Sentenza 24 giugno 2019
Massime • 1
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, non sussiste la responsabilità del cosiddetto "capo famiglia", a titolo di concorso nel reato-fine "eccellente" (nella specie omicidio e delitti ad esso strumentali), qualora questi, ancorché a conoscenza dei progetti in corso e del coinvolgimento operativo di "suoi" uomini, non abbia prestato fattiva e concreta collaborazione nell'organizzazione e gestione del reato, decisa dalla struttura di vertice del sodalizio criminale, in quanto l'omessa attivazione di ipotetici provvedimenti interdittivi non potrebbe comunque essere considerata equivalente ad una prestazione di consenso o addirittura alla formulazione di un ordine nei confronti dei propri uomini.
Commentario • 1
- 1. Le associazioni di tipo mafioso: Strutture e sovrastrutture interne ed esterneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2023
Indice: 1. Inquadramento 2.1. Il dato normativo 2.2. Metodo mafioso 2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere 2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine 3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali 4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra 5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico 6.1 Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita 6.2 (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali 7. Narcotraffico ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2019, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2019 |
Testo completo
390-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da PUBBLICA UDIENZA DEL 24/06/2019 Presidente - Sent. n. sez. 2386/2019Gerardo Sabeone Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Rel. Consigliere - R.G. N. 44271/2018 Paolo Micheli RI Teresa Belmonte Michele Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di • Di MU GE, nato a [...] il [...] • SC IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa l'11/07/2018 dalla TE di assise di appeLO di AL visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla posizione del Di MU, nonché il rigetto del ricorso del SC;
uditi altresì: per il Di MU, gli Avv.ti Gerardo Giuseppe Di Ciommo e Valerio VianeLO Accorretti per il SC, gli Avv.ti Giuseppe Colucci e Valerio VianeLO Accorretti i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il 01/04/2016, la Prima Sezione penale di questa TE annullava la sentenza emessa il 25/03/2015 dalla TE di assise di appeLO di Potenza nei confronti (anche) di GE Di MU e IC SC, disponendo darsi corso ad un nuovo giudizio di secondo grado a carico dei predetti con riferimento all'omicidio di RC GO SS e ad alcuni reati strumentali a tale delitto. I fatti addebitati al Di MU ed al SC per i quali gli stessi avevano riportato condanna, già in primo grado, alla pena di anni 30 di reclusione ciascuno si assumevano commessi nel luglio 2007: il SS, secondo l'ipotesi accusatoria, era stato ucciso a colpi di arma da fuoco da SA D'MA, il quale aveva agito su mandato ricevuto dagli anzidetti Di MU e SC, che gli avevano procurato e materialmente consegnato una pistola cal. 7,65 ed una cal. 38, con relative munizioni (di qui la contestazione di porto e detenzione delle armi impiegate nell'occasione). In seguito, il corpo della vittima era stato dato alle fiamme e fatto a pezzi, disperdendone le parti combuste nei pressi del luogo dove era stato consumato l'omicidio.
1.1 La ricostruzione della vicenda, stando alla motivazione adottata dai z f giudici di legittimità (sentenza n. 18687/2017), dava atto che la stessa si inseriva nelle dinamiche criminali di gruppi contrapposti nella gestione delle attività illecite nella zona del VU e di LF, uno dei quali facente capo aLO stesso SS: figura di spicco di tale consorteria era stato il già menzionato SA D'MA, le cui dichiarazioni avevano assunto un ruolo centrale per fare luce su queLO ed altri fatti di sangue. In un primo tempo, stando al narrato del D'MA (divenuto collaboratore di giustizia), vi era stato l'omicidio del frateLO del SS, che questi aveva attribuito al clan rivale capeggiato dal Di MU;
per reazione, la cosca del SS aveva pianificato e realizzato altri omicidi (di tali Delli Gatti e Petrilli, vicini al Di MU), cui lo stesso D'MA aveva partecipato. Dopo quei delitti, però, il D'MA si era trasferito in Toscana, rifiutandosi di rientrare in Basilicata anche quando a chiederglielo era stato il SS: avendo così appreso che il suo ex capo, risentito per quell'atteggiamento, aveva deciso di ucciderlo, il collaboratore aveva accettato la proposta di un NO (il SC) di passare nei ranghi del gruppo del Di MU, sentendosi commissionare da costui l'omicidio del SS. Tornato quindi nel territorio di origine, il D'MA aveva ricevuto le due pistole indicate in rubrica nel corso di un incontro al quale avevano partecipato il Di MU, il SC ed una quarta persona, tale LA. 3 Di lì a poco, come si legge nel corpo della pronuncia della Prima Sezione di questa TE, «il D'MA incontrava il SS e, col pretesto di mostrargli delle armi, lo convinceva a seguirlo presso un casolare abbandonato situato in contrada NE ove, all'interno deLO stesso, gli esplodeva contro tre o quattro colpi di pistola, attingendolo al torace ed alla testa e uccidendolo sul colpo. In seguito, il D'MA partiva per Ponsacco, portando con sé le pistole utilizzate per l'omicidio. Il collaboratore aggiungeva di essersi disfatto delle pistole, per averle lanciate nel fiume Arno una volta giunto a Ponsacco. A suo dire, per neutralizzare le tracce dell'omicidio, il SC, il LA e il Di MU davano fuoco al cadavere del SS e lo smembravano, tanto che, al momento del suo ritrovamento ad opera della p.g. operante, il cadavere risultava integro solo nella parte superiore del tronco e mancava degli arti inferiori». Chiarito poi che, quanto al LA, vi era stata decisione assolutoria per non esservi stati riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del D'MA, la sentenza n. 18687/2017 precisava che, in base alle indagini medico-legali conseguenti al ritrovamento del corpo del SS, «la causa della morte era individuata nelle lesioni traumatiche riscontrate a liveLO del capo, caratterizzate da plurime perforazioni della volta cranica, della dura madre e di entrambi gli emisferi encefalici e dell'emimandibola destra. Tali lesioni erano state prodotte da almeno tre proiettili d'arma da fuoco. Erano rinvenute due ogive in piombo di proiettile d'arma da fuoco, una all'interno della massa encefalica e l'altra in regione paravertebrale destra. Quanto al quarto colpo di pistola che il D'MA dichiarava di aver esploso all'indirizzo del SS, in sede di sopralluogo era rinvenuta un'altra ogiva nel locale che, secondo racconto del D'MA, si trovava alle spalle della vittima. Era possibile, pertanto, che il colpo in questione avesse attraversato il torace del SS, conficcandosi poi nella parete ove era stato rinvenuto>>. La Prima Sezione di questa TE segnalava quindi come le decisioni di merito avessero escluso «che le risultanze medico-legali consentissero di smentire il D'MA. Né a diverse conclusioni poteva pervenirsi sulla base dell'obiezione sollevata dalle difese dei soggetti chiamati in correità dal D'MA, secondo cui le lesioni traumatiche contusive al volto rilevate dal medico legale, essendo state procurate prima della morte cagionata dai colpi di arma da fuoco (giacché se fossero state ad essa successive non si sarebbero obiettivizzate), implicavano che il D'MA avesse mentito, non avendo mai accennato a siffatte lesioni. Il perito non affermava che la morte del SS era stata istantanea, per cui probabilmente, dopo l'esplosione dei colpi si era registrata una fase di residua vitalità della vittima che, rimasta in piedi, solo successivamente al terzo o quarto colpo, secondo quanto riferito dal D'MA, cadeva "faccia a terra"». In W definitiva, pertanto, «l'asserto secondo cui il SS sarebbe stato torturato dai suoi carnefici contrastava con ogni risultanza investigativa». Superate poi le osservazioni difensive su presunte discrasie nel narrato del collaboratore quanto ai soggetti che avevano partecipato al sopralluogo precedente il delitto, la sentenza n. 18687 valutava non condivisibile la censura sollevata dalla difesa del Di MU in ordine alla ritenuta intrinseca attendibilità di D'MA SA. Essa è stata riconosciuta con dettagliata e completa motivazione dalla TE d'assise di appeLO, che ha valutato la genesi della collaborazione, le autoaccuse per efferati reati, le conferme delle sue rivelazioni documentate anche da sentenze definitive, il contributo offerto in relazione a procedimenti conclusisi con archiviazione, la quantità di notizie affidabili riguardanti il clan SS, nonché la conoscenza diretta e precisa di varie vicende criminose (derivante dalla sua compartecipazione nel reato e/o dalla sua posizione verticistica nel sodalizio) [...]. In riferimento alle specifiche doglianze della difesa del Di MU, la dinamica dell'omicidio descritta da D'MA SA coincide con quella evincibile dagli esiti della perizia [...]. La dinamica dei fatti, d'altronde, è stata descritta dal collaboratore, che ricordava, con accettabile approssimazione, di aver sparato tre o quattro colpi sparati verso il SS, dei quali uno almeno aveva colpito la vittima alla testa [...]. Le ulteriori lesioni riscontrate potevano essere state causate dal tentativo di incendiare il cadavere, di cui aveva riferito il D'MA».
