Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2002, n. 10926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10926 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
A C L 63425 B B U A R U A T A B I R R I I T E A T M N . 5 A N . A L 1 L . . B T 3 1 N 1 0 92 6 /0 2 L E N S A I D D E L D I . . . 2 A 6 P R / 4 9 / 1 8 6 O V IN NOME DI POP I ITA NO U A I RTE SUPREMA DI CASSAZIONE L O SEZIONE QUINTA CIVILE Z I O N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2805/1999 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Cron. 28532 CECCHERINI Dott. Aldo Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Rel. - Consigliere Ud. 10/04/2002 Dott. Francesco RUGGIERO ha pronunciato la seguente: Oggetto: tributi - Ricorso per SENTENZA cassazione proposto contro sul ricorso proposto da: Ufficio Territoriale - LEVATO PEPPE, rappresentato e difeso per procura a Notifica e costituzione -Ministero margine del ricorso dall'Avv. Anselmo Torchia, nel cui Irrilevanza. Studio in Roma, Via Sannio, 65 è elettivamente domiciliato;
ricorrente ава
contro
E E L N UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE DI CIRO' I O I Z V I A S S C - intimato A C E I D 5 N E A 2 O M I E 4 R P AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministry P U 3 S M E 6 A T pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei R C O C . Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura N Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avversO la sentenza n. 58/08/98 della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro Sez. n. 8, del 9-05-1998, depositata il 6-06-1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10-04-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di AS;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Cafiero Dario che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso n. 3/1986 notificato 1'11-09-1986, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Cirò, accertava ai fini ILOR ed IRPEF, per l'anno 1983 a carico di LE PE, il reddito netto d'impresa di L. 11.384.000. L'impugnazione del contribuente, che deduceva la nullità dell'accertamento per carenze motivazionali e ne rilevava, pertanto, l'infondatezza, non svolgendo alcuna attività commerciale, bensì quella di agricoltore, veniva accolta dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Crotone, giusta decisione n. 81/02/87. L'Ufficio proponeva appello, che veniva accolto dalla 2 C.T.R., nella considerazione che comunque il contribuente era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, e che quindi, l'accertamento operato dall'Ufficio era a ritenersi legittimo e congruo. Con ricorso notificato il 15-2-99 all'Ufficio II.DD di Cirò, il 9-02-1999 al Ministero delle Finanze, ed il 15-02-1999 all'Ufficio II.DD. di Crotone ed alla Direzione Regionale delle Entrate per la Calabria, il contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con un mezzo. Con controricorso, notificato il 17-03-1999, 1'Amministrazione ha chiesto dichiararsi inammissibile, e comunque, infondata la proposta impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata la questione relativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione, tenuto conto della circostanza ch'esso risulta proposto nei confronti dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Cirò, ed allo stesso notificato. Nel solco di un orientamento giurisprudenziale (Cass. 21-01-2000 n. 657; 13-12-1999 n. 13924; 29-08-1998 n. 8642) ormai consolidato, tale ricorso, va dichiarato inammissibile, in quanto proposto in violazione dell'art. 366, comma I ° n. 1 c.p.c., secondo cui il ricorso proposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, "deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti". La richiamata disposizione, infatti, non trova deroga in alcuna delle disposizioni del nuovo processo tributario, contenute nel Decr, Lgs. n.546 del 1992, tenuto conto che l'art. 62, comma 2°, di tale decreto delegato, statuisce che "al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili". Invero, nessuna deroga è rinvenibile nell'art.11, comma 2° del Decreto Legislativo citato, secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della essodirezione regionale о compartimentale ad sovraordinato", in quanto tale disposizione, letta in combinato disposto con gli artt. 12, comma 4°, secondo cui l'Ufficio del Ministero delle Finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato e 52, comma 2°, che subordina la da parte degliproponibilità dell'appello principale, Uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e degli Uffici del Territorio, alla previa autorizzazione, si riferisce, con ogni evidenza, soltanto ai primi due gradi di giudizio. Ciò posto, nel caso in esame, in cui il ricorso risulta avanzato nei confronti dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Cirò, e allo stesso notificato in Cirò, via Garibaldi, nonché al Ministero delle Finanze in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ed alla Direzione Regionale delle Entrate per la Calabria, in Catanzaro, 1'inammissibilità del gravame consegue all'erronea indicazione della "parte" contro cui lo stesso è proposto. Ritiene, infatti, la Corte che, nel caso, l'impugnazione, così come reso palese dalla dizione usata in ricorso, sia stata proposta nei confronti dell'Ufficio periferico dell'Amministrazione delle Finanze e che, quindi, poiché l'indicazione delle "parti", rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non può che essere solo quella desumibile dal relativo contenuto, lo stesso debba essere dichiarato inammissibile. Emblematica deve ritenersi la circostanza che nell'atto, sia stato indicato esclusivamente, l'Ufficio territoriale di Cirò; tanto induce, ragionevolmente, a fr ritenere chi il ricorso sia stato proposto proprio nei confronti del detto Ufficio periferico e non già contro il "Ministero delle Finanze". La circostanza, poi, che il ricorso sia stato notificato oltre che al predetto Ufficio, anche al Ministero delle Finanze, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, ed alla Direzione Regionale delle Entrate per la Calabria, in Catanzaro, non è idonea ad alterare i termini della questione, tenuto conto, che il condiviso orientamento giurisprudenziale (Cass. 5 n.1586 del 28-02-96; n.3565 del 16-04-96; n.1389 dell'11-02-94) indica esclusivamente nel ricorso, l'atto cui far riferimento per l'individuazione delle "parti". Né l'accertato vizio può ritenersi sanato per effetto della costituzione del Ministero delle Finanze, avuto riguardo al fatto che, nel caso, non è possibile alcuna sanatoria (Corte Costituzionale n.97/1967), trattandosi di circostanza irrilevante, dal momento che si verte in tema di inammissibilità derivante dall'errata individuazione della "parte" (Ufficio anziché Ministero). L'inammissibilità del ricorso, preclude l'esame dei relativi motivi, che restano assorbiti. Non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 10 Aprile 2002. Il Presidente Dott. Ebner Vi Corio Glauco Il ConsigliereConsiglies - Relatore - Estensore Dott. At Di AS IL CANCELLIERE C1 ZO AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 25 LUG 2002 E CI C1 TL ZO AT