Sentenza 11 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali coercitive, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice "de libertate" può legittimamente valutare le risultanze investigative e metterle a confronto con le prove in senso proprio, se già acquisite ex art. 392 cod. proc. pen., e, quindi, effettuare un'anticipata valutazione non solo dell'attendibilità delle risultanze dell'incidente, ma anche della sussistenza di elementi indicativi di pressioni subite dal teste, che facciano prevedere l'acquisizione in giudizio delle dichiarazioni rese al P.M. o alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. La testimonianza ‘debole’ della vittima nel processo penalehttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2009, n. 10680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10680 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 11/02/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 331
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 032929/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON MA N. IL 25/12/1961;
avverso ORDINANZA del 21/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Carlo Di Casola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto dalla difesa di NT TO avverso l'ordinanza in data 17-7-2008, con la quale il GIP dello stesso Tribunale ha disatteso l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata in data 21-3-2008 nei confronti del predetto indagato per i reati di associazione di tipo mafioso e di estorsione continuata aggravata.
Il giudice dell'appello, condividendo il giudizio espresso dal GIP, ha ritenuto che l'elemento di novità costituito dall'esito negativo della ricognizione formale del NT effettuata in sede di incidente probatorio da SS PA (il quale in precedenza aveva individuato fotograficamente l'odierno indagato nel soggetto al quale nel 2005 e 2006 aveva consegnato consistenti somme di denaro a titolo di "pizzo") non vale a intaccare il quadro indiziario posto a base dell'ordinanza cautelare, essendo verosimilmente riconducibile ad un'attività illecita di intimidazione operata in danno della persona offesa. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto inammissibili gli ulteriori motivi di gravame, in quanto non indicati nell'originaria istanza di revoca.
Ricorre personalmente il NT, dolendosi, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in primo luogo della mancata valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di novità - sopravvenuti alla decisione del GIP -, prospettati con l'atto di appello, inerenti:
- alle dichiarazioni rese dai collaboratori ES e ZI nel procedimento c.d. Conigliaro successivamente all'adozione dell'ordinanza cautelare, depositate per la prima volta nell'incidente probatorio;
- alla non riconducibilità all'indagato della sigla 013 contenuta nel pizzino F5;
- al fatto che il ricorrente dal 7-6-2004 al 7-5-2005, e quindi in un periodo incompatibile con la commissione del reato estorsivo contestatogli, era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nella provincia di Varese.
Il ricorrente, inoltre, ravvisa altro vizio motivazionale nel riferimento, contenuto nell'ordinanza impugnata, alla disciplina dettata dall'art. 500 c.p.p., comma 4, in relazione alle presunte intimidazioni subite dalla parte offesa prima della celebrazione dell'incidente probatorio. Fa presente, al riguardo, che nessuna richiesta ai sensi della citata disposizione di legge è stata formulata in sede di incidente probatorio dall'organo legittimata ad avanzarla, cioè il P.M..
DIRITTO
1) Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. La revoca dell'ordinanza impositiva di una misura cautelare presuppone il mutamento, in senso favorevole all'indagato, del quadro indiziario tenuto presente al momento dell'adozione del provvedimento;
sicché, in mancanza di sopravvenuti elementi positivi, l'istanza non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, il Tribunale, condividendo il giudizio espresso dal GIP, ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici e con apprezzamento in fatto incensurabile in questa sede, che l'elemento di novità addotto a sostegno dell'istanza di revoca, rappresentato dall'esito negativo della ricognizione formale del NT, effettuato da SS PA (vittima dell'estorsione contestata all'indagato) in sede di incidente probatorio, non vale ad intaccare il quadro indiziario posto a fondamento dell'ordinanza cautelare;
e ciò, in particolare, in base al rilievo che la discrasia tra l'esito di detta ricognizione e il riconoscimento fotografico precedentemente effettuato dallo stesso SS dinanzi alla Polizia Giudiziaria deve verosimilmente ritenersi riconducibile ad un'illecita attività di intimidazione da quest'ultimo subita, e che, sul piano prognostico, è possibile prevedere l'acquisizione al dibattimento, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, delle precedenti e più genuine dichiarazioni rese dalla persona offesa.
La pronuncia di rigetto dell'appello, pertanto, si pone come logica e ineccepibile conseguenza dell'acclarata inconsistenza del novum prospettato con la richiesta di revoca della misura cautelare. 2) Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, d'altro canto, il Tribunale non era tenuto ad esaminare gli ulteriori argomenti addotti dall'appellante, non indicati nell'originaria istanza di revoca e basati - deve aggiungersi - su elementi (concernenti la valutazione del contenuto dei "pizzini" e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché la sottoposizione dell'indagato, all'epoca della commissione dei contestati fatti estorsivi, alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nella provincia di Varese) dei quali nell'atto di appello non era stato affatto prospettato il carattere di novità - sul quale il NT si è soffermato solo nel ricorso per cassazione - rispetto a quelli tenuti presenti al momento dell'adozione dell'ordinanza cautelare. 3) Si palesano prive di fondamento, infine, anche le censure mosse dal ricorrente in ordine alla ritenuta applicabilità, nella specie, della disciplina dettata dall'art. 500 c.p.p., comma 4, in relazione alle presunte intimidazioni subite dalla persona offesa SS PA prima della celebrazione dell'incidente probatorio. Come è stato precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, posto che la fase delle indagini è aperta e suscettibile di arricchimento, ben può il giudice "de libertate" valutare le risultanze investigative - quale materiale probatorio "in nuce" - e metterle a confronto con le prove vere e proprie, se già acquisite ex art. 392 c.p.p.. Tale operazione si risolve in una prognosi dei futuri esiti del giudizio, ed a tal fine è perfettamente legittimo effettuare una anticipata valutazione non solo sull'attendibilità delle risultanze dell'incidente, ma anche sulla sussistenza di elementi indicativi di pressioni subite dal teste, che facciano presagire l'acquisizione in giudizio delle dichiarazioni rese al P.M. o alla P.G. ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, (Cass. Sez. 1^, 11-6-2004 n. 31188). 4) Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009