Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15102 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità civile;
SEZIONE TERZA CIVILE1 51 02/02 danni da incidente stradale Composta dagli Ill. R.G.N. 21539/99 DUVADott. Vittorio Presidente Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Cron.35291 Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. 3935 Dott. Italo PURCARO - Consigliere Ud. 12/03/02 Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BR ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO CASTANA, difeso dall'avvocato ROSARIO ALBERGHINA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI SPA, in persona del Direttore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Generale dott. Angelo Lietti, elettivamente domiciliata Richiesta copia studio dal Sig. Sols in ROMA VLE CARLO FELICE 103, presso lo studio per diritti € 155 2.5.OIT 2002. dell'avvocato GIANCARLO BERCHICCI, che la difende IL CANCELLIERE 2002 unitamente all'avvocato ALFREDO LETIZIA, giusta delega 626 in atti;
1 controricorrente nonchè
contro
BO AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2126/99 della Corte d'Appello di MILANO, sezione civile emessa l'11/5/99, depositata il 30/07/99; RG.2538/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato BERCHICCI GIANCARLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. SE NE, rimasto vittima di un in- cidente stradale provocato dall'auto di proprietà di RC AR assicurata per la responsabilità civile con la Compagnia di assicurazione Mediolanum, con atto di citazione del 24 gennaio 1990 ha convenuto questi ultimi davanti al tribunale di Milano e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti. La Compagnia di assicurazione, nel corso del giudi- zio, ha versato al NE la somma complessiva di lire 220 milioni.
2. Il tribunale con sentenza ha condannato i conve- nuti in solido al pagamento della ulteriore somma di lire 98.814.000, oltre interessi legali sulla somma di lire 56.498.000 con decorrenza dalla data del sinistro. La decisione è stata impugnata dal NE.
3. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 luglio 1999, ha rigettato l'impugnazione, conferman- do interamente la decisione impugnata.
4. Per la cassazione della sentenza SE Bres- sanelli ha proposto ricorso. Resiste con controricorso la spa Mediolanum Assicu- razioni. RC AR non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso svolge otto motivi di censura ed è rigettato con le considerazioni di seguito esposte.
2. il primo motivo del ricorso il NE si danno per le lesioni riferisce alla liquidazione del personali. S 2.1. Il ricorrente sostiene che il danno non è sta- to valutato nella sua gravità ed addebita alla Corte di appello di non avere tenuto conto delle risultanze del- le consulenze tecniche in atti e di non avere accolto la sua richiesta di rinnovazione della consulenza tec- nica: censura di omessa motivazione in relazione agli 3 artt. 196 e 201 cod. proc. civ. e dell'art. 2043 cod. civ.
2.2. Premesso che, secondo il disposto dell'art. 196 cod. proc. civ., è una facoltà e non un obbligo del giudice quella di disporre indagini tecniche suppletive ° diintegrative di quelle già espletate, sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, il Collegio rileva che il mancato esercizio di tale facoltà non è censura- bile in sede di legittimità: sent. 6 aprile 2001, n. 5142, tra le più recenti. La decisione impugnata ha negato l'opportunità di ripetere la consulenza tecnica sulle conseguenze delle lesioni riportate dal NE con la motivazione della compiutezza delle indagini già svolte e della mancata indicazione da parte dell'interessato di ele- menti diversi da quelli indicati nel giudizio di primo grado. Si tratta di valutazione compiuta e corretta, la quale non può essere ripetuta in questa sede di legit- timità.
3. Con il secondo motivo il NE si riferi- sce al mancato riconoscimento del lucro cessante, fa- cendo riferimento all'attività di indossatore che, dopo 4 l'incidente, non aveva potuto più svolgere.
3.1. Egli addebita alla sentenza impugnata la man- cata valutazione delle deposizioni testimoniali che 6 avevano deposto nel senso che, prima dell'incidente, egli aveva lavorato come indossatore: censura di difet- to di motivazione in relazione all'art. 116 cod. proc. civ. ed all'art. 2054 cod. civ.
3.2. La Corte di appello ha escluso questa voce di danno, dichiarando che la cessazione dell'attività di indossatore non era "causalmente" collegata al sini- stro. L'esistenza o meno del nesso di causalità, in quan- to è una pura indagine sul fatto, non è censurabile in sede di legittimità, soprattutto nel caso di specie nel quale la Corte di appello ha indicato le ragioni in ba- se alle quali il nesso di causalità doveva essere escluso.
