si sia pronunziato in cause il cui valore non eccede lire due milioni, così decidendo secondo equità (art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), perché soltanto in tal caso la sentenza de qua, in quanto pronunciata in unico grado, sarebbe suscettibile di ricorso diretto per cassazione, entro i limiti che saranno in prosieguo richiamati (arg. ex artt. 339, comma terzo, e 360 cod. proc. civ.). La verifica, del resto, è implicitamente sollecitata dalla stessa ricorrente, la quale afferma che la sentenza impugnata non sarebbe chiara al riguardo e deduce di aver proposto sia il ricorso qui in esame sia l'appello (evidentemente, davanti al giudice competente). Orbene, fermo il punto che il valore della causa si determina dalla domanda, nella specie le due domande proposte nei confronti della società DE RI non si sommano tra loro, perché non sono state proposte nello stesso processo, bensì in due giudizi separati (art. 10, comma secondo, cod.proc. civ.), il primo introdotto con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 10 luglio 1997 (ricorso al quale seguì la pronuncia del decreto, la cui notifica determinò la pendenza del lite: art. 643, comma terzo, cod. proc. civ.), il secondo con la citazione del 16 aprile 1998. Nella prima causa, con il ricorso per D.I., costituente la domanda, fu richiesto il pagamento della somma di lire 1.628.611 (la richiesta, avanzata in via alternativa e non cumulativa, della maggior somma autorizzata, non è stata presa in considerazione dal giudice e non ha formato oggetto della causa, rimanendo quindi priva di effetti). A quella somma vanno aggiunti 6 gli interessi "dalle relative scadenze", che è l'unica voce cumulabile in quanto riferibile a periodo anteriore alla proposizione della domanda. Come si evince dal tenore del ricorso introduttivo (del quale questa Corte può prendere diretta cognizione, perché in tema di competenza e di ammissibilità essa è giudice anche del fatto), il richiamo alle scadenze va inteso con riguardo alle fatture, che ben potevano contenere un termine per il pagamento. E poiché la prima fattura risulta risalente al 31 agosto 1995, mentre le altre sono successive, l'arco di tempo da considerare è di poco inferiore al biennio (si è detto che il ricorso per D.I. fu depositato il 10 luglio 1997). Pertanto, avuto riguardo al tasso degli interessi legali in quel periodo, il cumulo tra capitale e interessi non eccede i due milioni, sicché la prima causa (opposizione a D.I.) resta compresa nella giurisdizione di equità del giudice di pace. A conclusioni analoghe deve giungersi per la seconda causa. In essa con la citazione introduttiva fu chiesto il pagamento della somma di lire 1.945.000, “oltre interessi così come per legge fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria". La mancanza di ogni diverso riferimento specifico in ordine al dies a quo induce a ritenere che gli interessi (e la svalutazione) fossero richiesti a far tempo dalla data della domanda, unico elemento certo per la messa in mora, e così del resto la pretesa è stata interpretata dal giudice di merito che ha fatto decorrere gli interessi appunto dalla domanda. Poiché gli interessi e i danni successivi alla proposizione della domanda non si sommano col capitale (arg. ex art. 10, comma secondo, cod. proc. civ.), 7 anche la seconda causa deve ritenersi compresa nella giurisdizione di equità del giudice adito. Ne deriva che il ricorso è ammissibile.
2. Prima di procedere all'esame delle singole censure è opportuno premettere che, come questa Corte ha ormai ripetutamente affermato, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 cod. proc. civ. (secondo comma) il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore a due milioni, non deve procedere all'individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore alle ordinarie), nonché, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. civ., delle norme processuali e di Mi quelle sostanziali cui le prime facciano rinvio, perché nelle menzionate controversie egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace nelle