Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 1
In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive. (Fattispecie in cui la S.C. ha considerato "della stessa specie", agli effetti di cui all'art. 274 lett. c), il reato di bancarotta documentale e quello di uso di atto falso, che l'imputato aveva commesso per coprire condotte di distrazione).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
Leggi di più… - 4. La non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 2)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
Leggi di più… - 5. Abitualità del comportamento: quando i reati hanno la stessa indole (Cass. 53401/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 novembre 2020
Ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni. Donde la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinchè il giudice di merito, con specifica indagine, accerti le circostanze di fatto attestanti che i reati in materia di stupefacenti, per i quali l'imputata è stata condannata, fossero stati commessi a scopo di lucro. Il profilo dei motivi a delinquere che hanno avuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2016, n. 52301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52301 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
52 30 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1027/2016 GRAZIA LAPALORCIA - Presidente - REGISTRO GENERALE N.16475/2016 CARLO ZAZA ANTONIO SETTEMBRE - Rel. Consigliere - LUCA PISTORELLI ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AB nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 25/03/2016 del TRIB. LIBERTA' di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Udit i difensor Avv.; - Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi, per il ricorrente, gli avvocati Massimo Krogh e Cesare Placanica, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il RI del riesame di Roma, decidendo in sede di appello avverso il provvedimenti emessi, in materia di misure cautelari personali, dal Giudice per le indagini preliminari, ha, con ordinanza del 25 marzo 2016, applicato a PE BI su appello del Pubblico Ministero la misura degli arresti domiciliari con- - divieto di comunicazione con persone diverse da quelle con lui dimoranti. Il PE è accusato di plurimi reati commessi quale amministratore di fatto della RR Rome Airport scarl, dichiarata fallita l'1-2-2013 (bancarotta documentale e per distrazione di beni societari per oltre due milioni di euro, tra cui un contratto di appalto stipulato con la Alivision Transport scarl, di cui PE era - anche in questo caso - amministratore di fatto). L'ordinanza fa seguito a sentenza di questa Corte del 10/7/2015, che aveva annullato il precedente provvedimento del RI del Riesame anch'esso applicativo della misura degli arresti domiciliari per vizio di motivazione in - ordine alle ritenute esigenze cautelari.
2. Alla base del nuovo provvedimento cautelare sono state poste le seguenti circostanze: a) il prevenuto è il dominus di una galassia di società che operano sotto il marchio "RR"; b) la Corte di Cassazione ha, con sentenza del 14 ottobre 2014, confermato l'ordinanza dello stesso RI del Riesame di Roma, che aveva disposto il sequestro preventivo del "ramo di azienda" della società Alivision Transport scarl e l'aveva affidato a due amministratori giudiziari;
c) i PE ha confuso "le entrate e le uscite delle varie società a sé riconducibili", come già evidenziato nell'ordinanza annullata;
d) "tali atti dimostrano la proclività a delinquere dell'imputato che non ha esitato a persistere, anche successivamente al sequestro preventivo (di cui sopra), in comportamenti che sono assolutamente analoghi a quelli contestati nelle imputazioni per le quali è stato rinviato a giudizio"; e) il sequestro preventivo del "ramo di azienda" della Alivision Transport scarl e la dismissione di PE dalle cariche sociali della predetta società non rappresentano argomenti dirimenti in ordine al pericolo di recidiva;
2 си f) il PE ha offerto a D'ER di assumerlo "presso la RR HR dopo avergli comunicato la notizia del suo licenziamento da parte della Alivision"; g) successivamente a "tale contatto", "la RA ND AN ltd ha trattenuto il 20% del corrispettivo dei biglietti per le tratte italiane, per un totale di € 547.000, nonostante che, in base all'accordo esistente tra la suddetta società londinese e la Alivision Transport scarl, datato 7 gennaio 2014, la prima fosse autorizzata a trattenere il corrispettivo annuo di € 350.000"; h) per giustificare le "illecite trattenute della società londinese" il PE ha prodotto al RI del Riesame, in data 2 febbraio 2015, in occasione della trattazione dell'appello, un contratto, apparentemente stipulato tra la società britannica e quella italiana in data 1/6/2011, che prevedeva il compenso del 20% a favore della società londinese. Tale contratto era falso, perché creato in data 1/2/2015, come accertato mediante sequestro effettuato in altro - procedimento - del computer di tale NC ER;
i) il figlio di PE, successivamente al sequestro preventivo del "ramo di azienda" della società Alivision Transport scarl, ha usato la microcar aziendale;
I) la dismissione di PE da ogni ruolo nella compagine societaria non è di ostacolo alla reiterazione, da parte sua, di comportamenti delittuosi analoghi a quelli accertati "nelle numerose altre società" a lui riferibili;