4. Il terzo motivo del ricorso si riferisce alla liquidazione del danno patrimoniale con riferimento al- l'attività svolta in via principale dall'interessato e del danno morale.
4.1. La Corte di appello ha determinato il danno patrimoniale sulla base del reddito che l'interessato aveva percepito nel triennio anteriore all'incidente. Il NE addebita alla sentenza impugnata di 5 avere preso in considerazione i redditi più bassi nel triennio anteriore all'incidente e di non avere tenuto conto del fatto che nei mesi immediatamente anteriori all'incidente il suo reddito era stato più elevato di quelli degli anni precedenti: censura di difetto di mo- tivazione e di violazione dell'art. 4 del d.l. n. 857 del 1996 e dell'art. 2054 cod. civ.
4.2. L'art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con 1. 26 febbraio 1977, n. 77, dispone che liquidazione del danno alla persona, ai fini della quando si deve considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea о dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro, tale reddito si determina, per il lavoro au- tonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, da apposita certificazione rilasciata dal datore di la- voro e che é in ogni caso ammessa la prova contraria.
4.3. La decisione della Corte di appello di Milano, che si è attenuta strettamente alla disposizione, non è quindi censurabile. Si aggiunga che l'interessato non ha indicato in questa sede di avere chiesto di essere ammesso alla prova contraria come la legge consente. 6 :
5. Il quarto motivo si riferisce alla determinazio- ne del danno morale in lire 50 milioni.
5.1. Il ricorrente sostiene che, considerate le elevate percentuali di invalidità, la Corte di appello avrebbe dovuto commisurare a queste la liquidazione del danno morale.
5.2. La liquidazione del danno morale, nel sistema vigente, non ha la funzione di reintegrazione patrimo- niale mediante la corresponsione di un equivalente pe- cuniario del bene perduto. Pertanto, non può essere effettuata che con valuta- zione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Il limite di questo apprezzamento è costituito dal fatto che la liquidazione deve prendere in considera- zione tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare per renderlo il più possibile rispondente a criteri perso- nalizzati, e deve rispettare l'esigenza di una ragione- vole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo, cosicché questo non si ridu- ca ad una mera espressione simbolica. La valutazione del giudice, che sia rispettosa dei limiti indicati non è censurabile in sede di legittimi- tà. 7 i 5.3. Nella fattispecie concreta la Corte di appello ha liquidato il danno in misura non simbolica ed ha te- nuto presente "le sofferenze patite dal NE". La conclusione raggiunta in sede di merito, quindi, non è censurabile in questa sede.
6. Il quinto ed il sesto motivo si riferiscono al- l'insufficiente o mancato riconoscimento di determinati danni e precisamente dei seguenti: - spese affrontate per assistenza di personale pa- ramedico. L'interessato sostiene con il quinto motivo che l'importo liquidato è inferiore alla spese sostenu- ta del danno morale;
perdita di una autoradio, montata sulla sua auto, che era andata totalmente perduta. Anche in questo caso le censure non possono essere prese in considerazione, in quanto la conclusione rag- giunta dal giudice del merito si fonda su elementi di fatto che non possono essere sottoposti ad una nuova valutazione, che sarebbe esatta per il solo fatto di corrispondere all'interesse della parte che l'ha propo- sta.
7. Con il settimo e l'ottavo motivo è censurata la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e di appello. Il NE sostiene che detta liquidazione do- 8 veva essere commisurata al valore della demanda e non a A T R N E quello delle somme liquidate. FFICIO U L'art. 6 (primo comma, seconda parte) della tariffa 0 2 ROMA professionale forense (D.M. 5 ottobre 1994 n. 585) di- 2 spone che, nei giudizi civili per pagamento di somme ° liquidazione di danni, la determinazione degli onorari . 4 а carico del soccombente si effettua avendo riguardo non allaalla somma attribuita alla parte vincitrice e domanda. La sentenza impugnata si è attenuta a questa regola e le censure non possono essere condivise.
8. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. 109T 129, 11 Le spese di questo giudizio possono essere intera- 456 30,99 mente compensate tra le parti. 160,10
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 12 marzo 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. b& Well Il Presidente Vitor's from IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Ajello 0