1.2 Pur ritenendo complessivamente infondate le doglianze dei ricorrenti sulla credibilità intrinseca del D'MA e sull'attendibilità estrinseca del contributo da lui offerto, la Prima Sezione si soffermava però sul tema dell'esame dei tabulati telefonici delle utenze in uso a D'MA SA ed agli imputati, oggetto di plurimi rilievi dei difensori circa la loro impossibilità di rappresentare riscontri esterni individualizzanti a carico dei predetti»>. Esame che veniva introdotto da una rassegna di precedenti giurisprudenziali secondo cui i dati emergenti dai tabulati telefonici ben possono costituire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accusatorie, atteso che i contatti tra le utenze intercettate consentono di trarre dati obiettivi rilevanti, quali la frequenza e la coLOcazione temporale dei contatti», ovvero «laddove difettino plausibili spiegazioni alternative dei contatti avuti [...] in luoghi e momenti significativi ai fini dell'accertamento del reato»: ciò anche nel caso di mera esistenza di tentativi infruttuosi di chiamata (ascrivibili, in tesi, aLO spegnimento o all'irraggiungibilità temporanea dell'apparecchio destinatario) [...]. Senza nessuna pretesa di esaurire la vasta gamma di significati attribuibili all'esame dei tabulati, a mero titolo esemplificativo possono elencarsi i seguenti casi: un semplice squiLO privo di risposta può rappresentare il segno 5 convenzionale di un'intesa tra i soggetti che si contattano;
i luoghi degli avvenuti contatti, ricavabili dall'esame delle celle agganciate dalle utenze, possono consentire di scoprire dove si trovavano gli interlocutori durante le varie fasi della vicenda criminosa;
la frequenza e la durata dei contatti può costituire indice di un dato pacifico o anomalo, a seconda delle emergenze processuali». Veicolando tali indicazioni di principio nella lettura delle risultanze processuali, come spiegata dalla TE territoriale, la sentenza n. 18687 evidenziava così che «la sentenza impugnata non contiene una valutazione approfondita e d'insieme, coordinata con tutti gli altri dati ricavabili dalle acquisizioni probatorie e dall'esame dei tabulati. Né a tal fine soccorre la pur più dettagliata sentenza di primo grado. Inoltre, tali analisi si rendono ancor più necessarie alla luce dei rilievi difensivi, non compiutamente affrontati dalla TE d'assise di appeLO: a) la telefonata delle 11:37 del 14/07/2007 tra il SC (utenza 3208956567) e il Di MU (utenza 3388808932) secondo la sentenza della TE d'assise di primo grado (richiamata sul punto dalla sentenza di secondo grado) confermerebbe il narrato del collaboratore D'MA SA, secondo cui egli avrebbe chiamato il SC col cellulare da questi consegnatogli dopo il sopralluogo in località RR, al fine di comunicargli il buon esito omicidiario;
al riguardo, però, come prospettato dalla difesa del SC, non è chiarito come mai il dedotto pregresso (e temporalmente vicino) contatto tra il D'MA e il SC non emerga dai tabulati telefonici dell'utenza in uso al SC;
tale argomentazione, pertanto, appare meramente congetturale;
b) la mancanza di contatti tra D'MA SA e il SC tra le ore 07:52 e le ore 22:37 del 14/07/2007, durante fasi estremamente rilevanti ai fini dell'accertamento del reato, evidenziata dai ricorrenti SC e Di MU, non è stata adeguatamente spiegata dai giudici di merito;
c) la sentenza impugnata non ha illustrato la compatibilità tra la ricostruzione degli accadimenti operata da D'MA SA e la telefonata delle ore 09:05 del 14/07/2007 tra D'MA SA e suo padre D'MA VA [...]; come da censura sollevata dalle difese del SC e del Di MU, se D'MA SA avesse effettivamente consegnato poco prima di quest'ora il proprio telefono disattivato al SC, egli si sarebbe trovato nell'impossibilità di comunicare col padre, per cui appare indispensabile stabilire anche in via approssimativa il momento in cui sarebbe avvenuto tale incontro;
d) gli spostamenti di D'MA SA nel corso della giornata del 14/07/2007, da lui descritti nella ricostruzione delle fasi antecedenti e successive all'omicidio del SS, non erano incrociati nella sentenza impugnata coi dati emersi dai tabulati;
lo svolgimento di tale operazione risulta indispensabile per 6 avvalorare il narrato del collaboratore ed esaminare le discrepanze dedotte sul punto dalle difese del SC e del Di MU, in ordine alla sua presenza in LF o altri luoghi diversi da quelli di esecuzione dell'omicidio e/o da lui indicati (contrada RR e contrada NE); e) la sentenza impugnata non ha determinato con certezza la data del contatto telefonico tra il Di MU e D'MA SA, indicato da quest'ultimo (e dal perito) [...] nella data dell'08/05/2007; ciò risulta rilevante in quanto quel giorno il Di MU era ancora detenuto presso la Casa circondariale di Rossano, secondo quanto evidenziato dal suo difensore;
in tal caso, ovviamente, gli sarebbe stata preclusa la possibilità di contatti tra i due;
f) non sono state acclarate le ragioni dei contatti tra D'MA SA e il Di MU anche alla luce dei contatti telefonici tra i due già intercorsi negli anni 2005-2006». Ne derivava, perciò, il già ricordato annullamento della sentenza di secondo grado.
