Sentenza 15 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di testimonianza indiretta, il disposto dell'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen., secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame, deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega solo alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria. Ne consegue che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante abbia indicato la sua fonte immediata, senza tuttavia fornire le generalità, e quest'ultima non possa essere sottoposta all'esame perché non identificabile o per altra causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2016, n. 29177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29177 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2016 |
Testo completo
Ff 29 1 7 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA PAOLO ANTONIO BR Presidente N. 463/2016 Dott. ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. - Rel. Consigliere - N. 52402/2014 REGISTRO GENERALE GRAZIA MICCOLI Dott. Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE BL MA ON N. IL 04/01/1968 avverso la sentenza n. 157/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 16/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Q Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe CORASANITI, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per l'imputata, l'avv. Roberto BRAY ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 giugno 2014 la Corte d'appello di Lecce, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce -sezione distaccata di Tricase- con la quale RI NC DE BL era stata condannata per il reato di furto aggravato ex artt. 110, 624 e 625 n. 4 cod. pen., "perché si impossessava con destrezza, al fine di trarne profitto, del portafogli custodito nella borsa di Immacolata Scarascia, contenente la somma di euro 100,00 circa e documenti ed altri oggetti personali, approfittando della momentanea distrazione della donna, in attesa di visita medica presso la sala accettazione dell'Ospedale di IC (fatto commesso in data 13 ottobre 2009).
2. Ha proposto ricorso, con atto sottoscritto dal suo difensore, l'imputata, articolando due motivi e deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la mancata audizione di un teste di riferimento, che è stato indicato dalla persona offesa e da un'altra testimone, senza indicazione delle generalità. Si deduce altresì che la condanna dell'imputata non sarebbe basata su risultanze istruttorie idonee a superare "ogni ragionevole dubbio", così come richiesto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si è sostenuto che erroneamente la Corte territoriale non ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. In primo luogo e in via generale si rileva che tutte le doglianze proposte dalla ricorrente sono viziate da aspecificità, senza alcuna effettiva correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e sono reiterative delle medesime censure denunziate con l'atto di appello. Non si apprezzano i profili di omessa motivazione dedotti, avendo la Corte territoriale risposto a tutte le doglianze proposte con l'atto di appello, che peraltro si caratterizzavano anch'esse per genericità. Va infine rilevato che i motivi proposti fanno riferimento ad elementi di merito, con la finalità di una rivalutazione dei fatti che sfugge al sindacato di legittimità. A questa Corte, infatti, non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Come si è già detto, quanto dedotto risulta non avere alcuna effettiva considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata, che invece ha trattato le argomentazioni difensive in maniera esaustiva ed esente da vizi logici. 2 Né va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado, sicché vanno ricordati i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme", l'eventuale vizio di travisamento della prova può essere rilevato solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438).
2. Va giusto precisato che la Corte territoriale ha correttamente risposto alle doglianze della ricorrente sulla mancata audizione del teste di riferimento mai identificato, richiamando i principi affermati da questa Corte, secondo i quali, in tema di testimonianza indiretta, il disposto dell'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen., secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame, deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega solo alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria. Ne consegue che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante abbia precisamente indicato la sua fonte immediata e quest'ultima non possa essere oggetto di ulteriore verifica perché non identificabile o per altra causa non sottoponibile all'esame (si veda Sez. 6, n. 1085 del 15/10/2008, Baratta e altri, Rv. 243186). Si è detto, inoltre, che il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza e attendibilità di tale fonte (Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015, Amaddio e altri, Rv. 264015) Peraltro, nel caso di specie non risulta che la difesa della ricorrente abbia tempestivamente chiesto l'esame del teste di riferimento, previa sua identificazione.
3. Correttamente i giudici di merito hanno escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. All'interno del portafogli v'era, oltre che delle monete e delle banconote per il valore modesto di circa 10 euro, anche una carta del tipo bancomat, con un foglietto riportante il codice pin. Questa Corte ha avuto modo di affermare che il danno patrimoniale derivante da furto, rapina o ricettazione di carte di credito in considerazione del valore strumentale di queste, che consentono al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento differito, non deve essere rapportato al semplice valore venale del documento e non può, pertanto, essere ritenuto modesto (sez. II, 26 aprile 1996, Di Mauro) (Sez. 2, n. 4320 del 10/10/1995, Di Mauro, Rv. 204759). Peraltro può configurarsi l'attenuante del danno di speciale tenuità nel caso di furto di tessera bancomat solo se il ladro non ne conosca il codice e non possa usarla (Sez. 5, n. 25870 del 08/06/2006, Kadour, Rv. 234527). 3 E' del tutto evidente, allora, che nel caso di specie, avuto riguardo alla circostanza che nel portafogli fosse pure il codice Pin per poter utilizzare la tessera bancomat, non possa configurarsi l'attenuante invocata dalla difesa.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente A Grazia CC AO BR 队рель рево DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 12 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise un 4