- m) la produzione dell'atto falso, per come specificato al punto h), determinerebbe un concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio, che si affianca a quello già evidenziato di reiterazione di condotte analoghe a quelle censurate.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto un duplice ricorso per Cassazione l'imputato, il primo a firma dell'avv. Franco Coppi ed il secondo a firma dell'avv. Massimo Krog. Gli argomenti utilizzati sono i medesimi, per cui se ne impone la trattazione unitaria, seppur seguendo l'esposizione del primo di essi, in quanto più particolareggiato. Con entrambi si lamenta la violazione degli artt. 627 e 292 cod. proc. pen.: valer a dire, l'elusione del dictum della Suprema Corte e l'assenza dei requisiti minimi richiesti dalla norma per l'applicazione della misura custodiale. A) Il ricorrente contesta, innanzitutto, la premessa da cui è partito il RI del Riesame: il fatto, cioè, che oggetto del sequestro preventivo (cui fa riferimento l'ordinanza impugnata) abbia avuto ad oggetto un ramo d'azienda della società Alivision Transport scarl, invece che l'intera azienda (a tal fine riporta il contenuto del provvedimento applicativo della misura, per come confermato dalla pronuncia della Cassazione del 14/10/2014). Questo errore, aggiunge, inficia il discorso giustificativo di tutto il provvedimento impugnato, giacché lo spossessamento dell'intera azienda, e non solo di una sua parte, 3 от - impossibile a PE di rende - contrariamente all'assunto del RI reiterare le condotte che gli vengono contestate. B) Peraltro, prosegue ricorrente, il RI non spiega minimamente quali sarebbero gli elementi dell'azienda scampati al sequestro preventivo e non tiene conto della realtà del bene sequestrato, che non è suscettibile di scomponimento, trattandosi di entità che riguarda più licenze di trasporto facenti capo ad un'unica impresa;
e non spiega quand'anche vi fosse un ramo - d'azienda estraneo al sequestro quale possa essere il legame effettivo tra l'indagato e un tale ramo, tale da rendere concreto il pericolo che - agendo sull'amministrazione dell'azienda, sia pure limitatamente al "ramo" - vengano commessi nuovi reati. C) Apodittica, poi, è anche l'affermazione che vi siano altre entità societarie riferibili a PE, attraverso le quali sarebbe possibile a quest'ultimo reiterare reati della medesima specie di quelli per cui si procede, tanto più alla luce delle specifiche allegazioni difensive, con cui era stato messo in evidenza che l'indagato non si occupa più dell'attività di trasporto passeggeri da quando si è dimesso da direttore finanziario della Alivision Transport scarl, ad agosto del 2014", e che tutta la sua attività lavorativa viene ora esercitata a Londra, salva la gestione, in Italia, di due società di persone. D) Quanto agli episodi concreti, successivi al sequestro, valorizzati dal RI a carico dell'indagato (l'offerta di assunzione fatta a D'ER e l'uso della minicar da parte del figlio di PE), sottolinea che entrambi sono stati valutai dalla sentenza di annullamento, che ne ha smentito la efficacia dimostrativa senza, peraltro, travisare la realtà del primo accadimento (come lamentato dal Pubblico Ministero), avendo (la Corte di Cassazione) ben compreso che era stato PE a comunicare a D'ER il suo (di D'ER) licenziamento dalla Alivison Transport scarl, accompagnando la comunicazione con la proposta di assumerlo nella RR HR srl. Su tali punti l'ordinanza impugnata si è fermata, del resto, alla proposizione di assunti apodittici, senza nemmeno prendere in considerazione le spiegazioni difensive, illustrate in scritti difensivi regolarmente portati all'attenzione del giudicante (per l'utilizzo della minicar da parte del figlio di PE era stato spiegato che il ragazzo era dipendente della società e che utilizzava l'auto per scopi aziendali). E) Sfornita di qualsiasi dimostrazione, anche in ordine alla riferibilità al prevenuto, e comunque estranea all'oggetto del giudizio, è l'affermazione della illegittimità del comportamento di RR ND AN ltd, che aveva trattenuto il 20% dei biglietti venduti on line per conto di Alivision Transport scarl. In ogni caso, aggiunge, si tratta di un fatto risalente nel tempo (il dr. D'ER aveva segnalato la questione agli amministratori giudiziari della Alivision Transport srl già il 26 settembre 2014) e, per questo, sfornito di capacità ои indiziante in ordine alla attualità del pericolo;
inoltre, anche in ordine a questo fatto sono state obliterate le spiegazioni difensive (che avevano messo in evidenza l'esistenza di atti negoziali regolanti i rapporti tra le parti nel senso dedotto dalla difesa, nonché di documentazione contabile comprovante la concreta attuazione dell'accordo fin dal suo sorgere) mutuando in modo acritico le valutazioni del Pubblico Ministero. Comunque, conclude, l'evoluzione della vicenda dimostra l'efficacia impeditiva del sequestro preventivo in atto rispetto alla commissione - da parte dell'indagato - di nuovi reati tributari o fallimentari. F) Nessuna elemento è stato evidenziato per ricondurre all'indagato il documento "falso" prodotto dalla difesa all'udienza del 26 marzo 2016, trattandosi di documento acquisito dal Pubblico Ministero nell'ambito di un diverso procedimento, a cui è interessato, oltre a PE, l'amministratore unico di Alivision Transport scarl, parimenti interessato a difendersi giustificando l'operazione economica. Peraltro, aggiunge, il documento in parola riveste una valenza assai limitata, "non valendo certo a dimostrare che ad esser allegato alla memoria difensiva fosse proprio il risultato della stampa compiuta la sera del 1° febbraio 