2. All'esito del giudizio di rinvio, la TE di assise di appeLO di AL emetteva la pronuncia indicata in epigrafe, in forza della quale la sentenza di condanna del Gup del Tribunale di Potenza veniva ancora una volta confermata.
2.1 La TE ER, in particolare, riteneva necessario dare corso a nuovi accertamenti peritali e ad una ulteriore escussione del D'MA, al fine di meglio chiarire i profili problematici evidenziati nella decisione di annullamento. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore, rese all'udienza del 28/11/2017 e come compendiate nella sentenza dei giudici del rinvio, «il D'MA precisava di non ricordare di avere intrattenuto rapporti telefonici con il Di MU negli anni precedenti l'omicidio, e di avere esclusivamente contattato il SC, che era un suo parente. Ribadiva, quanto alla telefonata al SC, eseguita dopo l'omicidio, che si era limitato a fare uno squiLO attivando un numero preimpostato dal SC stesso, che gli aveva all'uopo consegnato il telefono». Il perito nominato per il supplemento di indagine sul traffico telefonico cellulare, M.LO UG, procedeva alle verifiche del caso previa acquisizione dell'elaborato a suo tempo curato dal consulente nominato dal Pubblico Ministero (Dott. Genchi) e giungendo alle conclusioni appresso sintetizzate: «riferiva che non era tecnicamente compatibile la circostanza che sull'utenza di D'MA (n. 3389489635) fosse pervenuta una chiamata da parte del genitore (utenza n. 097224787) alle ore 09:05 del 14/07/2007 con la dichiarazione resa dal medesimo di avere consegnato il suo telefono, senza la batteria, al SC in un orario precedente. Aggiungeva che era possibile che in quel momento il telefono fosse spento o non raggiungibile, e che la chiamata fosse stata solo registrata 7 A dal sistema ma risalita per mancanza di risposta [...]. L'analisi finalizzata a individuare la/e conversazione/i telefonica/he che avrebbe intrattenuto D'MA SA con Di MU GE aveva portato alla conclusione che non vi erano tracce di tali contatti telefonici nei tabulati analizzati. Il perito precisava che, a suo avviso, il consulente Dott. Genchi (...) avesse in realtà confuso il mese di maggio con queLO di settembre 2007, come dimostrato anche dal fatto che, del traffico telefonico analizzato delle utenze telefoniche riferite a D'MA SA e a Di MU GE, sopra riportate, non erano emersi contatti telefonici di alcun genere. L'analisi condotta aveva, in definitiva, confermato le dichiarazioni rese da D'MA SA in data 28/11/2017». Ancora sui punti evidenziati da questa TE, il perito «concludeva che non vi era traccia, nei tabulati depositati, di una telefonata da coLOcare appena prima delle ore 11:37 del giorno 14/07/2007, pervenuta su utenze di SC IC e risoltasi con un semplice squiLO. In realtà, le utenze di SC IC non avevano generato/ricevuto traffico telefonico dalle ore 11:30:00 del giorno 14/07/2007 e fino alle ore 11:37:37. Evidenziava, per completezza di rappresentazione, che mancavano i dati del traffico delle celle completo, registrato nella zona dell'evento delittuoso>>. Quanto agli spostamenti del D'MA, del SC e del Di MU, come desumibili dai tabulati esaminati, il M.LO UG segnalava che: «l'utenza di D'MA SA, alle ore 07:52:44, agganciava la cella [...] ubicata c/o Monte VU, s.n.c. ON in VU [...], dopo tale contatto telefonico non generava/riceveva più traffico telefonico fino a tarda sera;
all'atto della telefonata delle ore 07:52:44, l'utenza in uso a SC IC, avente n. 3208956567 e intestata a RI RI CA, agganciava la cella [...] ubicata a Contrada Liscia [...], Sant'Agata di Puglia. L'analisi di tutte le utenze mobili in uso a SC IC e Di MU GE faceva ritenere compatibile, secondo il perito, l'incontro avvenuto in località RR di LF, poiché: l'utenza intestata a RI RI CA [...] faceva registrare, alle ore 08:17:10, l'aggancio della cella ubicata a LaveLO, contrada Vasinella, dimostrazione di uno spostamento;
le utenze di SC IC n. 3939018456 e n. 3939014474 impegnavano, dalle ore 09:07:46 e fino alle ore 11:17:57, celle che avrebbero potuto offrire la copertura per località RR di LF, pur in assenza delle specifiche mappe;
l'utenza di Di MU GE, dopo la telefonata delle 07:52:44, precisamente alle ore 08:36:09, si spostava nella zona industriale di LF e, alle ore 09:17:42 e successive, agganciava la cella di LF, Via Galileo AL [...], da ritenere, a suo giudizio, compatibile con località RR di LF». In ordine alla telefonata indicata al punto a) della motivazione della sentenza di annullamento, in uscita da un'utenza ritenuta in uso al SC ed in entrata 8 su quella attribuita al Di MU, il perito concludeva poi trattarsi di una conversazione telefonica con risposta, ed aveva avuto una durata di tre secondi». Infine, richiamato per meglio chiarire il senso della chiamata "risalita", di cui alla presunta telefonata che il D'MA aveva ricevuto dall'utenza fissa del padre, il M.LO UG spiegava in contraddittorio che ciò accade sia in caso di risposta reale che di attivazione della segreteria telefonica del chiamato: con il risultato che «non si aveva modo di appurare se, all'atto della telefonata inviata dal padre al figlio alle ore 09:05 del 14/07/2007, il telefono di questi fosse acceso o spento».
