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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2023, n. 16312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16312 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NK GE nato il [...] avverso l'ordinanza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16312 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.SA GÉ ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dai cittadini extracomunitari, poi resisi irreperibili, che avevano proceduto al riconoscimento dell'instante quale autore del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non è certo addebitabile al ricorrente come colpa grave. La valutazione del giudice della riparazione non può essere operata sulla scorta di dati congetturali nè deve spingersi a sindacare i motivi dell'assoluzione. Erroneamente dunque il giudice della riparazione ha sottolineato, sulla base di dati non dimostrati, che appare inverosimile che i due imputati, a due giorni di distanza dallo sbarco di un gruppo di clandestini, siano stati trovati alla deriva su un'imbarcazione in acque territoriali interne, senza spiegare come tale circostanza, di valenza congetturale, sia idonea a comprovare la sussistenza di un rapporto eziologico tra la condotta tenuta dal ricorrente e lo stato di privazione della libertà. Nè sono stati riscontrati altri elementi di fatto che possano in qualche modo, anche in virtù del significativo lasso temporale intercorso tra lo sbarco e il rinvenimento dei due imputati alla deriva in acque territoriali interne, giustificare l'esistenza del suddetto rapporto eziologico. Ancor meno giustificato è il riferimento all'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del suo interrogatorio, che non hanno consentito di smentire la versione resa dai cittadini extracomunitari che procedettero al riconoscimento dei due imputati. La Corte d'appello non ha infatti tenuto conto che anche la reticenza o la menzogna costituiscono modalità di esercizio del diritto di difesa e sono pertanto del tutto neutre ai fini delle valutazioni in tema di colpa grave. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nella memoria presentata, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez.fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal SA per spiegare la sua presenza nelle acque italiane, essendo egli stato trovato, due giorni dopo lo sbarco di 38 cittadini extracomunitari, su un gommone alla deriva nelle acque nazionali, nonché la rilevanza delle dichiarazioni dei cittadini extracomunitari che avevano proceduto al riconoscimento fotografico nei suoi confronti, indicandolo come uno degli scafisti che avevano condotto l'imbarcazione sulla quale si trovavano i migranti fino in prossimità delle coste italiane, allontanandosi poi a bordo di un gommone. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Così deciso il 12/1/2023. 3. Le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice a quo sono perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa, apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa - effetto (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro). 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si ritiene congruo liquidare in euro mille.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16312 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.SA GÉ ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dai cittadini extracomunitari, poi resisi irreperibili, che avevano proceduto al riconoscimento dell'instante quale autore del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non è certo addebitabile al ricorrente come colpa grave. La valutazione del giudice della riparazione non può essere operata sulla scorta di dati congetturali nè deve spingersi a sindacare i motivi dell'assoluzione. Erroneamente dunque il giudice della riparazione ha sottolineato, sulla base di dati non dimostrati, che appare inverosimile che i due imputati, a due giorni di distanza dallo sbarco di un gruppo di clandestini, siano stati trovati alla deriva su un'imbarcazione in acque territoriali interne, senza spiegare come tale circostanza, di valenza congetturale, sia idonea a comprovare la sussistenza di un rapporto eziologico tra la condotta tenuta dal ricorrente e lo stato di privazione della libertà. Nè sono stati riscontrati altri elementi di fatto che possano in qualche modo, anche in virtù del significativo lasso temporale intercorso tra lo sbarco e il rinvenimento dei due imputati alla deriva in acque territoriali interne, giustificare l'esistenza del suddetto rapporto eziologico. Ancor meno giustificato è il riferimento all'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del suo interrogatorio, che non hanno consentito di smentire la versione resa dai cittadini extracomunitari che procedettero al riconoscimento dei due imputati. La Corte d'appello non ha infatti tenuto conto che anche la reticenza o la menzogna costituiscono modalità di esercizio del diritto di difesa e sono pertanto del tutto neutre ai fini delle valutazioni in tema di colpa grave. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nella memoria presentata, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez.fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal SA per spiegare la sua presenza nelle acque italiane, essendo egli stato trovato, due giorni dopo lo sbarco di 38 cittadini extracomunitari, su un gommone alla deriva nelle acque nazionali, nonché la rilevanza delle dichiarazioni dei cittadini extracomunitari che avevano proceduto al riconoscimento fotografico nei suoi confronti, indicandolo come uno degli scafisti che avevano condotto l'imbarcazione sulla quale si trovavano i migranti fino in prossimità delle coste italiane, allontanandosi poi a bordo di un gommone. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Così deciso il 12/1/2023. 3. Le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice a quo sono perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa, apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa - effetto (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro). 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si ritiene congruo liquidare in euro mille.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille.