Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
| Aula B' IN NOME DEL0 1 3 76 / 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lave assistenze Sociale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 14763/00 Consigliere Cron. 2348 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere- Ud.13/11/02 Dott. Federico ROSELLI Consigliere C. C. Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente 338 SEN TENZA sul ricorso proposto da: CI NI, elettivamente domiciliata in ROMA) VIA GIACINTO CARINI 71, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINO GUIDONE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,A) presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 7487/00 del Tribunale di ROMA, 4557 -1- depositata il 09/03/00 R.G.N. 19678/91; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/02 dal Consigliere Dott. Federico | ROSELLI;
udito l'Avvocato GUIDONE AGOSTINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia, provvedendo in respingere il ricorso per camera di consiglio, manifesta infondatezza. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 9 marzo 2000 il Tribunale di Roma confermava la decisione pretorile di rigetto della domanda proposta da NI LI contro il Ministero dell'interno e diretta ad ottenere la pensione di inabilità e l'indennità d'accompagnamento ai sensi degli artt. 12 1. n. 118 del 1971 e 1 1. n. 18 del 1980; che il Tribunale fondava la propria pronuncia sia sulla consulenza tecnica di secondo grado sia sui chiarimenti forniti successivamente dal secondo il quale le malattie consulente, riscontrate non erano di gravità tale da potersi riconoscere il diritto ai benefici richiesti;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la LI, mentre il Ministero dell'interno resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero chiedeva il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Considerato che
con l'unico motivo la ricorrente lamenta l'omessa e insufficiente motivazione circa la consulenza di parte, da lei prodotta durante il giudizio di merito;
che il motivo non può essere accolto poiché il Tribunale, riportandosi alla consulenza tecnica 3 d'ufficio, ha scrupolosamente analizzato le infermità riscontrate ed ha formulato infine un giudizio complessivo di non spettanza dei benefici assistenziali richiesti, così disattendendo per implicito la consulenza di parte, i cui risultati asseritamente discordanti la ricorrente neppure richiama, così incorrendo nell'inosservanza dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.; che, rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in camera di consiglio in Roma il 13 novembre 2002. Il President Guzm cur Il Cons Estensore: Jeduico Proutli IL CANCELLIERE Dezza e ancelleria 2 GEN 2003 Oggi, IL CANCELLERE 4