2.2 La TE di rinvio, dato atto altresì dell'acquisizione ex art. 238-bis cod. proc. pen. della sentenza definitiva a carico del Di MU e del SC quali compartecipi dell'associazione criminosa nel cui ambito si assumeva pianificato l'omicidio del SS, ribadiva che «uno dei punti fermi della sentenza di annullamento è la ritenuta credibilità intrinseca del collaboratore di giustizia D'MA SA [...]; del pari, è stata esclusa la fondatezza delle doglianze difensive relative alla dinamica dell'omicidio SS, poiché riferita dal suddetto collaboratore in modo compatibile con gli esiti degli accertamenti peritali, così come è stata giudicata "plausibile, congrua e motivata la spiegazione del D'MA in ordine al sopralluogo presso la contrada NE" [...]. In sostanza, è stato ritenuto dalla Suprema TE, con la richiamata sentenza, che s il nucleo essenziale delle dichiarazioni del collaboratore avesse trovato integrale i conferma, apparendo le lievi discordanze pienamente giustificabili e inidonee a sminuirne l'attendibilità: sicché deve concludersi che il tema dell'attendibilità intrinseca del collaboratore non possa più essere fondatamente posto in discussione». Secondo i giudici salernitani, dunque, il nuovo vaglio di merito era stato richiesto unicamente in ordine al tema dei riscontri esterni: dovendosi subito chiarire, a riguardo, come la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avesse sminuito la portata probatoria dei punti che la sentenza n. 18687/2017 aveva enumerato sub c), e) ed f). Quanto al primo, concernente la telefonata dall'utenza di casa del padre del D'MA al cellulare di quest'ultimo, gli approfondimenti istruttori avevano portato alla conclusione che non fosse possibile affermare se il telefono del collaboratore fosse stato acceso o meno: quel tentativo di chiamata avrebbe potuto lasciare traccia nei tabulati sia nel primo caso (smentendo così le dichiarazioni del D'MA, secondo cui l'apparato era rimasto spento) sia nel secondo. La TE di merito aggiungeva che «la finalità dell'indagine suggerita dalla Suprema TE era di stabilire la compatibilità tra la ricostruzione degli accadimenti operata dal D'MA SA e la telefonata delle ore 09:05 tra il suddetto e il padre;
non quella di fornire un riscontro positivo a tale dictum. La 9 prospettiva dell'indagine è decisiva, perché deve convenirsi che la risposta peritale mantiene la parola del collaboratore entro i confini della compatibilità con il dato tecnico, in quanto essa, sebbene non confermata in termini di certezza assoluta, nemmeno è risultata sconfessata». Sui punti relativi all'esigenza di ricostruire eventuali contatti telefonici tra il Di MU e il D'MA a partire dal maggio 2007, il risultato delle verifiche era stato analogo: l'assunto del collaboratore (il quale aveva escluso, anche all'atto dell'ultima escussione, di avere avuto contatti diretti con il Di MU) appariva in linea con la documentazione del traffico cellulare, che non ne conteneva traccia malgrado il consulente del P.M. avesse riferito erroneamente dati diversi. Sul punto d), afferente gli spostamenti del D'MA, del Di MU e del SC il 14/07/2007, le celle impegnate dai rispettivi telefoni durante la mattinata riscontravano invece in termini positivi, secondo i giudici di rinvio, il contributo del collaboratore: sugli orari indicati da costui, era del resto necessario operare alcune approssimazioni, non essendo possibile che egli avesse conservato memoria precisa di minutaggi e distanze. In ogni caso, i movimenti in quell'ambito territoriale dei vari protagonisti della vicenda furono tali da consentire ad entrambi gli imputati di incontrare il D'MA nel luogo da questi indicato: tanto più che, prima di non generare più traffico sino a tarda sera, il cellulare deLO stesso D'MA aveva chiamato od aveva ricevuto telefonate solo da uno dei due soggetti in questione (il SC). Il SC, in particolare, risultava avere raggiunto la zona di LF (a sua volta proveniente dalla Toscana) da poche ore: e quell'arrivo, dopo un viaggio durato tutta la notte, doveva intendersi reso anomalo dall'ancora più significativa attività di contatto telefonico con il D'MA nell'imminenza dell'uccisione del SS, quando è logico ritenere che ogni attenzione del killer fosse assorbita dall'impresa e concentrata sull'obiettivo, senza perciò possibilità di concedersi distrazioni». Per converso, dopo quel ripetuto e spasmodico contattarsi prima del delitto, i due non si erano più cercati, se non quando le acque si erano definitivamente calmate: circostanza da leggersi alla luce delle indicazioni del collaboratore, il quale aveva riferito di aver contattato il SC avvalendosi di un diverso cellulare che questi gli aveva consegnato, recante preimpostato il distinto numero da chiamare a cose fatte. Tali elementi, unitamente al rilievo che lo stesso SC risultava autonomamente già condannato quale partecipe dell'associazione di tipo mafioso facente capo al Di MU, venivano a costituire adeguati riscontri individualizzanti alla chiamata in correità proveniente dal D'MA. Quanto al Di MU, la TE territoriale si soffermava sugli esiti degli accertamenti relativi al punto a) segnalato nella decisione di annullamento. Era 10 emerso, a riguardo, come da un'utenza riferibile al SC ad una nella disponibilità del Di MU (il cellulare la cui scheda era stata utilizzata dal figlio di costui, ma solo in costanza della restrizione in carcere del padre) vi fosse effettivamente stata, alle 11:37, una chiamata durata tre secondi, compatibile con l'ipotesi di uno stringato contatto recante la sola informazione dell'avvenuta esecuzione del piano delittuoso. All'obiezione che, presupposta a quella telefonata del SC al capo del clan, il primo non ne avesse ricevuta un'altra dall'esecutore materiale dell'omicidio (il D'MA), la TE di rinvio ribatteva che: se era vero che della telefonata del collaboratore al numero preimpostato, secondo le istruzioni ricevute dal SC, non risultava esservi traccia, parimenti indubbio era che il perito non aveva potuto esaminare i dati completi dell'intero traffico telefonico cellulare nella zona;
ben poteva darsi che quella seconda telefonata di tre secondi fosse stata in realtà la prima ed unica con cui venne data comunicazione ai mandanti della morte del SS, nulla escludendo che il numero del Di MU fosse proprio queLO preimpostato sul cellulare (con scheda intestata a RI CA RI, come gli altri attribuiti al SC) consegnato all'uopo al D'MA. Pur segnalando che la ricostruzione accennata aveva margini di elevata plausibilità (il D'MA, infatti, aveva dichiarato di aver raggiunto LF, dopo l'omicidio, in un tempo brevissimo, incrociando il Di MU ed il SC che si trovavano insieme), la TE ER non riteneva di dover attribuire alla stessa una dignità di dinamica concretamente dimostrata, giacché «il mero sospetto, anche ragionevole, non può assurgere a positivo elemento di riscontro processuale del narrato del collaboratore, quando non è suffragato, al di là del dato logico, da elementi tecnici di conferma». Non di meno, anche per il Di MU potevano ritenersi acquisiti validi riscontri individualizzanti, da desumere parimenti dall'intervenuta condanna (anche) a suo carico, divenuta irrevocabile medio tempore e con la quale si era definitivamente affermato il ruolo dell'imputato quale «capo dell'organizzazione malavitosa nella quale già militava il SC e nella quale era transitata, proprio attraverso l'omicidio del SS, la persona del D'MA». Nella sentenza de qua, peraltro, la vicenda dell'omicidio anzidetto risultava inquadrata specificamente nell'ambito delle dinamiche del clan Di MU, tanto che a quel delitto aveva fatto seguito una nuova reazione da parte del gruppo criminale contrapposto: si era trattato, in particolare, dell'omicidio di NC ET, affiliato alla cosca del Di MU, ucciso da tale IO NS proprio come vendetta per la morte del SS (e il 11 NS, divenuto a sua volta collaboratore di giustizia, aveva reso confessione sia su quel fatto di sangue che sulle ragioni sottese aLO stesso). Conclusivamente, e con espressa volontà riepilogativa, la TE territoriale sottolineava che «può dirsi certo che il D'MA aveva partecipato all'omicidio SS quale esecutore materiale;
può dirsi certo, ed anche autonomamente accertato in altro procedimento attraverso la confessione del NS, che lo stesso gruppo SS aveva individuato il movente nella guerra con il clan antagonista, al quale, dunque, ascriveva il gesto delittuoso. Il Di MU era al vertice di quell'associazione malavitosa alla quale era affiliato pure il SC. Sicché è evidente, proprio in ossequio alla logica criminale, che il SC non aveva facoltà di deliberare da solo, e doveva necessariamente aver ricevuto l'input dal capo dell'organizzazione, il Di MU GE, appunto [...]. riconosciuto ruolo apicale del Di MU GE, come l'ascrivibilità al suo clan dell'omicidio, sono stati accertati in via autonoma rispetto alla chiamata del D'MA, e possono servire a riscontrarla nel presente procedimento anche perché è già provata, per quanto sopra osservato, non solo la causale dell'omicidio ma anche la partecipazione al medesimo del SC, altro uomo del Di MU, nonché NO del D'MA e traghettatore deLO stesso all'interno del clan storicamente avverso».