controversie del suindicato valore (sentenze da ritenere sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento a ipotesi d'inesistenza della motivazione), nonché ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., quando 8 l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale, ai sensi del n. 3 del citato art. 360, è consentita soltanto in caso d'inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. renda la norma sospettabile d'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 della Costituzione (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716; Cass., 24 febbraio 2000, n. 2105; 12 luglio 2000, n. 9268; 26 luglio 2000, n. 9799; 16 agosto 2000, n. 10820; 5 ottobre 2000, n. 13269). In tale quadro, dunque, vanno esaminati i motivi del ricorso.
3. Con il primo mezzo la ricorrente chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ., sia per la sua (asserita) illegittimità, sia per il pregiudizio che potrebbe derivare dall'esecuzione. Il motivo è inammissibile perché, a parte il rilievo che non contiene specifiche censure contro il provvedimento impugnato, si risolve in una istanza di sospensione dell'esecuzione che, proprio ai sensi della norma invocata (art. 373 cod. proc. civ.), deve essere diretta non a questa Corte bensì al giudice che ha pronunciato il detto provvedimento. Con il secondo mezzo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civile. - L'importo di cui al decreto ingiuntivo oggetto del'opposizione sarebbe stato pagato dalla società DE RI a seguito di provvedimento ex art. 511 del codice di rito. Nella sentenza de qua non sarebbe riportata né indicata la DE RI ST s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Pescatore. Ininfluente sarebbe l'indicazione "DE RI ST s.r.l.", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico de Chiaro, perché si tratterebbe in realtà di due processi separati, riuniti soltanto successivamente, mentre l'art. 132 cod. proc. civ. richiederebbe (comma secondo, n. 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori. La censura non è fondata. E' vero che la sentenza impugnata, nella prima pagina, indica una sola volta come convenuta la società DE RI ST s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico de Chiaro. E' pur vero, però, che la stessa sentenza nell'epigrafe reca l'indicazione che si tratta di due cause riunite, delle quali sono riportati i numeri (2193/97 R.G. e 885/88 R.A.C.C.) nonché l'oggetto (opposizione a D.I. e restituzione somma). Nella seconda pagina, poi, sono riportate le conclusioni rese nell'interesse della società DE RI sia dall'avv. De Chiaro sia dall'avv. Pescatore,quest'ultimo "per il procedimento riunito nr.885/98, opposiz. a D.I.". Nello svolgimento del processo, infine, si espone chiaramente che si tratta di due giudizi successivamente riuniti e la pronuncia è emessa sia in relazione alla causa di opposizione a D.I. sia in relazione alla causa promossa con rito ordinario (v. dispositivo). 10 Pertanto, al di là di una irregolarità meramente formale e perciò irrilevante (il mancato richiamo, nell'intestazione del provvedimento, del nome dell'avv. Pescatore), il disposto dell'art. 132 cod. proc. civ., è stato osservato. E' ben specificato che si tratta di due giudizi distinti e poi riuniti;
il nome dell'avv. Pescatore è indicato nelle conclusioni trascritte, appunto con riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
nessuna incertezza può essere nutrita sul punto, sicché la dedotta nullità non sussiste. