Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 681 cod. pen. la condotta di chi tiene aperto un luogo di pubblico trattenimento senza osservare la prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste siano state recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. (Fattispecie, nella quale all'interno di una discoteca veniva riscontrato un numero di avventori superiore a quello previsto come limite massimo nella licenza di P.S. rilasciata dal Questore, sulla base delle indicazioni fornite dalla locale commissione di vigilanza).
Commentario • 1
- 1. Art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimentohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2013, n. 46400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46400 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 24/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1505
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO NC M.S. - rel. Consigliere - N. 28204/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT CE N. IL 22/09/1961;
avverso la sentenza n. 227/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 26/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Salvatore Poidomani il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 4 giugno 2010 il Tribunale di Modica dichiarava NC RA colpevole del reato di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. in relazione all'art. 681 c.p., contestatogli per avere nella qualità di intestatario della licenza di P.S. rilasciata dal Questore di Ragusa in data 1 febbraio 2008 per effettuare trattenimenti danzanti musicali all'interno del ristorante denominato "Villa Principe di Belmonte", corrente in c.da Crocevie s.n.c., con capienza massima di 252 persone, violato la prescrizione imposta dalla Commissione di Vigilanza Locale del Comune di Ispica, consentendo l'ingresso di circa 750 persone, in Ispica l'1 novembre 2008. Per l'effetto, lo condannava alla pena di giorni quindici di arresto e di Euro 130,00 di ammenda con la sostituzione della sanzione detentiva con quella pecuniaria corrispondente di 570,00 Euro di ammenda, rideterminando la pena complessiva in Euro 700,00 di ammenda.
2. Con sentenza resa il 26 febbraio 2013 la Corte di Appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado.
3.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore per i seguenti motivi:
a) erronea applicazione della norma di cui all'art. 681 c.p., in relazione all'art. 80 TULPS;
l'eventuale violazione delle prescrizioni imposte dalla commissione comunale, organo tecnico non dotato del potere di emettere ordinanze, spettante all'autorità comunale o a quella di pubblica sicurezza, non è sufficiente ad integrare la violazione del precetto dell'art. 681 c.p.. b) erronea applicazione dell'art. 681 c.p., in quanto i giudici di merito avevano dedotto l'ingresso nel locale di un numero di persone superiore al limite consentito sulla scorta dei biglietti venduti e di quelli ceduti in prevendita, ma di cui non vi era contezza, senza considerare che non tutti gli avventori si erano trattenuti contemporaneamente e che alcuni si erano già allontanati all'atto del controllo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
1. Giova premettere che in punto di fatto l'addebito è scaturito dagli esiti di un controllo, condotto in data 1 novembre 2008 nel pubblico esercizio di proprietà dell'imputato da personale di P.S., il quale aveva fatto accesso al locale nel corso della festa danzante ivi organizzata ed aveva constatato la presenza all'interno di circa 750 persone per lo più impegnate nelle danze. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come i verbalizzanti avessero riferito che il locale era pienissimo per la presenza di numerose persone anche nel giardino, che era stata riscontrata la vendita di 380 biglietti e di altri ceduti in prevendita, ma dal numero imprecisato;
ha altresì rilevato come l'imputato avesse chiesto l'estensione della licenza per poter accogliere altre 300 persone, cosa che gli era stata però negata, ragione per la quale in data antecedente l'evento era stato diffidato da agenti di polizia giudiziaria al puntuale rispetto delle prescrizioni impostegli.
1.1 Non ha quindi alcun pregio il secondo motivo di gravame che contesta la correttezza del conteggio del numero di avventori presenti all'atto del controllo, sostenendo che alcuni di essi si sarebbero allontanati e la non decisività del numero di biglietti venduti o prevenduti;
le risultanze probatorie valorizzate dai giudici di appello sono state sottoposte ad attenta disamina e valutate in modo logico laddove hanno ritenuto attendibili le indicazioni rese dai testimoni dell'accusa sulla scorta della loro personale percezione dell'affollamento dell'esercizio per la presenza di un numero di persone di quasi tre volte superiore al limite consentito, pari a 250, il che fuga ogni dubbio circa possibili imprecisioni o errori di calcolo.