3. Avverso la decisione dei giudici di rinvio propongono nuovo ricorso per cassazione i difensori del SC, Avv.ti Giuseppe Colucci e Valerio VianeLO Accorretti. La difesa dell'imputato lamenta la violazione degli artt. 192 co. 3 e 627 cod. proc. pen., nonché carenze motivazionali della sentenza impugnata, facendo presente che la TE territoriale si sarebbe limitata ad approfondire i temi delle censure già evidenziate sulla congruità degli elementi ricavabili dai tabulati del traffico telefonico cellulare, senza tuttavia adempiere all'obbligo di sviluppare una parte motiva che individuasse riscontri esterni individualizzanti legittimi a collegare l'odierno ricorrente alle condotte a lui attribuite specificamente dal collaboratore di giustizia». Ripercorsi gli esiti degli accertamenti compiuti rinnovando l'istruzione dibattimentale, si legge nel ricorso che: - sulla telefonata che il D'MA avrebbe ricevuto dal padre alle 09:05 del 14/07/2007, vale a dire in un momento in cui (a suo dire) non disponeva del cellulare per averlo consegnato ai mandanti dell'omicidio, non si poteva affermare con certezza se in quel momento il telefono fosse acceso o spento;
-sui contatti telefonici fra il Di MU e il D'MA, doveva confermarsi il rilievo che non ve ne erano stati né nel maggio 2007 né nei mesi successivi;
12 - prima della chiamata delle 11:37 fra i cellulari del SC e del Di MU non ve ne erano state altre (né effettive, né tentativi infruttuosi); - quella telefonata non si risolse in un mero squiLO, ma fu una conversazione con risposta, della durata di 3 secondi;
-le utenze del Di MU, del SC e del D'MA avevano, tra le 06:00 e le 12:00 del 14/07/2007, agganciato celle compatibili con la loro presenza in Contrada Serra all'atto del presunto sopralluogo che si svolse prima del delitto, Ima mai le stesse. Appare innegabile, dunque, come la TE ER (ad esempio, sulla questione della verifica se il cellulare del D'MA fosse acceso o spento alle 09:05) si sia limitata alla ricerca di dati che risultassero non confliggenti con le dichiarazioni del collaboratore, quando invece avrebbe dovuto rinvenire riscontri oggettivi a quel narrato. Analogamente è a dirsi quanto al mancato emergere, dai tabulati esaminati, di un aggancio comune di celle fra i telefoni dei protagonisti della vicenda, elemento superato solo con l'affermazione che tra i vari luoghi interessati dalle attivazioni dei diversi cellulari vi fossero distanze copribili in un massimo di 30 minuti: un rilievo, questo, del tutto insoddisfacente ed approssimativo. Puramente congetturale è poi l'assunto secondo cui non si potrebbe escludere che una telefonata precedente a quella delle 11:37 vi fosse stata, a causa di lacune derivanti dalla incompletezza del materiale documentale acquisito: né la TE di merito, ipotizzando che quella stessa chiamata provenisse dal D'MA (utilizzando egli il cellulare consegnatogli aLO scopo dal SC), si avvede del contrasto fra tale ricostruzione e le dichiarazioni del collaboratore, il quale aveva sempre parlato di una telefonata risoltasi in un semplice squiLO, senza risposte di sorta. Sostiene la difesa che «il riscontro [...], seppur non può avere la stessa forza della prova autonoma, non può mai essere incerto nella sua esistenza, così come non lo può essere l'indizio: ogni considerazione sul loro valore dimostrativo deve essere sempre successiva alla prova sulla certezza dell'elemento da inserire nel procedimento logico, aprendosi altrimenti dei pericolosissimi vuoti logici e ricostruttivi che, in astratto, possono essere colmati attraverso mere opinioni». Altri elementi valorizzati dalla TE di assise di appeLO sono quindi: il numero elevato di contatti fra il D'MA ed il SC il giorno prima e la mattina del delitto, oltre al fatto che entrambi giunsero a LF in tempi contigui all'omicidio; la condanna deLO stesso SC come partecipe della consorteria criminale facente capo al Di MU. A quest'ultimo proposito, i difensori dell'imputato obiettano che la TE di rinvio sembra individuare una mera responsabilità "da posizione", in contrasto 13 con la consolidata giurisprudenza che richiede invece la prova di elementi diretti e convergenti per l'attribuzione a taluno, per quanto affiliato ad un'associazione di tipo mafioso, di una determinata condotta illecita: tanto più che il SC appare essere stato condannato ex art. 416-bis cod. pen. come soggetto niente affatto investito da ruoli di vertice, e nulla autorizza a ritenere che egli dovesse essere reso edotto circa decisioni da assumere a liveLO apicale. Lo stesso D'MA, inoltre, aveva parlato di legami familiari con il ricorrente, ex se giustificativi dei contatti fra lui ed il NO: né si è proceduto ad una analisi nel tempo di quelle telefonate, per poterne eventualmente inferire una singolare discrasia rispetto all'abituale.
4. Propongono altresì ricorso i difensori del Di MU.
4.1 Un primo atto di impugnazione viene presentato dagli Avv.ti Gerardo Di Ciommo e Valerio VianeLO Accorretti: il contenuto nella esposizione dei profili di doglianza e dei canoni normativi che si assumono violati risulta sostanzialmente sovrapponibile a queLO del ricorso avanzato nell'interesse del SC. Quanto ai peculiari elementi a carico del Di MU, i suoi difensori evidenziano a loro volta come il presunto riscontro, derivante dalla condanna del ricorrente quale vertice del sodalizio interessato all'uccisione del SS, si risolve nella inammissibile rilevanza riconosciuta ad una responsabilità da mera posizione soggettiva: ciò, neLO specifico, in difetto di riscontri individualizzanti sulla partecipazione all'episodio e/o alla presenza in loco dell'imputato, come descritte dal collaboratore. La sentenza di condanna per associazione mafiosa, del resto, si fonda sulle dichiarazioni deLO stesso D'MA, realizzandosi così una sorta di circolarità degli elementi tratti da una medesima fonte: né va trascurato che il collaboratore aveva accusato lo stesso Di MU anche in ordine all'omicidio di BR GU SS, ma l'imputato era stato assolto proprio per non essere stati trovati i necessari riscontri. Inoltre, e soprattutto, i giudici di merito non hanno considerato che l'odierno ricorrente non era l'unica figura di vertice della consorteria, cui in ipotesi dover rimettere le decisioni di maggior rilievo senza che altri potessero godere di margini di autonomia: altro soggetto in posizione apicale, secondo la stessa pronuncia irrevocabile invocata dalla TE territoriale, era infatti CE Di MU.