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia ancora la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 132 del codice di rito, perché le parti non sarebbero state indicate con precisione. In particolare, non sarebbe stato riportato il nome del legale rappresentante della società DE RI ST s.r.l., mentre nell'epigrafe verrebbe indicato con tale qualifica il geometra Bruno DE RI, laddove dai verbali di causa risulterebbe con chiarezza che rappresentante legale della società sarebbe la signora LB RI. Ciò comporterebbe l'assoluta indeterminatezza dei soggetti del giudizio e la nullità della sentenza. Il motivo non ha fondamento. Nel caso di specie parte in entrambi i giudizi era ed è la persona giuridica DE RI ST s.r.l. e quest'ultima si costituì, sia nella causa di opposizione al D.I. (v. l'atto di citazione in opposizione) sia nel processo promosso col rito ordinario (v. la comparsa di risposta), in persona del legale rappresentante geom. Bruno DE RI. Orbene, premesso che la mancanza o l'inesattezza del nome del legale rappresentante della persona giuridica può assumere rilievo soltanto qualora dia luogo ad oggettiva incertezza sulla parte rappresentata, si deve osservare che, nel caso di 11 specie, l'indicazione del nome del legale rappresentante della convenuta- opponente era contenuta negli stessi atti iniziali di questa. La circostanza che poi il legale rappresentante sia cambiato non incide in alcun modo sul processo e non determina incertezze di sorta sul soggetto processuale, che resta la persona giuridica DE RI ST s.r.l. Di qui l'infondatezza della censura. Con il quarto mezzo la ricorrente denunzia falsa interpretazione e violazione dell'art. 1988 cod. civ., degli artt. 3 e 4 del d.m. 5 ottobre 1994, dell'art. 60 R.D.L. n. 1578 del 1933 e del d.m. 22 giugno 1982. Sostiene che il Giudice di pace si sarebbe riportato ad una sentenza di questa Corte (n.4614 del 1996), la quale però non farebbe riferimento all'art. 1988 cod. civ., come erroneamente affermato, sicché non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie. Inoltre non sarebbero stati specificati gli elementi di diritto e di fatto su cui si fondavano le pretese della IA NN s.n.c., che soltanto in comparsa conclusionale avrebbe addotto alcune argomentazioni giuridiche. La IA NN s.n.c. erroneamente avrebbe ritenuto che la lettera del 28 settembre 1994, indirizzata da Bruno DE RI all'avv. Perifano, costituisse un'assunzione di debiti. Il DE RI avrebbe scritto la missiva in proprio e in essa non vi sarebbe alcun riconoscimento di debito. La società IA NN mai sarebbe stata autorizzata ad effettuare pagamenti all'avv. Perifano per conto della società DE RI ST, né si conoscerebbero le modalità di determinazione dell'onorario corrisposto al detto professionista. Sul punto la sentenza impugnata avrebbe 12 omesso di pronunziare, pur in presenza di tariffe obbligatorie per legge, la cui violazione sarebbe censurabile in sede di legittimità. Il signor DE RI non avrebbe conferito alcun mandato all'avv. Perifano, né in proprio né quale rappresentante della società ricorrente, e comunque non sarebbero stati osservati i criteri legali. Ancora, nella fattura n. 919 del 7 ottobre 1994 sarebbero stati indicati interessi eccessivamente onerosi, senza menzione dei criteri adottati per determinarli, in violazione della normativa in tema di liquidazione di diritti e di onorari e dell'art. 1224 cod. civile. Infine, nella fattura non sarebbero stati indicati l'i.v.a. e il contributo previdenziale. Le censure così riassunte sono inammissibili. Vertendosi in tema di giudizio equitativo, in forza dei principi più sopra richiamati (v. la giurisprudenza citata, che il collegio condivide) non possono trovare ingresso in questa sede le doglianze relative ad asserite violazioni della legge sostanziale. Peraltro il giudice di pace ha indicato con chiarezza gli elementi posti a base del convincimento raggiunto (in particolare: le fatture, la richiesta a mezzo fax in data 22 aprile 1996 con la quale si autorizzava l'emissione di tratte, il riconoscimento desunto dalle dichiarazioni rese in giudizio dal legale rappresentante dell'attuale ricorrente, signora RI, cioè dati ritualmente acquisiti in corso di causa) e tale valutazione non soltanto si sottrae a critica nel quadro di un giudizio secondo equità ma si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. 