Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2016, n. 29177
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Sentenza 15 febbraio 2016

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In tema di testimonianza indiretta, il disposto dell'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen., secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame, deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega solo alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria. Ne consegue che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante abbia indicato la sua fonte immediata, senza tuttavia fornire le generalità, e quest'ultima non possa essere sottoposta all'esame perché non identificabile o per altra causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2016, n. 29177
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29177
    Data del deposito : 15 febbraio 2016

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