4.2 Un distinto ricorso viene proposto dal solo Avv. Di Ciommo, che lamenta violazione di legge (per non essere stati osservati i principi dettati da questa TE all'atto dell'annullamento con rinvio) e vizi della motivazione della sentenza impugnata. La TE di assise di appeLO di AL, in particolare, non avrebbe recepito in termini oggettivi le risultanze probatorie degli accertamenti 14 -compiuti, ma a fronte di evenienze di segno favorevole agli imputati si sarebbe avventurata in una formulazione di ipotesi a suo dire compatibili con i racconti del pentito D'MA, pur a fronte di assoluta mancanza di riscontri esterni». La realtà, secondo la difesa del Di MU, è che la decisione di appeLO poi annullata in sede di legittimità aveva posto in risalto l'esistenza di presunti contatti telefonici tra lo stesso imputato e il D'MA, coLOcati dalle prime risultanze istruttorie già a partire dal 09/05/2007 (data in cui il Di MU era stato scarcerato) e per circa due mesi: un totale di 15 contatti, che i giudici di merito avevano interpretato, dal punto di vista del collaboratore, come «sintomo delle trattative, già intraprese con il SC, finalizzate al passaggio al clan capeggiato dal Di MU». Si era trattato, però, di un pacifico errore del consulente del P.M., visto che di chiamate non ve ne erano state affatto, né dal D'MA verso il ricorrente, né nell'opposta direzione: un errore, non di meno, avvalorato dalle stesse dichiarazioni del collaboratore, che inizialmente aveva confermato di avere avuto contatti diretti con il Di MU, salvo correggersi dinanzi alle opposte evidenze. Gli accertamenti disposti in via di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, pertanto, avevano portato a sconfessare i più significativi elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria. Se poi è vero che il D'MA, deponendo dinanzi alla TE di rinvio, ha inteso ribadire l'ultima versione, non va dimenticato che egli riferì solo tardivamente di un presunto sopralluogo con il Di MU ed il SC nella zona dove fu commesso il delitto, particolare mai emerso per anni e che l'esame dei tabulati non conferma, malgrado i giudici salernitani reputino sufficiente una congetturale compatibilità dei tempi necessari ai tre soggetti per spostarsi da dove risultavano essersi trovati. Ancora, appare smentito l'assunto che il D'MA, prima della breve chiamata del SC al Di MU alle 11:37 del 14/07/2007, chiamò lo stesso SC: né quella telefonata poté provenire direttamente dal D'MA, come suggestivamente ammesso dai giudici di appeLO, perché quella chiamata (che il collaboratore sostenne di aver fatto al SC, secondo le istruzioni ricevute) si esaurì in uno squiLO senza risposta. Deve perciò ritenersi ragionevolmente dimostrato che, alle 11:37, fu il SC a chiamare il Di MU, per motivi non appurati ma che è impossibile ricollegare al delitto: e, se una tale chiamata vi fu, appare logico concludere che i due non si trovassero insieme. Sulla medesima falsariga, è del tutto congetturale l'assunto che i contatti telefonici intercorsi fra il D'MA ed il SC non trovino altra spiegazione se non quella di ricollegare i due soggetti all'omicidio del SS, che il primo si accingeva a realizzare materialmente: il D'MA, infatti, era un dipendente del 15 SC, e quotidianamente si scambiava con lui decine di chiamate per ragioni di lavoro (profilo che i giudici di merito non avrebbero in alcun modo valutato). Da ultimo, l'Avv. Di Ciommo torna a soffermarsi sulle incongruenze del narrato del D'MA sia nel riferire dell'anzidetto sopralluogo che nella descrizione della dinamica dell'omicidio: il collaboratore menzionò infatti un numero di colpi di pistola non rispondente agli accertamenti tecnici compiuti in loco, colpi peraltro esplosi all'indirizzo del SS senza che questi fosse stato vittima di precedenti violenze fisiche (che l'indagine autoptica, al contrario, aveva fatto emergere). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono meritevoli di accoglimento.
2. Occorre, in via preliminare, ribadire quali erano gli ambiti del giudizio di rinvio sollecitato dalla Prima Sezione di questa TE, precisandosi dunque che il tema della attendibilità intrinseca del D'MA era da considerare già valutato in termini positivi, sia in ordine alla genuinità del contributo di conoscenze apportate dal collaboratore sia quanto alla dinamica dell'omicidio: non vi erano perciò, per la TE di assise di appeLO di AL (né oggi, a fortiori, ci sono), f spazi per tornare a discutere della credibilità o meno del D'MA per avere solo tardivamente riferito di un presunto sopralluogo, o per avere indicato come partecipi a quell'incontro anche soggetti mandati esenti da addebiti, od ancora per avere sostenuto che la vittima fu da lui attinta da tre o forse quattro colpi di pistola, senza che prima fosse stata picchiata o addirittura seviziata. A pag. 24 della motivazione della più volte ricordata sentenza n. 18687/2017 del 01/04/2016, si legge apertis verbis che «in ordine alla positiva valutazione di attendibilità di D'MA SA e delle sue dichiarazioni, le censure dei ricorrenti risultano infondate». Subito dopo, altrettanto significativamente, vien esplicitato che «per quanto riguarda le censure concernenti i riscontri esterni va di
contro
- espresso un diverso giudizio circa la fondatezza delle censure - esposte dai ricorrenti». Ergo, l'unico tema da approfondire era e rimane queLO della esistenza o meno di riscontri al narrato del D'MA, esterni ed autonomi rispetto alle indicazioni del collaboratore e individualizzanti con riguardo alle specifiche posizioni del SC e del Di MU. Con il risultato di dover considerare ictu oculi inammissibili le doglianze della difesa del Di MU che, in sostanza, tornano 16 a sottoporre al giudice di legittimità questioni afferenti la possibile smentita delle dichiarazioni del D'MA in base alle risultanze degli accertamenti medico-legali. A questo punto, merita comunque di essere sottolineato già sul piano metodologico che un conto è nell'attività di ricerca di dati di riscontro - procedere alla verifica delle risultanze processuali per inferirne elementi che escludano una confutazione della chiamata in correità, altra cosa è ricavare da quelle risultanze una positiva conferma della chiamata medesima. In altre parole, ed entrando in medias res, il contenuto obiettivo dei tabulati di un traffico telefonico cellulare potrebbe: smentire la dichiarazione di un collaboratore (che, ad esempio, abbia sostenuto di essersi trovato con qualcuno in un dato luogo in un'ora determinata, quando invece le utenze radiomobili dei protagonisti del presunto incontro risultino avere impegnato in pari tempo celle del tutto diverse); non porsi in contrasto con la ricostruzione offerta dal dichiarante (quando, in ipotesi, le celle attinte in quell'ambito temporale siano compatibili con lo spostamento dei vari soggetti nel luogo indicato); confermare il narrato de quo (risultando impegnata la cella corrispondente al luogo anzidetto, o addirittura quella identica cella da più utenze, nel breve periodo di interesse). E' evidente, perciò, che per potersi parlare di riscontro in senso proprio sia necessario giungere all'ultimo degli step ora evidenziati: escludere l'esistenza di dati idonei a confutare le dichiarazioni del D'MA, nella vicenda processuale oggi in esame, costituiva incombenza necessaria ma non ancora sufficiente, senza che un mero risultato di non incompatibilità possa ex se assurgere a riscontro positivo. Altrettanto pacifico, inoltre, è che un eventuale esito negativo delle verifiche, tale da far acquisire addirittura dati di smentita dei fatti riferiti dal D'MA, avrebbe imposto la necessità ma solo in quel caso - di ridiscutere della sua pur ribadita affidabilità.