13 Con il quinto motivo la ricorrente denunzia "violazione e mancata applicazione della prescrizione in materia di onorari di avvocato e relativi accessori secondo quanto previsto dall'art. 2956 c.c.". Sostiene che la ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. in caso di cambiali tratte non accettate non sarebbe equivalente a confessione e si potrebbe provare l'inesistenza del rapporto fondamentale. Ancora una volta, però, si deve ribadire che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità sono impugnabili col ricorso in cassazione soltanto per violazione di norme processuali, costituzionali e comunitarie di rango superiore, nonché per inesistenza, apparenza 0 radicale contraddittorietà della motivazione, essendo il controllo di legittimità limitato alla verifica esterna dell'esercizio dell'equità. Pertanto le doglianze della ricorrente, imperniate su presunte violazioni di norme sostanziali ordinarie, non possono trovare ingresso. Con il sesto motivo la ricorrente denunzia "violazione e falsa interpretazione delle tratte non accettate e non protestate e non autorizzate ed in più giudizi instaurati congiuntamente che hanno violato il concetto di buona fede". Le tratte, "pur autorizzate"(v. pag. 16 del ricorso), non sarebbero state accettate e quindi non andavano poste a fondamento del decreto ingiuntivo e dell'atto di citazione. Inoltre, vi sarebbe “incongruenza" da parte della società IA NN, perché nella comparsa di risposta avrebbe precisato che a base del D.I. erano le fatture e non le tratte, mentre poi avrebbe proposto autonomo giudizio per recuperare anche la residua parte del presunto credito, ponendo in questo caso a fondamento della domanda le 14 tratte. Tutto ciò sarebbe contrario alle regole di correttezza, perché la domanda di adempimento sarebbe stata frazionata senza ragione. Inoltre, nelle tratte sarebbero indicate fatture di cui risulterebbero ignoti l'esistenza e il riferimento. La somma di lire 1.628.611, di cui al D.I., non corrisponderebbe "ad un calcolo approssimativo” delle fatture e il Giudice di pace erroneamente avrebbe ritenuto esatta la domanda richiamando quanto "precisato e provato" all'udienza del 4 dicembre 1998, perché in quell'udienza non sarebbero state specificate le componenti della somma indicata nel D.I., e ciò non avrebbe consentito un'adeguata difesa della ricorrente, in violazione anche dell'art. 24 Cost. Erroneo e indeterminato sarebbe anche il calcolo degli interessi. Il motivo è inammissibile. Per quanto concerne la dedotta violazione di norme sostanziali ordinarie, non resta che richiamare quanto sopra esposto circa i limiti del sindacato sul giudizio di equità. Per il resto, la ricorrente tenta d'impegnare questa Corte in un riesame degli elementi di fatto acquisiti nel giudizio di merito (fatture, tratte, dichiarazioni rese in udienza, dati di calcolo), svolgendo una serie di critiche che a parte ogni questione sulla loro “congruenza" - riguardano per l'appunto il merito e dunque non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità. Il richiamo all'art. 24 della Costituzione non è pertinente, perché la DE RI ST s.r.l. ha avuto ogni possibilità di svolgere le sue difese nel giudizio celebrato davanti al Giudice di pace, sicchè il precetto costituzionale non può essere invocato per infirmare il convincimento ritualmente maturato dal giudicante e tradotto nella decisione impugnata. 15 Con il settimo motivo la società ricorrente denunzia "violazione delle norme che non attribuiscono efficacia relativa alle copie - violazione delle norme sull'assunzione di debiti da parte del legale rappresentante di una società per suoi debiti personali”. Il fax del 22 aprile 1996 non sarebbe stato esibito in copia autentica, onde nessuna rilevanza potrebbe attribuirsi al documento prodotto (l'originale "è ancora in possesso della ricorrente e lo si esibisce al solo scrupolo difensivo"v. ricorso, pag. 20-21). Tuttavia, qualora gli si volesse attribuire rilievo, andrebbe notato che il documento sarebbe stato firmato dal signor Bruno DE RI "quale legale rappresentante pro tempore e quindi lo stesso non si può assumere un presunto debito per la società e tra l'altro si tratterebbe anche di un presunto debito personale". An A parte ogni indagine sulla consistenza di tali argomentazioni, si tratta di censure inammissibili alla stregua dei rilievi svolti nell'esame dei motivi precedenti. Con l'ottavo