2015, essendo viceversa plausibile ritenere che esistesse una copia del contratto, effettivamente risalente al giugno 2011, atteso che l'esecuzione delle pattuizioni in esso contenute è comprovata dalla contabilità aziendale". Tanto, a prescindere dalla legalità della produzione, effettuata - a sorpresa dal Pubblico Ministero solo all'udienza del 26 marzo 2016, nonostante avesse la disponibilità del documento fin dal 28 ottobre 2015 (a tale data risale la relazione informatica predisposta dal consulente del Pubblico Ministero). G) Carente anche in ordine alla attualità del pericolo di reiterazione criminosa è la motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra l'applicazione della misura e la realizzazione delle condotte attribuite a PE. H) Del tutto impropriamente e senza specifica motivazione - è stato ipotizzato il pericolo di inquinamento probatorio, posto che l'unico elemento valorizzato dal RI (la produzione dell'atto "falso" all'udienza del 26/3/2016) attiene ad un diverso procedimento, nel quale solo rileva la genuinità dell'atto suddetto. Non sono state illustrate, peraltro, le specifiche e inderogabili esigenze investigative - relative ai fatti per cui si procede - messe a repentaglio dallo status libertatis del PE, dal momento il procedimento in cui è stata disposta la misura è giunto alla fase finale del dibattimento. Sotto il profilo in esame l'ordinanza è poi affetta da nullità anche perché priva della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere. CONSIDERATO IN DIRITTO 5 ош -Il ricorso è infondato. Alla base delle ritenute esigenze cautelari vi è secondo il giudicante - il pericolo che PE commetta reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Tale pericolo è stato desunto dalle specifiche modalità e circostanze dei delitti a lui contestati (consistenti in plurime e gravi condotte distrattive, relative a somme ammontanti a due milioni e seicentomila euro, e in ulteriori condotte di bancarotta, anche documentale: condotte su cui è caduto relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza il - giudicato cautelare), nonché dalla sua personalità, desunta dai comportamenti tenuti nella gestione della società fallita e nella gestione del suo interesse processuale. Sotto quest'ultimo profilo è stato messo in evidenza il fatto che in data 2/2/2015, nel corso del procedimento cautelare che lo riguarda, PE ha prodotto un documento che - secondo il giudizio del RI del Riesame - è falso, in quanto appositamente confezionato la sera precedente l'udienza (tale documento era servito a PE per dimostrare la regolarità delle trattenute - nella percentuale del 20% dei biglietti venduti - operate dalla società londinese RR ND AN LT a carico della società Alivision Transport Scarl, sottoposta a sequestro giudiziario). Trattasi effettivamente di condotte che dimostrano la callidità dell'indagato e la sua pericolosità sociale, in quanto rivelano che, presentandosi l'occasione, PE non si asterrà dal commettere altri reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Reati della "stessa specie" sono, infatti, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., non solo quelli che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche le fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Cass., 5/7/2001, n. 36319, Rv 220031). Nella specie, i reati di bancarotta quantomeno documentale e quello di uso di atto falso, - - sopravvissuto alle abrogazioni del d.lgs. 7/1/2016, n. 7, costituiscono indubbiamente reati della stessa specie, che danno corpo alla serialità presupposta dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Quanto alla concretezza e attualità del pericolo, e quindi delle esigenze cautelari, va rimarcato che lo stesso può rinvenirsi anche quando il delitto accertato risalga nel tempo, ma l'indagato continua a mantenere provati atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto, come è stato dimostrato nella specie attraverso l'accertamento della falsità documentale posta in essere nel processo. A questo riguardo risolutive appaiono le considerazioni del RI, il quale ha evidenziato che il contratto prodotto da PE all'udienza del 2 febbraio 2015 era stato confezionato la sera precedente, pur apparendo formato in data 1/6/2011. Trattasi di elemento che, stante la natura (cautelare) del procedimento in corso, riveste indubbio valore sintomatico, non sminuito dalle deduzioni difensive, che sono congetturali (nulla è stato dedotto per dimostrare, 6 che la copia del contratto prodotta al giudice non era quella stampata la sera dell'1/2/2015, ma la copia di un preesistente contratto) o assertive (non è stato spiegato perché la produzione fatta dal Pubblico Ministero all'udienza del- 2/2/2015 - sia da ritenere illegale). Consegue a tanto che - indipendentemente dagli ulteriori argomenti spesi dal RI per dimostrare l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa (su cui, effettivamente, le critiche difensive si sono esercitate con puntualità ed efficacia) - l'ordinanza impugnata non appare dissonante rispetto alle norme e ai principi che regolano l'esercizio del potere cautelare, sotto specie di periculum reiteratio criminis, sicché il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 del Regolamento attuativo del cod. proc. pen.. Così deciso il 14/7/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente befoloreve (Antonio (Grazia Lapalorcia) DEPOSITATA IN CANCELLERIA add! 9 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carole Kanzuise ой 7