3. Tanto chiarito, e passando dunque ad analizzare come la TE territoriale abbia osservato le indicazioni enumerate nella sentenza di annullamento, va innanzi tutto ricordato che ai punti e) ed f), sopra ricordati - la Prima Sezione - di questa TE aveva demandato di individuare con certezza se uno dei presunti contatti telefonici fra il Di MU e il D'MA fosse davvero da coLOcare all 08/05/2007 (data in cui il primo risultava ancora detenuto), e quali ragioni avessero comunque avuto le ulteriori conversazioni fra costoro. Conversazioni delle quali, in prima battuta, pare avesse dato contezza lo stesso D'MA, e che erano state diffusamente valorizzate in chiave accusatoria sia dal giudice di primo grado sia dalla TE di assise di appeLO di Potenza. Il giudizio di rinvio, non di meno, ha consentito di escludere che quei contatti - compreso queLO dell'8 maggio - vi fossero mai stati: e non può che derivarne 17 A la necessaria presa d'atto del venir meno di uno degli elementi sottesi alla originaria decisione di condanna del Di MU. Il narrato del D'MA, in parte qua, non ne risulta ad ogni modo sconfessato: diversamente da quel che obiettano le difese degli odierni ricorrenti, i primi giudici di merito avevano posto l'accento non già su come il collaboratore avesse dato contezza o spiegazione dei coLOqui avuti con il Di MU, bensì sul dato (apparentemente oggettivo, ma inesatto) evidenziato dal consulente tecnico del P.M. sul contenuto dei tabulati esaminati. Tanto che, in sede di legittimità, era appunto emersa la necessità di acclarare le ragioni dei contatti tra D'MA SA e il Di MU», su cui poteva ovviamente riferire solo lo stesso collaboratore: logica impone di ritenere, pertanto, che egli non l'avesse ancora fatto in termini compiuti. Il D'MA, esaminato ancora una volta in sede di rinvio, pare abbia escluso in via definitiva di avere avuto contatti telefonici diretti con il vertice del clan cui attraverso la soppressione del capo della consorteria rivale gli era stato - proposto di affiliarsi. Si tratta, in sostanza, dell'acquisizione attraverso i tabulati di elementi che non confutano le dichiarazioni del collaboratore: altrettanto evidente, però, che gli stessi elementi non possono assumere valore di riscontro. Analogamente è a dirsi a proposito della telefonata che il D'MA avrebbe ricevuto dal padre, alle 09:05 del 14/07/2007: telefonata della quale egli non aveva mai parlato, escludendola anzi implicitamente con l'affermazione che, prima, il suo cellulare era stato consegnato al SC, già spento. La versione del collaboratore, pure in questo caso, non trova smentita ma non è riscontrata in senso tecnico: secondo il perito nominato dalla TE ER, la risposta "in risalita" dal telefono del D'MA all'utenza fissa del genitore potrebbe indicare un contatto reale, ma anche un'attivazione del servizio di segreteria (conseguente all'avere il padre trovato non raggiungibile il numero del figlio). E' dunque possibile, ma non dimostrato, che il telefono del D'MA fosse spento: il che equivale a dire che la circostanza della consegna del cellulare in questione al SC non trova smentita, ma neppure riscontro. Secondo i giudici salernitani, assurgerebbero invece a dignità di riscontro, rispetto alla chiamata in correità proveniente dal D'MA, i dati ricavabili dal traffico telefonico cellulare delle utenze accertate come in uso ai due ricorrenti: ciò, in particolare, quanto alla loro partecipazione al sopralluogo preliminare all'omicidio, come riferita dal suddetto collaboratore. In realtà, valutando in obiettiva successione cronologica i contatti evidenziati nella sentenza di rinvio, risulta che: 18 alle 07:52 del 14/07/2007 il D'MA chiamò il SC, attivando una cella di ON in VU (in quel momento, il SC si trovava invece nella zona coperta da una cella di Sant'Agata di Puglia); alle 08:17, il SC fu impegnato in altra conversazione, trovandosi in territorio di LaveLO;
alle 08:36, il telefono del Di MU attivò la cella della zona industriale di LF;
alle 09:07, il cellulare del SC risultò trovarsi in una zona ancora diversa, non coincidente ma compatibile con il territorio della località RR (dove si sarebbe svolto l'incontro riferito dal D'MA); alle 09:17, anche il Di MU si sarebbe trovato in una zona compatibile con quella del presunto sopralluogo, visto che il suo cellulare impegnò la cella di LF, Via Galileo AL (a sua volta compatibile con la località RR); alle 11:17, un secondo cellulare del SC attivò una cella compatibile con la località predetta. Il quadro appena delineato, in definitiva, impone di delimitare l'attenzione a quel che accadde poco dopo le 09:00 del giorno dell'omicidio, quando a una decina di minuti di distanza l'uno dall'altro - sia il SC che il Di MU vennero a trovarsi in luoghi che rendono ben possibile la loro presenza all'incontro segnalato dal collaboratore. Non vi è, infatti, un riscontro obiettivo alle dichiarazioni del D'MA quanto alla sua stessa presenza in località RR (i tabulati che lo riguardano si fermano a prima delle 08:00, quando egli si trovava in una zona affatto diversa); i due imputati, nel contempo, si spostarono (chi da LaveLO, chi dalla zona industriale di LF), con il SC a risultare ancora in un'area compatibile con quella del sopralluogo - e dell'omicidio dopo oltre due ore. Alle 09:07, dunque, è possibile che il SC si trovasse a RR, così come alle 11:17; e lo stesso può dirsi per il Di MU, alle 09:17. Non di meno, si tratta di indicazione plausibile ma indimostrata, la cui valenza obiettiva deve essere ricollegata sul piano logico alle ulteriori risultanze processuali valorizzate in chiave accusatoria. Innanzi tutto, se è vero che l'incontro del D'MA con i due imputati era servito (anche) a far sì che il collaboratore ricevesse le pistole da utilizzare per uccidere il SS e consegnasse al SC il proprio cellulare, deve ritenersi che il passaggio del telefono dalle mani del D'MA a quelle del NO fosse avvenuto prima delle 09:05, o quanto meno che l'apparecchio fosse già stato spento a quell'ora: in caso contrario, la chiamata proveniente dal padre del D'MA sarebbe stata concretamente ricevuta da costui. Tale conclusione, in verità, è in linea con la ricostruzione operata dai giudici di merito, secondo cui la 19 A consegna del cellulare al SC sarebbe avvenuta - evidentemente, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore "alcuni minuti dopo la telefonata delle - 07:52" (v. pag. 3 della motivazione della sentenza in epigrafe); ma, aLOra, dovrebbe concludersi che l'incontro finalizzato al sopralluogo e alla dazione delle armi avvenne ben prima delle 09:07 o delle 09:17. Anche ammettendo, in ogni caso, una certa approssimazione negli orari indicati