2. In punto di diritto va rilevato che la gestione dell'attività di intrattenimento mediante serate danzanti, svolta in un pubblico esercizio, è soggetta alla preventiva acquisizione della licenza di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 68, il cui rilascio postula valutazioni tecniche e discrezionali a tutela della incolumità e sicurezza pubbliche, demandate ad apposita commissione di vigilanza locale istituita presso ciascun comune, alla quale compete anche stabilire eventuali specifiche prescrizioni da osservare nell'esercizio ove svolgere l'attività in questione.
2.1 Invero, il procedimento per il rilascio del titolo abilitante per intrattenimenti danzanti prevede, ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 19, quanto alla competenza il suo trasferimento ai comuni e la possibilità per le amministrazioni locali di avvalersi per l'espletamento delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica del Questore e del personale di polizia giudiziaria dallo stesso dipendente, secondo quanto prescritto dal R.D. n. 773 del 1931, art. 100; il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 80, e il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 141, regolamento di P.S., contemplano poi l'intervento obbligatorio della predetta commissione di vigilanza, la quale costituisce un organo tecnico, preposto alla verifica circa le caratteristiche del luogo di svolgimento dell'intrattenimento in funzione della tutela della sicurezza dei frequentatori. Tanto si deduce dalla previsione testuale del citato art. 80, che dispone:
"l'autorità di P.S. non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio", mentre il R.D. n. 635 del 1940, art. 141, comma 1, lett. b), nel testo modificato dal D.P.R. n. 311 del 2001, prevede la possibilità per la commissione di indicare le misure e le cautele ritenute necessarie a tutela dell'incolumità pubblica a conclusione del subprocedimento di valutazione dell'idoneità tecnica del locale con effetti vincolanti quanto al riscontro delle condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali per il sindaco, che deve rilasciare l'atto autorizzatorio nell'esercizio dei poteri di polizia amministrativa in ambito locale (Cass., sez. fer., del 9/8/1990, Carratta, non massimata;
C.d.S. sez. 6^, n. 3118 del 21/5/2009). È poi la norma incriminatrice dell'art. 681 c.p. a garantire l'osservanza dell'obbligo della licenza e delle relative prescrizioni.
2.2 Pertanto, così richiamata la disciplina normativa di riferimento, deve ritenersi che, sebbene le conclusioni e le eventuali prescrizioni dettate dalla commissione costituiscano dei "pareri", ossia atti di esercizio della funzione consultiva ed ispettiva, preparatori ed interni al procedimento amministrativo, in sè privi di rilevanza esterna e di efficacia cogente nei confronti dei terzi, gli stessi assumono tale valore vincolante se recepiti nei provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, ossia nella licenza emessa a conclusione del procedimento stesso.
2.3 Se dunque risponde al vero che in linea generale la commissione tecnica di vigilanza non è dotata in via autonoma e diretta del potere di provvedere sull'oggetto della richiesta avanzata dal privato, è altrettanto certo che qualora le relative indicazioni siano recepite e trasfuse nel titolo di p.s., rilasciato dall'autorità comunale competente, le stesse sono vincolanti per il destinatario del provvedimento e che la loro inosservanza integra l'elemento materiale del reato cui all'art. 681 c.p., norma finalizzata proprio a sanzionare penalmente quelle condotte poste in essere in spregio delle limitazioni e delle prescrizioni imposte a protezione della sicurezza pubblica.
2.4 La censura mossa dal ricorrente, seppur fondata in astratto, in riferimento al suo caso specifico non è fondata, dal momento che egli aveva ottenuto il rilascio del titolo di polizia con l'imposizione dell'obbligo di non accogliere più di 250 persone nel proprio locale, limite che egli ha certamente violato, anche a prescindere dalla verificazione di una reale situazione di pericolo per la sicurezza dei suoi avventori.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013