Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2002, n. 7034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7034 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
8074571 TE SUPREM 7 0 34 / 02 EPUBBLICA ITALIANA T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 8 N E 9 1 A N / T 4 O . U I / 5 Z 6 Oggetto B . 2 I A . N R R R - . T T Tervouroto Unthin P S B I SEZIONE TRIL ARIA . G L L E L Roline 84 E R D A . I A A B S dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I D N A E R T S E E 1 T 3 T N 1 R.G.N. 3990/01 A E . - Presidente Dott. Bruno SACCUCCI M N E Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Cron.18859 Dott. Massimo ODDO - Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere Ud. 28/01/02 Rel. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74571 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente M da AGENZIA ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente - * 357
contro
AR AR;
intimato avverso la sentenza n. 407/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 14/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 407/06/99 del 14 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Entrate di Pe- rugia - avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da LO HE per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n. 159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte - ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dal contribuente;
che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che LO HE, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva;
che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.89 del 2001; - che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.10; D.P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. 3 che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui : l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n. 791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 - il quale prevede che i le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. - alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti so- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 28 gennaio 2002 Il relatore ed estensore Il Presidente Salvatore Di HalmaPalueeltar مستم berегис Bruno Saccucci A I R E 6 8 A N 9 1 O 5 T I / . 4 Z / U N A 6 - R 2 B T . B I S R I . . P L R G . L D E T A R L . E B D A IL CANCELLIERE C1 A I D T S A NZ AT N 1 E I E 3 T DEPOSITATS 200 S 1 R T N E T E Oggi. A S L E * R E M E NO AT