dal D'MA, e spostando in avanti l'ora del rendez-vous, la ricostruzione accusatoria impone di prendere atto che il cellulare fosse già stato consegnato al SC alle 09:05, ma che due minuti od ancora dodici minuti più tardi l'incontro fosse non di meno in corso di svolgimento. Del resto, ammettere che il Di MU impegnò la cella di Via Galileo AL alle 09:17 perché si trovava sulla via del ritorno da RR, a sopralluogo concluso (evenienza altrettanto plausibile), varrebbe ad introdurre un'ulteriore esemplificazione di dati di mera compatibilità. Altrettanto imprescindibile sarebbe collegare il dato della presenza del SC, alle 11:17, in un luogo compatibile con la località RR, con il rilievo che soltanto alle 11:37 ° immediatamente prima vi sarebbe stata la comunicazione dell'avvenuto omicidio: con la conseguente prospettiva, soltanto aLOra e non prima, di determinare l'imputato ed i suoi complici a tornare nel luogo dove avrebbero curato le attività strumentali all'occultamento del cadavere. Si tratta, con ogni evidenza, di elementi sui quali vengono a riprodursi le lacune motivazionali già segnalate dalla Prima Sezione di questa TE all'atto della precedente decisione di annullamento, quando era stata registrata la necessità di «una valutazione approfondita e d'insieme, coordinata con tutti gli altri dati ricavabili dalle acquisizioni probatorie e dall'esame dei tabulati». Valutazione che, ancora oggi, deve ritenersi faccia difetto.
4. Le risultanze dei tabulati, inoltre, appaiono valorizzate quale elemento di riscontro a carico del SC giacché indicative della funzione di supporto da lui realizzata in favore dell'esecutore materiale dell'omicidio. Infatti, mentre la presenza del Di MU in quel di LF (vuoi in area compatibile con le zone indicate dal collaboratore nel ricostruire la dinamica del delitto, vuoi altrove) non può dirsi ex se connotata da valenza indiziaria, essendo egli normalmente ivi domiciliato e financo sottoposto all'obbligo di soggiornarvi, risulta che il coimputato si portò nel territorio del comune di nascita proprio nella notte immediatamente precedente la morte del SS. La circostanza, letta in uno con il numero elevato di contatti telefonici nell'imminenza dell'omicidio tra SC e il D'MA (impegnato nel medesimo viaggio quasi in il contemporanea), può in vero assumere valenza formale di riscontro significativo 20 e individualizzante: deve tuttavia rilevarsi come, a riguardo, sia stata trascurata dai giudici del rinvio una delle osservazioni sviluppate nella sentenza n. 18687/2017 sulle carenze motivazionali delle pronunce di merito. Proprio in ordine alle conversazioni fra i due cugini, la Prima Sezione di questa TE a pag. 29 scriveva infatti che sia la decisione di primo grado che quella di appeLO, poi annullata, apparivano «carenti, perché prive di uno specifico commento in ordine alla frequenza, alle ragioni od alla singolarità di tali contatti: senza tale elaborazione, di per sé ogni dato potrebbe essere neutro e di per sé solo indicativo di una mera conoscenza o di una semplice colleganza tra i soggetti coinvolti». Muovendo dalle deduzioni difensive circa l'espletamento di un'attività lavorativa del D'MA alle dipendenze del SC, seppure pretermesse dal Gup del Tribunale di Potenza perché non sufficientemente documentate, la Prima Sezione faceva infatti notare come le comunicazioni de quibus avrebbero potuto «non essere orientate alla progettazione di un delitto ed avere scopi diversi da quelli omicidiari»: sarebbe stato, ed è pertanto ancora, doveroso accertare quanto meno se i plurimi contatti del 13 e 14 luglio 2007 tra i due soggetti evidenziati furono distonici per eccesso e coLOcazione oraria rispetto alle normali comunicazioni intercorse nei giorni precedenti e/o successivi. Anche su tale aspetto deve dunque procedersi ad un nuovo esame nel merito della regiudicanda.
5. Come sopra ricordato, viene infine attribuita dignità di riscontro (della chiamata in correità proveniente dal D'MA) anche all'intervenuta condanna del Di MU e del SC quali partecipi della consorteria criminale nel cui ambito sarebbe stato deciso l'omicidio del SS. Deve essere ricordato, in proposito, come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che la sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso [...], investita del potere di deliberare in ordine alla commissione di cosiddetti "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato- fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo aLO specifico reato» (Cass., Sez. I, n. 42990 del 18/09/2008, Montalto, Rv 241820). In linea con tale indirizzo, si è più di recente ribadito che in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, non sussiste la responsabilità del cosiddetto "capo famiglia", a titolo di concorso nel reato-fine "eccellente" [...], qualora questi, ancorché a conoscenza dei progetti in corso e del coinvolgimento operativo di "suoi" uomini, non abbia prestato fattiva e 21 concreta collaborazione nell'organizzazione e gestione del reato, decisa dalla struttura di vertice del sodalizio criminale, in quanto l'omessa attivazione di ipotetici provvedimenti interdittivi non potrebbe comunque essere considerata equivalente ad una prestazione di consenso o addirittura alla formulazione di un ordine nei confronti dei propri uomini» (Cass., Sez. VI, n. 8929/2015 del 17/09/2014, Tagliavia, Rv 263654). Applicando tali principi alla disamina della fattispecie oggi in esame, l'assunto dei giudici di merito è che GE Di MU fosse inevitabilmente il soggetto al quale spettassero le decisioni di rilievo per il perseguimento dei fini illeciti dell'associazione, prime fra queste le determinazioni di uccidere o lasciare in vita gli esponenti di organizzazioni rivali;
nel contempo il SC, non investito da funzioni direttive, sarebbe stato coinvolto aLO specifico fine di ottenere dal NO in grado di avvicinare il SS a causa della pregressa - militanza nel suo gruppo, e dunque di sopprimerlo secondo le direttive ricevute a transitare nelle fila del clan. E' però necessario chiarire in concreto se davvero il Di MU fosse l'unica persona in grado di assumere le opzioni strategiche anzidette: tale affermazione presenta margini di apoditticità, atteso che la sentenza acquisita ex art. 238-bis del codice di rito lascia intendere come, all'interno del medesimo sodalizio, vi fossero altre figure apicali.
6. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della TE di assise di appeLO di AL. Così deciso il 24/06/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo MicheliP ar Gerardo Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9/6Y1/2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Zarmela Lanzuise 2 22 4