mezzo si denunzia “violazione sulla norme per la registrazione delle sentenze". La sentenza de qua non sarebbe stata registrata “perché ritenuta inferiore a £ 2.000.000". Ma, sulla base di un approssimativo calcolo, si giungerebbe ad una somma superiore. Infatti, gli interessi legali su lire 1.945.000, calcolati dal 16 aprile 1998 al 19 febbraio 1999, ammonterebbero a lire 75.668 che, sommate al capitale, giungerebbero a lire 2.020.668, importo superiore alla soglia dei due milioni. Pertanto sarebbe stata dovuta l'imposta di registro e, per tale errore, la società DE RI sarebbe stata costretta a proporre sia l'appello che il ricorso per cassazione. 16 La censura può avere interesse per la ricorrente se la si considera diretta a contestare il carattere equitativo del giudizio celebrato davanti al giudice di pace. Essa, peraltro, non ha fondamento. Invero, l'arco di tempo preso a base per il calcolo degli interessi è compreso tra il 16 aprile 1998 e il 19 febbraio 1999. Poiché la prima data è quella della citazione e la seconda è quella della decisione, risulta evidente che l'arco di tempo considerato è successivo alla proposizione della domanda. Ma in base al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ. soltanto gli interessi già maturati nel momento in cui viene proposta la domanda si computano al fine della competenza per valore, purché siano richiesti. Il cumulo resta escluso quando gli interessi (e le altre voci accessorie) vengano richiesti per il periodo successivo alla proposizione della domanda. Perciò il calcolo sviluppato in ricorso è giuridicamente errato. Per il resto è sufficiente rinviare alle considerazioni in precedenza esposte circa l'ammissibilità del ricorso. Con il nono motivo la ricorrente denunzia violazione nella motivazione sugli interessi da corrispondere. Il giudice di pace avrebbe riconosciuto alla IA NN un margine così ampio nella determinazione degli interessi da consentirle di calcolarli a proprio piacimento, non avendo specificato se gli interessi stessi andassero calcolati al tasso legale o ad un tasso superiore. Peraltro, qualsiasi interesse al di sotto della soglia di usura sarebbe legale e ciò lascerebbe ampio spazio di determinazione alla IA NN. La censura è inammissibile per quanto più volte detto sopra. Ma, a parte tale (pur assorbente) profilo, è manifestamente infondata, perché il giudice di 17 pace ha fatto chiaro riferimento agli interessi legali (non altro significato potendosi attribuire all'espressione “interessi come per legge"), e interessi legali sono per l'appunto quelli il cui saggio è determinato attraverso un criterio legale (art. 1284 cod. civ.). Nessuna discrezionalità è stata dunque riconosciuta alla IA NN. Con il decimo motivo la ricorrente deduce violazione delle tariffe che prevedono la determinazione degli onorari. Il Giudice di pace avrebbe riconosciuto che, per effetto della riunione, il valore della causa sarebbe passato "da 1 a 3 e da 3 a 5 milioni". In ogni caso andrebbero contestati gli onorari liquidati all'avv. Maria Russo, che sarebbero eccessivi, come eccessivi sarebbero gli importi dei diritti e delle spese. Per quanto concerne gli onorari, pur volendo applicare la tariffa massima prevista per i giudizi fino a lire 5 milioni, si giungerebbe alla somma di lire 1.435.000, specificata come in ricorso (pag. 24). Quanto alle spese e ai diritti, questa Corte dovrebbe imporre all'IA NN di esibire la relativa nota per il controllo e la contestazione più dettagliata di quanto liquidato in sentenza. Infine, il Giudice di pace non avrebbe considerato il fatto che la somma riportata nel decreto ingiuntivo e le relative competenze legali sarebbero state pagate dalla ricorrente. L'avvocato della IA NN incasserebbe per ben due volte gli onorari, sia in sede di esecuzione ex art.511 cod. proc. civ., sia con la liquidazione nel presente giudizio, mentre dalla somma liquidata si sarebbero dovuti detrarre gli onorari già pagati. