Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2002, n. 11971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11971 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
E N IO Z ее /1966 A R IST /4 G RE R A A EPUBBLICA D D 1 19 71 0 2 TI ARIA ITALIANA Oggetto: IRPEF - Accertamento SEN IN NOME DEL POPOLO ITALI A LA CORTE SU REM C SSA LIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 3709/2000 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. §580 Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Consigliere Ud. 21.03.2002 Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dai signori FR LE e OS ZZ, rappresentati e difesi dal- l'avvocato Gianni Maria Saracco e dall'avvocato Mario Contaldi, per procu- ra a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del se- condo in Roma, via Pierre Luigi da Palestrina 63;
- ricorrenti -
contro "'UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE di Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 12 a- prile 1999, n. 13/16/99, depositata il 25 maggio 1999; 7 M 0 3 1 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 21 marzo 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 7 febbraio 2000 i signori FR EL e OS ZO no- tificano al II Ufficio unico delle entrate di Torino, in persona del legale rap- presentante pro tempore, sito in Torino, Via Vaninetti 50, un ricorso, indi- rizzato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Torino, per la cassa- zione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 12 a- prile 1999, n. 13/16/99, depositata il 25 maggio 1999, che ha rigettato il loro appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di To- rino 21 settembre 1998, n. 173/05/98, che aveva respinto il loro ricorso con- tro l'avviso di accertamento n. 5751025652 relativo all'IRPEF 1992. 1.2. Il 21 febbraio 2000 il medesimo ricorso è notificato anche al Ministero delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma.
2. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 12 aprile 1999, n. 13/16/99, è così motivata: le irregolarità rilevate dalla Guar- dia di finanza, come da processo verbale di constatazione, e cioè l'omissione dell'esibizione delle distinte servite per la compilazione dell'inventario pre- visti obbligatoriamente dall'art. 15 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e il bi- lancio allegato alla dichiarazione dei redditi privo di sottoscrizione, costitui- scono gravi irregolarità e rendono legittimo l'accertamento induttivo del reddito del contribuente in base all'art. 39.2 DPR 29 settembre 1973, n. 600. M 2 3.1. Il ricorso per cassazione dei contribuenti è sostenuto con tre motivi di impugnazione: 1) falsa applicazione dell'art. 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600; 2) omessa motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia relativo alla ritenuta indeducibilità degli interessi passivi e costi non di competenza;
3) violazione dell'art. 58 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546. 3.2. I ricorrenti concludono chiedendo che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione, anche in ordine alle spese e competenze dei tre gradi di giudizio.
4. Il Ministero delle finanze e l'Ufficio distrettuale delle imposte di- rette di Torino, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12, si co- stituiscono in giudizio al fine di essere informati dalla data dell'udienza e di partecipare, quindi, alla discussione orale del ricorso. Motivi della decisione 5. In via preliminare si rileva che il ricorso per cassazione dei signo- ri FR EL e OS ZO è indirizzato contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Torino. Esso è conseguentemente inammissibile. Infatti, non è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria re- gionale che sia proposto nei confronti di un ufficio finanziario periferico, perché esso è privo di soggettività esterna per quanto riguarda il giudizio di cassazione in materia tributaria. Lo si desume dalla norma che si ricava dal- la combinazione delle disposizioni contenute nell'art. 62.2 e nell'art. 52.2. DLgs 31 dicembre 1992, n. 546. Nel caso di specie, poi, il ricorso per cassazione è stato notificato, ol- ли 3 tre che al II Ufficio unico delle entrate di Torino, che è succeduto all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Torino, anche al Ministro delle finanze in carica pro tempore, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona sia del Ministero delle finanze sia dell'Ufficio distrettuale delle im- poste dirette di Torino, si è costituita in giudizio. I due fatti appena ricordati non valgono a rendere ammissibile il ri- corso: non il primo, perché il vizio dell'atto d'impugnazione riguarda il de- stinatario del ricorso e non la sua notificazione;
non il secondo, perché il vi- zio del ricorso per cassazione deriva dall'errata individuazione della parte, che comporta l'insanabilità dell'atto anche ad opera della costituzione in giudizio del soggetto che avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio.
6. Poiché l'Amministrazione finanziaria dello Stato non ha svolto at- tività difensiva, mancano i presupposti perché ci si pronunci sulle spese pro- cessuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2002. Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncell 8 AGO. 2002. IL CANCELLIERE CT Oggi OS SC IL CANCELLERE 01 Coveloscanic h 4