Sentenza 30 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di procedimenti di competenza del giudice di pace, è nulla la citazione a giudizio disposta dalla Polizia giudiziaria qualora manchi la formulazione dell'imputazione e la sottoscrizione del P.M. - necessarie a seguito della modifica all'art. 20 del D.Lgs. n. 274 del 2000 apportata dall'art. 17 comma quarto della L. n. 155 del 2005 di conversione del D.L. n. 144 del 2005 -, in quanto tale mancanza determina la violazione del diritto di difesa dell'imputato cui non è consentito di conoscere il fatto-reato contestatogli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2006, n. 7674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7674 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 30/01/2006
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 168
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 14168/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO CC, n. a Tito il 22/02/1970;
avverso la sentenza in data 14 febbraio 2003 del Giudice di pace di Potenza;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udite le conclusioni del Procuratore generale nella persona del Sostituto procuratore Generale Sott. Angelo Di Popolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace di Potenza condannava SA CC alla pena di Euro 774,00 di ammenda e disponeva la sospensione della patente di guida per giorni quindici per il reato di guida in stato di ebbrezza di un ciclomotore. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il SA lamentando con un unico motivo la violazione di legge, assumendo che erroneamente il giudice di pace aveva rigettato l'eccezione di nullità della citazione a giudizio disposta dalla Polizia giudiziaria, fondata sulla omessa enunciazione del capo di imputazione così come formulato dal Pubblico Ministero, sostenendo che tale obbligo gravava solo sull'organo dell'accusa. Il ricorso è fondato, dovendosi escludere la correttezza della soluzione adottata dal giudice che, a fronte della eccezione di nullità prospettata dalla difesa per omessa enunciazione del capo di imputazione, ha provveduto in dibattimento alla integrazione, utilizzando la formulazione della contestazione effettata dal P.M contenuta nel fascicolo del dibattimento.
In particolare, tale provvedimento non tiene conto che il D.Lgs 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2, lett. c, tra i requisiti dell'atto di citazione (che, ora, deve essere sottoscritto dallo stesso pubblico ministero, a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 144 del 2005, convertito in L. n. 155 del 2005) prevede l'imputazione formulata dal pubblico ministero, con l'espressa previsione della nullità, contenuta nel successivo comma 6 del citato articolo, nell'ipotesi, tra le altre, in cui la stessa manchi o sia insufficiente.
L'impraticabilità dell'opzione interpretativa patrocinata dal giudice risulta evidente solo che si consideri l'evidente violazione del diritto di difesa dell'imputato, citato a giudizio senza conoscere con esattezza le circostanze del fatto contestatogli a titolo di reato: risulta dagli atti (compulsati dalla Corte attesa la natura della doglianza che l'imputazione contestata all'imputato era limitata all'indicazione della norma di legge violata, senza alcuna indicazione fattuale della condotta materiale e senza, finanche, l'ulteriore indicazione del tempo e del luogo della commissione del reato).
È evidente esservi stata una violazione delle esigenze difensive, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente l'integrazione operata irritualmente, in udienza, dalla stessa giudice di pace (che, in tal modo, ha esorbitato dal proprio ruolo, esercitando poteri propri della pubblica accusa).
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica competente.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Potenza.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2006