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 18 E' vero che il Giudice di pace per la liquidazione delle spese giudiziali ha considerato il valore complessivo delle due cause riunite, determinando in lire 320.500 le spese vive, in lire 1.640.000 i diritti e in lire 1.655.000 gli onorari, per un totale di lire 3.615.500, “oltre rimborso forfettario 10%, IVA e CPA come per legge". Ma il cumulo effettuato ai fini della liquidazione delle spese giudiziali non ha alcuna incidenza sui criteri di determinazione del valore per stabilire la competenza, criteri che sono dettati dalla legge processuale, sicché al riguardo vanno richiamati gli argomenti svolti in precedenza, trattando dell'ammissibilità del ricorso. Il Giudice di pace, nell'ambito del giudizio equitativo a lui affidato, dovendo indicare un metodo al quale ancorare la determinazione delle spese giudiziali ha ritenuto di prendere in considerazione il valore complessivo delle due cause riunite e questo metodo (certamente non arbitrario) va ritenuto corretto, nel quadro del controllo circa la verifica esterna dell'esercizio dell'equità. Ciò posto, si deve osservare che la ricorrente non formula alcuna censura specifica in ordine alla liquidazione delle spese vive e dei diritti, e ciò rende la doglianza inammissibile in parte qua. Né la ricorrente può chiedere (addirittura in questa sede) l'esibizione della nota, perché essa aveva l'onere di indicare in dettaglio le ragioni della presunta eccessiva onerosità. Quanto agli onorari la ricorrente indica una soglia massima di lire 1.435.000, sviluppando un calcolo che tiene conto (tra l'altro) della partecipazione a sei udienze. Ma tale indicazione è a sua volta generica, perché non chiarisce se è riferita a tutte le udienze (che, in base agli atti, 19 7 risultano essere in numero superiore a sei, tenuto conto anche delle udienze tenute prima della riunione), né consente d'identificare quali udienze siano state escluse dal computo e per quale ragione. In questo contesto non può affermarsi che il giudice di pace abbia superato nella liquidazione i limiti massimi tariffari, il che rende incensurabile la liquidazione medesima. Infine, l'ultima parte del mezzo di cassazione non è ammissibile. Se le spese giudiziali (sembra di capire, concernenti in tutto o in parte il processo relativo al decreto ingiuntivo) sono state pagate in sede di esecuzione ex art. 511 cod. proc. civ. (il che non potrebbe comunque formare oggetto di accertamento in questa sede di legittimità), le ragioni derivanti da tale pagamento vanno fatte valere nell'esecuzione della sentenza impugnata, non già davanti a questa Corte. Con l'11° motivo la ricorrente denunzia “errate interpretazioni rese al rappresentante legale della DE RI ST srl.". Le dichiarazioni rese dalla signora RI non avrebbero efficacia, sia perché incompatibili con la sua condotta processuale, sia perché ella sarebbe venuta a conoscenza della vicenda tramite il precedente amministratore e quindi nulla saprebbe dello svolgimento dei fatti. Anzi da successivi accertamenti avrebbe appreso che la ricorrente nulla dovrebbe all'IA NN. Le stesse dichiarazioni rese andrebbero lette in tali sensi. E, peraltro, ella avrebbe affermato di essere amministratrice da pochi mesi sicché, se il giudice di pace avesse tenuto conto di ciò, avrebbe attribuito altro significato a quelle dichiarazioni, escludendo che da esse potesse desumersi un riconoscimento di debito. 20 Tali censure sono palesemente inammissibili, non soltanto perché precluse dalla natura equitativa del giudizio espresso dalla sentenza impugnata, ma anche perché dirette a sollecitare un riesame degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Nessuna pronunzia va adottata in ordine alle spese del giudizio di cassazione, perché l'intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2000, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. residente Il consigliere est. A Jew. Il P Frore. S CORTE SUPREM. Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti Jure Commo 11 12 APR 2001. IL CANCELLIERĘ C 4 O 7 L ) 3 L . E O N C B , A E 1 P 9 E 9 I N 1 D - O I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T D . S L I U I G 9 E 3 G R E E A 6 N D 4 . E T . T T S I N T ( E R S A E